Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1239 cc – Remissione – Fideiussori

Richiedi un preventivo

Remissione – Fideiussori

Articolo 1239 codice civile

Fideiussori

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.


 

Concordato preventivo – Condizioni proposta di concordato – Clausola di esdebitazione dei fideiussori

Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l’estensione dell’effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l’art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall’art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-9-2019, n. 22383

 

Transazione

La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente “inter partes”, occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante; peraltro, la novazione dell’obbligazione garantita determina l’estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia “accessorie”, in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia “autonome” in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-3-2017, n. 8342

 

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l’impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l’art. 135, secondo comma, della legge fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. L’art. 214 della legge fall., al quale rinvia l’art. 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, oltre a non contenere alcun riferimento a detta disposizione, delinea infatti una disciplina integrale del concordato, tale da escludere, nonostante l’identità della terminologia usata e della funzione sostanziale attribuita all’istituto, un implicito rinvio alle norme che regolano il concordato fallimentare. Né l’art. 135, secondo comma, è applicabile in via analogica, trattandosi di una norma eccezionale che, al fine di favorire l’accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori, introduce una deroga ai principi generali stabiliti dagli artt. 1301 e 1239 cod. civ. in tema di remissione del debito nelle obbligazioni solidali; detta eccezione non trova giustificazione alla luce dell’interesse pubblico sotteso all’amministrazione straordinaria, che prevale sull’interesse del ceto creditorio, e che comporta l’applicazione di una disciplina peculiare, in cui l’eliminazione dell’impresa dal mercato o il suo recupero sono gestiti direttamente in sede amministrativa, in considerazione della particolare rilevanza della sua attività sotto il profilo collettivo. In tale contesto, la preclusione delle azioni nei confronti dei fideiussori non costituisce l’effetto di un accordo remissivo o di un “pactum de non petendo”, la cui configurabilità è esclusa dall’efficacia non vincolante delle opposizioni sollevate dai creditori in ordine alla proposta di concordato, ma si produce “ex lege” in virtù dei principi citati, secondo cui l’estinzione del debito principale comporta anche l’estinzione della garanzia. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 27-12-2005, n. 28774