Articolo 1262 codice civile
Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Giurisprudenza:
Con riguardo al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore da parte dell’ina fondo di garanzia per le vittime della strada, in ipotesi di accordo tra il danneggiato e l’impresa cessionaria del portafoglio (o commissario liquidatore, se autorizzato) la coeva certezza e definitività del credito non esclude che la solutio sia rinviata al momento in cui il debitore effettivo – e cioè il fondo di garanzia – abbia ricevuto l’atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore, in quanto solo in tale momento viene a conoscenza del credito del danneggiato. Peraltro, la natura pecuniaria dell’obbligazione e la elementarità delle modalità di esecuzione della prestazione legittimano il creditore a pretendere “immediatamente” il pagamento della somma concordata, ai sensi dell’art. 1183 c. c., senza necessità di ricorrere al giudice per fare fissare il termine per l’adempimento, con il conseguente diritto a pretendere gli interessi che, decorso un congruo termine senza che sia avvenuto l’adempimento, decorrono di pieno diritto, ex art. 1262 c. c., prescindendo dalla colpevolezza del ritardo da parte del fondo di garanzia. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-5-1986, n. 3460
Nella cessione di crediti l’inosservanza dell’obbligo che al cedente incombe, a norma dell’art. 1262 cod. civ., di consegnare al cessionario i documenti, cioè i titoli probatori del credito che sono in suo possesso, costituisce una inadempienza di cui può essere chiamato a rispondere, siccome omissione di un atto necessario all’esecuzione della cessione. Tale inadempienza non può, però, dal cessionario essere fatta valere se il credito gli è stato comunque pagato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-4-1983, n. 2747