Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1260 cc – Cessione del credito

Richiedi un preventivo

Codice Civile

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere – CAPO QUINTO. Della cessione dei crediti

Articolo 1260 codice civile

Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.


 

Giurisprudenza:

Sospensione necessaria del processo – Presupposti – Pregiudizialità – Nozione – A norma dell’art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato “pro soluto” rispetto … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-2-2023, n. 5671

 

Indagine sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione – Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest’ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28093

 

Divieto di cessione dei crediti verso la P.A. relativi ad appalto e somministrazione  – Credito derivante da prestazioni sanitarie – Esclusione – Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l’adesione di quest’ultima, sancito dall’art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all’ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 15-9-2021, n. 24758

 

Finanziamento personale garantito da cessione del quinto della pensione – In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l’istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall’INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall’istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell’art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-9-2021, n. 24640

 

Contributi assicurativi – Cessione dei crediti maturati nei confronti dello stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici – Condizioni – Il perfezionamento dell’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all’osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l’amministrazione debitrice – cui l’atto di cessione va notificato a cura del cedente – comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di “datio in solutum”, avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall’art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 3-8-2021, n. 22183

 

Cessione del credito relativa a canoni di locazione – Forum contractus – Forum destinatae solutionis – La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del “forum contractus” e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall’art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del “forum destinatae solutionis” e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-6-2021, n. 15229

 

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Prova del negozio di cessione – Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell’atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-5-2021, n. 12611

 

Cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale – I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8869

 

Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria – Ammissione della cessionaria al passivo del fallimento del datore di lavoro – In tema di ammissione al passivo, se il lavoratore abbia operato la cessione del quinto stipendiale ad una società finanziaria, nella determinazione della misura dell’ammissione di quest’ultima al passivo del fallimento del datore di lavoro del lavoratore medesimo, deve tenersi conto dell’eventuale pagamento parziale operato nei suoi confronti dall’impresa terza assicuratrice del credito ceduto, poiché, non essendovi coincidenza tra il debito da restituzione del lavoratore ed il debito della società fallita non può applicarsi l’art. 61 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 10-3-2021, n. 6708

 

Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato – Partecipazione del cessionario alla distribuzione della somma ricavata – Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all’originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell’esecuzione, ai creditori concorrenti e all’esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-2-2021, n. 5508

 

Cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 4-2-2021, n. 2608

 

Cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 – In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l’art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 15-10-2020, n. 22315

 

Controversia promossa dal cedente contro il debitore – Intervento nel giudizio del cessionario – Incorre nella violazione del principio del contraddittorio il giudice che, una volta ammesso il cessionario del credito all’intervento nel processo contro il debitore ceduto, nonché alla prova della cessione del diritto controverso mediante produzione della relativa documentazione, dichiari poi inammissibile la domanda di accertamento dell’invalidità della cessione proposta contro di lui dal cedente. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 16-9-2020, n. 19302

 

Cessione da parte dei datori di lavoro dei crediti maturati nei confronti dello Stato – La validità e l’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all’osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice, e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24-8-2020, n. 17606

 

Controversia tra debitore ceduto e cessionario sulla titolarità del credito – Litisconsorzio necessario con il cedente – Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l’effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l’opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia “de qua” rientra nella “vis attractiva” del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell’art. 24 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-6-2020, n. 11287

 

Cessione del credito a scopo di garanzia – Legittimazione del cessionario – In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-5-2020, n. 10092

 

Legittimazione attiva all’impugnazione – Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell’atto nell’intestazione dell’impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell’impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell’atto di cessione, evidenziandone l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall’altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-5-2020, n. 8975

 

Giurisdizione civile – Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione – Cessione del credito nascente dal contratto – Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie – In tema di giurisdizione, ai sensi dell’art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest’ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l’inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7-4-2020, n. 7736

 

Insinuazione al passivo – Cessione di crediti futuri – Opponibilità alla massa – In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell’efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l’accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-2-2020, n. 5616

 

Fallimento – Cessione di crediti – Azione revocatoria ordinaria  – La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, come tale assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell’art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l’unico mezzo per adempiere all’obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della “par condicio creditorum”, l’irrevocabilità dell’adempimento del debito scaduto prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-2-2020, n. 4244