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Art. 1283 cc – Anatocismo

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Codice Civile

Articolo 1283 codice civile

Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.


 

Giurisprudenza:

Previsione di un tasso annuo nominale corrispondente al tasso effettivo – Rispondenza alle prescrizioni della delibera cicr 9 febbraio 2000 – Anatocismo

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 10-2-2022, n. 4321

 

Interessi anatocistici – Prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale – Onere gravante sull’attore in ripetizione

In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-1-2022, n. 1550

 

Rimborso di imposte dirette – Interessi – Decorrenza

In tema di rimborso d’imposte, il contribuente che ha pagato imposte dirette in eccedenza rispetto a quanto dovuto ha diritto, ai sensi dell’art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973, per la maggior somma effettivamente corrisposta, al riconoscimento dell’interesse ivi previsto, il quale matura al compimento di ogni singolo semestre intero, escluso il primo, successivo alla data del versamento, senza che trovino applicazione le regole civilistiche ordinarie, presentando la disciplina tributaria in esame carattere di specialità. Al contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall’art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007, disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non modificando né integrando la normativa previgente. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 20-10-2021, n. 29237

 

Accertamento della nullità di clausole anatocistiche – Domanda di ripetizione di indebito – Individuazione delle rimesse solutorie – Rideterminazione del saldo

In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-5-2020, n. 9141

 

Anatocismo sentenza della corte costituzionale n. 425 del 2000 – Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 – Contratto bancario stipulato in precedenza – Anatocismo – Nullità delle clausole

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-5-2020, n. 9140

 

Risarcimento del danno occupazione illegittima

In tema di adempimento dell’obbligazione risarcitoria nell’occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione (“taxatio”), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-3-2020, n. 7466

 

Rimborsi per i crediti IVA – Interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente

In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell’imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l’annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 28-11-2019, n. 31122