Codice Civile
Efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto
Articolo 1264 codice civile
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
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Giurisprudenza:
Cessione di crediti a terzi – Prova – Produzione in giudizio dell’atto di cessione – Necessità – Esclusione – L’azione prevista dall’art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell’avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell’avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un “atto negoziale”, in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-2-2023, n. 5736
Crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione – Eccezioni del debitore ceduto – I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2-5-2022, n. 13735
Indagine sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione – Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest’ultimo e il cedente, atteso che il suo… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28093
Crediti verso la p.a. non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto – Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l’adesione di quest’ultima, sancito dall’art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all’ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 15-9-2021, n. 24758
Notificazione della cessione al debitore ceduto – Atto a forma libera – La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 13-5-2021, n. 12734
Verifiche del debitore ceduto – Limiti – Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell’atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-5-2021, n. 12611
Efficacia della cessione nei confronti del ceduto – Distinzione dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario – Il disposto dell’art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all’interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l’accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-4-2021, n. 11436
Cessione di rapporti giuridici in blocco – L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 29-9-2020, n. 20495
Controversia tra debitore ceduto e cessionario – Fallimento del cedente – Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l’effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l’opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia “de qua” rientra nella “vis attractiva” del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell’art. 24 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-6-2020, n. 11287
In genere insinuazione al passivo – Cessione di crediti futuri – Opponibilità alla massa – Condizioni – In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell’efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l’accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-2-2020, n. 5616
Rimborsi IRAP – Cessione credito tributario – Presupposto di efficacia – Notifica a ente impositore e concessionario – In tema di IRAP, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997, l’avvenuta notifica non soltanto all’Ufficio dell’agenzia delle entrate o al centro di servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, ma anche al Concessionario del Servizio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data della cessazione del credito, derivandone altrimenti l’inefficacia relativa dell’atto di cessione dei crediti e, dunque, l’inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 21-1-2020, n. 1237
IVA – Cessione del credito d’imposta – In tema di IVA, la cessione del credito d’imposta segue le ordinarie regole del codice civile e le peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, che consentono la cessione di un credito nascente da un rapporto giuridico esistente ma non ancora richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento della cessione, fermo restando che quest’ultima produce nei confronti del fisco efficacia soltanto obbligatoria, in quanto il trasferimento del credito si realizza quando lo stesso si cristallizza in conformità alle norme tributarie. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 24-10-2019, n. 27278
Operazioni di cartolarizzazione – I crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell’azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-8-2019, n. 21843
Perfezionamento della cessione – Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell’avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l’avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-2-2019, n. 4713