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Art. 1321 – Nozione – Dei contratti in generale

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Articolo 1321 codice civile

Nozione (Dei contratti in generale)

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.


 

Giurisprudenza:

Presupposizione – Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. – riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l’Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa – ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse “presupposto inespresso” del negozio). – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-08-2020, n. 17615

 

Atto di destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. – Natura – Negozio unilaterale a titolo gratuito -L’atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale – non perfezionandosi con l’incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente – e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri – risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3697

 

Minuta o puntazione – Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all’attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l’interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l’onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2204

 

Intesa sugli elementi essenziali – Necessità – Rinvio per la determinazione di quelli accessori – Ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l’accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all’art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un’intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori. Ciò non di meno, in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all’art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che tra le parti di un giudizio risarcitorio si fosse perfezionato un accordo transattivo con l’accettazione, da parte dell’attore, della proposta della convenuta di definire la lite mediante la corresponsione di una somma di denaro, senza che assumesse rilevanza la mancata determinazione delle modalità e dei termini del versamento dell’importo, avuto riguardo al comportamento delle parti e, in particolare, al fatto che l’attore non aveva svolto alcuna precisazione su tali aspetti). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30851

 

Contratti bancari –  I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14243

 

Presupposizione – Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo – essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività – e certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso riferimento – dell’esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una convenzione stipulata nel 1959 tra un Comune ed un Consorzio intercomunale di acquedotto che consentiva la captazione e l’utilizzo delle acque delle fonti site nel territorio comunale, in cambio dell’erogazione di sei litri di acqua al secondo, di cui due gratuiti, ha escluso che la gestione diretta del servizio di acquedotto da parte di tale Comune fosse “presupposto indefettibile” dell’intesa). – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 20 aprile 2018, n. 9909

 

Intermediazione finanziaria –  In tema di intermediazione finanziaria, le operazioni finanziarie “a catena” ( e cioè investimenti e disinvestimenti in successione) in valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, atteso che l’insieme delle operazioni non è riconducibile né al paradigma del contratto complesso (di cui non ricorre la combinazione di schemi negoziali che dia luogo ad un contratto nuovo e differenziato) né a quello del collegamento negoziale (di cui non ricorre il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, quanto il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo gli effetti tipici dei negozi in concreto posti in essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine che tali effetti trascende, per assumere una propria autonomia causale). Ne consegue che, costituendo ciascuna operazione un distinto atto di natura negoziale, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità dell’ultima operazione finanziaria non preclude l’esperibilità dell’azione risarcitoria traente origine da altra che l’aveva preceduta. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 5 dicembre 2017, n. 29111

 

Valutazione del comportamento complessivo comune delle parti e delle clausole negoziali – Incensurabilità in sede di legittimità – Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 giugno 2017, n. 14006

 

Modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura –  Mero atto ricognitivo – Forma scritta ad substantiam – Il modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell’avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di documenti sottoscritti da entrambe le parti, ad integrare la forma scritta “ad substantiam” richiesta dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l’abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 gennaio 2017, n. 36

 

Manifestazione della volontà negoziale – I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche “iure privatorum”, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l’azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l’assenza in radice dell’accordo tra le parti, richiesto dall’art.1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 ottobre 2016, n. 20033

 

Contratto preliminare e definitivo – Qualificazione – Accertamento di fatto – La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo (nella specie, relativo alla cessione di un pacchetto azionario) si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell’interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all’art. 1362, secondo comma, cod. civ. (comune intenzione delle parti), assegnando rilievo anche all’avvenuta esecuzione delle prestazioni (nella specie, immediata, sì da rendere evidente che le parti avessero inteso concludere un contratto definitivo e non preliminare). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-10-2014, n. 23142

 

Acquisto notebook – Rifiuto del sistema operativo preinstallato – L’acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l’acquirente, all’avvio dell’hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d’uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d’uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d’uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell’intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l’acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l’accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d’uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-09-2014, n. 19161

 

Ricognizione di debito – La ricognizione di debito, anche se titolata, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere – oltre che esistente – valido. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-06-2014, n. 13776

 

Contratti della P.A. – Volontà di obbligarsi – La volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta “ad substantiam”, anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto, con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l’invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l’affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l’azione di arricchimento in caso di provata “utilitas” della prestazione in favore della P.A.. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 05-03-2014, n. 5106

 

Rilevanza dei concreti interessi perseguiti dalle parti – Contratto di affitto di fondo e vendita con riservato dominio – La causa del contratto costituisce la sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall’astratto modello utilizzato. Ne deriva che, in ipotesi di scrittura contenente un contratto di affitto agrario di durata decennale, con contestuale pagamento anticipato dell’intero canone dovuto, nonché un preliminare di compravendita del medesimo fondo, con immediata immissione dell’affittuario promissario acquirente nel possesso del predio, stante il collegamento teleologico tra il rapporto di affittanza e la promessa di vendita, in quanto il primo configuri il mezzo escogitato dalle parti per superare il limite legale di provvisoria inalienabilità delle terre di riforma agraria, vendute con riservato dominio dagli enti di sviluppo, la valorizzazione della funzione del singolo accordo intercorso tra i contraenti impone di ritenere che, scaduto il termine di dieci anni pattiziamente previsto, il contratto di affitto non operi più come strumento di composizione dei reciproci interessi, per aver esaurito ogni sua pratica utilità, senza che nessuna previsione legislativa possa automaticamente prorogarlo, con la conseguenza che il protrarsi della detenzione del bene ad opera del promissario debba intendersi come esecuzione del preliminare e non possa perciò integrare alcun inadempimento. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 aprile 2013, n. 8100

 

Contratti della PA – La volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”; pertanto, nei confronti della stessa P.A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 giugno 2011, n. 13886

 

Contratto di mediazione – In tema di contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno; ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell’operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare. (Nella specie, la S.C. ha, perciò, accolto il ricorso del mediatore e cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto del ricorrente alla percezione della provvigione malgrado avesse messo in relazione le parti per la stipula del preliminare, non potendosi ritenere ostativi in proposito né il successivo recesso di una delle parti originarie né la circostanza che l’affare fosse stato poi definitivamente concluso con altro soggetto). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 maggio 2010, n. 12527

 

Minuta o puntazione – In tema di perfezionamento dell’accordo negoziale, il documento contenente la puntuazione ancorché completa e bilaterale dell’assetto degli interessi che le parti intendono adottare, è inidoneo a fornire la prova del perfezionamento del contratto, costituendo mera presunzione semplice, superabile mediante la prova contraria, fornita con ogni mezzo, non esclusa la prova testimoniale, ammissibile anche quando l’accertamento dell’attuale vincolatività dell’accordo riguardi un contratto preliminare di compravendita immobiliare. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 dicembre 2008, n. 28618