Articolo 1237 codice civile
Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido .
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria .
Giurisprudenza:
Cambiale ipotecaria – Successiva restituzione quietanzata dei titoli
In tema di cambiale garantita da ipoteca, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, in particolare tra emittente e primo prenditore del titolo cambiario, stante la presunzione “iuris tantum” di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l’azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di “petitum” che di “causa petendi”, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all’art. 1993 c.c.; ne deriva che la restituzione quietanzata delle cambiali, comporta l’estinzione dell’obbligazione causale e quindi della garanzia ipotecaria che a quest’ultima è collegata per accessorietà, senza che la successiva riconsegna delle medesime cambiali, a fronte di un nuovo debito dell’originario emittente, possa far rivivere l’ipoteca concessa rispetto ad un credito ormai estinto. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che in sede di opposizione allo stato passivo aveva riconosciuto il credito dell’opponente con il rango chirografario, ritenendo essersi verificata con la prima restituzione quietanzata dei titoli l’estinzione tanto del rapporto fondamentale, come pure dell’accessoria garanzia ipotecaria, senza che quest’ultima, potesse a quel punto estendersi ad un nuovo credito a garanzia del quale erano state nuovamente restituite le stesse cambiali). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-5-2022, n. 15240
Possesso da parte del debitore del titolo originale del credito – Presunzione ‘juris tantum’ di pagamento
Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall’art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che il possesso dei titoli da parte del debitore non esprimesse la volontà di riconoscere il pagamento, in quanto i titoli risultavano troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell’emittente, avendo omesso di verificare se, in concreto, la restituzione degli stessi fosse stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura fosse stata operata dal creditore o da terzi, prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-2-2018, n. 3130
Restituzione volontaria del titolo – Presunzione di avvenuto pagamento – Prova la volontarietà della restituzione
Nelle controversie aventi ad oggetto l’estinzione dell’obbligazione per modi diversi dall’adempimento, la restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito, da parte del creditore, vale come liberazione dalla obbligazione, in conformità alla valutazione legale tipica del suddetto comportamento prevista dall’art. 1237, primo comma, cod. civ., a condizione che il debitore, secondo il principio generale posto dall’art. 2697 cod. civ., provi la volontarietà della restituzione da parte del creditore o da persona ad esso riferibile. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-1-2015, n. 1455
Restituzione volontaria del titolo – Presunzione di avvenuto pagamento – Prova la volontarietà della restituzione
Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall’art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Fattispecie relativa a rigetto, confermato dalla S.C., di opposizione ad ammortamento di vaglia cambiari). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3-6-2010, n. 13462
Ricorso per cassazione – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
In materia di procedimento civile, nel ricorso per Cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 1237 cod. civ. per non avere il giudice del merito riconosciuto nel possesso di assegni e cambiali per un determinato ammontare la prova di un equivalente credito dei ricorrenti nei confronti della controparte, ed ha, a tal fine, osservato che i medesimi “non hanno, tuttavia, sviluppato nell’esposizione argomento alcuno in diritto … per contestare con specifico riferimento alla norma assuntivamente violata, un qualche convincimento espresso dal giudice del merito nel quale possa ravvisarsi la dedotta erronea applicazione della norma “de qua””, limitandosi essi “ad argomentare sui significati ulteriori, rispetto a quello previsto dalla citata norma a loro soggettivo avviso attribuibili alla restituzione dei titoli”, nonché ponendo in rilievo che “trattasi di questioni in fatto del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle di diritto cui possono dar luogo la corretta interpretazione e/o applicazione della norma”). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-2-2004, n. 2707
Possesso da parte del debitore del titolo originale del credito – Presunzione ‘juris tantum’ di pagamento
L’art.. 1237 cod. civ. riguarda i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento e ricollega alla restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito la prova della liberazione dello stesso, e non la prova del pagamento, mentre il possesso, da parte del debitore, di tale titolo è idoneo a configurare una presunzione iuris tantum, e non assoluta, di pagamento. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-12-1982, n. 6543