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Art. 1242 cc – Effetti della compensazione

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Articolo 1242 codice civile

Effetti della compensazione

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.


 

Giurisprudenza:

Compensazione – Estensione al processo tributario

In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall’art. 1242, comma 1, c.c., circa l’efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d’ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall’Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell’art. … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 2-11-2020, n. 24220

 

Opposizione a decreto ingiuntivo – Compensazione con controcredito del debitore esecutato

Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell’ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-5-2020, n. 9686

 

Compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta

La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell’art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell’arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-3-2020, n. 7018

 

Compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa

Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l’altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell’incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’ulteriore risarcimento del “danno maggiore” da essa eventualmente subìto, rispetto a quello … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-12-2019, n. 32438

 

Crediti reciproci sorti in tempi diversi

Se tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproci crediti, il primo dei quali soggetto a rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c. e solo parzialmente estinto, occorre quantificare il credito, comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati fino all’estinzione parziale, e calcolare sul residuo quegli stessi accessori fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera la compensazione, dopo la quale vanno calcolati rivalutazione e interessi sull’eventuale residuo del primo credito, oppure i soli interessi sull’altro rimasto dopo la parziale compensazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 17-5-2019, n. 13416

 

Rivalutazione ed interessi sul credito compensato

In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, quando sia stata giudizialmente riconosciuta in favore del convenuto – attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte – la sussistenza di un credito, posto contestualmente in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice – nella specie per il ritardato rilascio dell’immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell’articolo 1242 c.c. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall’art. 2033 c.c., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'”accipiens” in difetto di specifiche prove contrarie. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 7-5-2019, n. 12016

 

Dichiarazione della parte di avvalersi della compensazione

La compensazione legale presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all’adempimento, la parte predetta decida di determinare l’estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-10-2018, n. 23948

 

Convenzioni di lottizzazione – Compensazione – Esclusione

La convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale di diritto pubblico, volto al conseguimento dell’autorizzazione urbanistica o edilizia, sicché non costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, mancando tra le stesse una corrispondenza di natura negoziale, con l’ulteriore conseguenza che è inapplicabile l’istituto della compensazione, mentre può operare la “datio in solutum”, atteso che l’obbligazione relativa all’esecuzione delle opere concordate con l’ente territoriale si estingue solo al momento della realizzazione delle medesime. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 22-6-2018, n. 16533

 

Compensazione impropria – Trattamento pensionistico di invalidità civile – Esclusione

La compensazione impropria – che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto – non è applicabile sul trattamento pensionistico di invalidità civile per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 18-5-2018, n. 12323

 

Novazione

La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la novazione di rapporti di lavoro – di messi notificatori ed ufficiali esattoriali – da saltuari ad ordinari, aveva escluso che potesse applicarsi la normativa in materia di conversione di contratto a tempo determinato, ed il conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive per i cd. periodi non lavorati). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 17-11-2016, n. 23434

 

Compensazione ed insinuazione al passivo del credito residuo

Quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 31-10-2016, n. 22044