Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1241 cc – Estinzione per compensazione

Richiedi un preventivo

Codice Civile

Articolo 1241 codice civile

Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono .


 

Giurisprudenza:

Fallimento – Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo – Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-3-2022, n. 9787

 

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) agricoltore – Debito per prelievo supplementare per quote latte – Omesso pagamento – Compensazione di tale debito con il credito vantato in base al pac – Qualora l’agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell’art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modifiche dalla l. n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all’art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l’Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine – se del caso anche per inadempimento dell’interessato – la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall’art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009, né la competenza eventualmente attribuita, da quest’ultima disposizione, all’Agea in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-3-2022, n. 8230

 

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) agricoltore – Debito per prelievo supplementare per quote latte – Omesso pagamento – Compensazione di tale debito con il credito vantato in base al pac – La compensazione tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-3-2022, n. 8230

 

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Domanda di ammissione al passivo – Richiesta di accertamento del proprio credito e di compensazione con il maggior credito del fallito – Ammissibilità – Esclusione – In tema di insinuazione al passivo fallimentare, è inammissibile la domanda proposta dal creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamente descritta dall’art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solo dell’esistenza del credito dell’istante ma anche dell’idoneità concorsuale del medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la procedura è volta. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 11-11-2021, n. 33475

 

Fallimento – Compensazione domanda di insinuazione al passivo – Eccezione di cd. revocatoria incidentale – L’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l’eccezione di cd. “revocatoria incidentale”, con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 11-8-2021, n. 22666

 

Compensazione – Presupposti – L’applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l’ipotesi della compensazione in senso tecnico – giuridico) postula l’autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un – non consentito – ampliamento del “thema decidendum”, né rileva il carattere ufficioso dell’eccezione anche in … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 15-12-2020, n. 28469

 

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) agricoltore – Debito per prelievo supplementare per quote latte – Omesso pagamento – Compensazione di tale debito con il credito vantato in base al pac – In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3-11-2020, n. 24325

 

IVA di gruppo – Compensazione – In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, la compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta sia dalla controllante, sia dalle controllate, le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d’imposta, a norma dell’art. 73, comma 3, penultimo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972; diversamente la compensazione non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, con debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, in quanto si tratta di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 26-10-2020, n. 23424

 

Società per azioni – Bilancio – Compensazioni tra partite – In tema di determinazione del reddito imponibile, in materia bilancistica il principio contabile internazionale “IAS 1”, al paragrafo 32, detta la regola generale che non ammette compensazioni tra partite, o tra ricavi e costi, e pone l’eccezione nel caso in cui siano richieste o consentite da un “IFRS”, essendo questione distinta la verifica dell’idoneità della compensazione contabile a rappresentare la sostanza dell’operazione in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. (Nella specie la S.C. ha escluso che la compensazione “pro quota” tra l’indennizzo contrattuale ricevuto dal terzo cedente le partecipazioni alla contribuente e gli oneri fiscali derivanti dall’adesione della medesima al PVC fosse consentita da un “IRFS” e che essa rappresentasse la sostanza del rapporto fiscale). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 13-8-2020, n. 17011

 

Esecuzione forzata – Opposizioni all’esecuzione – Compensazione con controcredito del debitore esecutato – Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell’ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “… continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-5-2020, n. 9686

 

Compensazione giudiziale – Operatività relativamente ad una ragione creditoria già prescritta – La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell’art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell’arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i debiti si estinguono per le … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-3-2020, n. 7018

 

Compensazione di debiti aventi natura diversa – Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l’altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell’incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’ulteriore risarcimento del “danno maggiore” da essa eventualmente subìto, rispetto a quello … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-12-2019, n. 32438

 

Riferimento temporale dell’insorgenza del credito – Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un’ipotesi di estinzione dell’obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell’insorgenza e non quello dell’accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-12-2019, n. 31511

 

Compensazione impropria – Indennità di accompagnamento – La compensazione impropria – che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto – non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 – quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza – in difetto del requisito di identità del titolo per l’assoluta diversità dei presupposti che giustificano l’erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all’operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all’art. 1246, n. 3, c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20-11-2019, n. 30220

 

Crediti reciproci sorti in tempi diversi – Rivalutazione automatica di uno dei crediti – Se tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproci crediti, il primo dei quali soggetto a rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c. e solo parzialmente estinto, occorre quantificare il credito, comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati fino all’estinzione parziale, e calcolare sul residuo quegli stessi accessori fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera la compensazione, dopo la quale vanno calcolati rivalutazione e interessi sull’eventuale residuo del primo credito, oppure i soli interessi sull’altro rimasto dopo la parziale compensazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 17-5-2019, n. 13416