Codice Civile
Divieto di cessione del credito
Articolo 1261 codice civile
Divieti di cessione
I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Divieto di cessione del credito ex art 1261 cc – In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la “ratio” dell’art. 1261 c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzione nell’ambito della giurisdizione dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale sia sorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2022, n. 14705
Divieto di acquisto previsto per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero – Estensione del divieto al giudice – In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell’art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell’esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all’asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell’acquisto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-2-2019, n. 4149
Avvocato cessionario del credito e mandatario per il suo recupero – Sussiste violazione del divieto di cessione di cui all’art. 1261 c.c. nell’ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l’azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la “ratio” della norma – la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati – la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma “diritti sui quali è sorta contestazione”. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-11-2018, n. 29834
Cessione del patto di riscatto – La cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l’effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali (nella specie, la consegna) ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l’ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18-11-2011, n. 24252
Cessione dei crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria – In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell’art. 1261 cod. civ. (che fa espresso riferimento ad una “sorta controversia” avanti all’autorità giudiziaria), nonché la “ratio” di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-7-2003, n. 11144
Cessione di credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato – In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale dell’art.. 1261 cod. civ. – il quale fa riferimento ad una “sorta controversia” avanti all’autorità giudiziaria – e la ratio di tale disposizione – diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltreché evitare che il prestigio e la fiducia nell’autonomia di quelle persone possano rimanere pregiudicati da atti di dubbia moralità – comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a credito la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 24-2-1984, n. 1319