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Art. 1238 cc – Rinunzia alle garanzie

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Articolo 1238 codice civile

Rinunzia alle garanzie

La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.


 

Giurisprudenza:

Il secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c. prevede un’ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all’ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-4-2022, n. 11040