Codice Civile
Articolo 1273 codice civile
Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
© Riproduzione riservata www.studiolegalecirulli.com
Giurisprudenza:
Assicurazione sulla vita abbinata a contratto di mutuo fondiario – Accollo del mutuo
L’accollo di un mutuo fondiario non comporta “ipso iure” la cessione all’accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall’accollato al momento della conclusione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2022, n. 23296
Fallimento – Formazione dello stato passivo – In genere privilegio speciale ex art. 46 tub – Fattispecie in tema di accollo del debito ex art. 1273 cc
Il privilegio speciale, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l’acquisto di beni ed impianti destinati all’esercizio dell’impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell’atto con cui il creditore ha prestato l’assenso all’accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l’impresa. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 14-3-2022, n. 8121
Accollo semplice o interno – Distinzione dall’accollo esterno ex art. 1273 cc
In tema modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-12-2021, n. 38225
Revocatoria ordinaria – Assunzione da parte dell’avente causa dei debiti del disponente
In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell’esclusione dell’ “eventus damni” la presenza, all’interno dell’atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell’atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l’atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest’ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-6-2020, n. 12901
Accordo con il quale una parte si accolla l’onere economico derivante da un tributo – Natura – Accollo interno – Differenza dal patto traslativo dell’imposta
L’accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l’Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull’individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest’ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall’intesa che trasferisca l’onere dell’imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall’art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull’obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall’art. 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l’obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-2-2020, n. 4589
Qualificazione giuridica delle questioni sostanziali o processuali – Potere della s.c. di provvedervi anche d’ufficio –
L’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio – sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all’azione e all’eccezione – può essere operata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione, nell’esercizio dell’istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato il rapporto emergente da due atti unilaterali intercorsi tra il terzo e la banca come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento “accollato”, come ritenuto erroneamente dalla Corte d’appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-10-2019, n. 27542
Cessione attività comprese in ramo di azienda – Pagamento mediante accollo di debiti ex art. 1273 cc – Ricostruzione
La convenzione con la quale l’acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda, si accolli i debiti relativi all’azienda ceduta, configura un accollo ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all’atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori, e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l’effetto traslativo sia collegato all’effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari. (Nella specie, la S.C., nel rilevare che, con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti dell’accollo dei debiti aziendali erano stati delimitati sulla base del prezzo di cessione concordato nel preliminare, ha ritenuto che l’accollante non avesse interesse a domandare pure di essere garantito contro eventuali maggiori pretese degli stessi cedenti). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-6-2018, n. 14372
Contributi assicurativi – Beneficio di cui alla l.r. sicilia n. 30 del 1997 – Natura di sgravio – Esclusione – Accollo di debito ex art. 1273 cc
– Il beneficio previsto dalla l.r. Sicilia n. 30 del 1997 non ha natura di sgravio contributivo, bensì di accollo di debito, da parte della regione, delle somme corrispondenti, sicché la liberazione del datore di lavoro, dall’obbligazione contributiva che ne è oggetto, nei confronti dell’istituto previdenziale, presuppone l’avvenuto pagamento del relativo importo da parte dell’assessorato regionale, la cui prova, quale fatto estintivo, incombe sullo stesso datore di lavoro. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-4-2017, n. 9292
Azione revocatoria fallimentare – Revoca fallimentare di pagamento precedentemente ricevuto dal cedente – Responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c.
Il cessionario dell’azienda è obbligato, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall’esercizio dell’azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28-2-2017, n. 5054
Vendita di immobile gravato da ipoteca a garanzia di credito fondiario – Notificazione del subingresso dell’acquirente nel contratto di mutuo fondiario – Obbligazione accessoria, a carico del notaio, rispetto a quella avente ad oggetto la stipulazione dell’atto
Non costituisce oggetto di un’obbligazione accessoria, rispetto a quella principale con cui un notaio si impegni a redigere l’atto di compravendita di un immobile già gravato da ipoteca a garanzia della restituzione di un credito fondiario, la notificazione, da parte del professionista, dell’avvenuto subingresso dell’acquirente – in qualità di mutuatario ed in forza di un contratto di accollo – nel contratto di mutuo fondiario. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-5-2013, n. 11141