Art. 1326 codice civile – Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Giurisprudenza:
Individuazione del luogo in cui è sorto il contratto concluso per telefono – Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il “forum contractus” va individuato nel luogo in cui l’accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall’imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguita da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 11-2-2021, n. 3400
Pubblica amministrazione – Contratto d’opera professionale – Il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l’esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento a efficacia interna, avente quale unico destinatario l’organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente. Il contratto di incarico può quindi considerarsi validamente concluso esclusivamente con lo scambio contestuale di proposta e accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione (nello specifico coincidenti con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-10-2020, n. 22652
Contratti a formazione progressiva – Momento perfezionativo – Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l’accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l’ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l’invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 2-7-2020, n. 13610
Contratti conclusi dalla P.A. – I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta “ad substantiam”, la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l’accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2020, n. 7478
Minuta o puntazione – Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all’attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l’interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l’onere di superare la presunzione semplice di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2204
Aree di sosta a pagamento istituite dai Comuni – L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l’avviso “parcheggio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1, e 1327 c.c.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del gestore dell’area, avendo la corte d’appello accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, la presenza del cartello che avvisava l’utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite, non rilevando, in senso contrario, le modalità concrete di organizzazione della sosta, quali l’adozione di recinzioni o speciali modalità di accesso ed uscita). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31979
Contratti agrari – In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall’affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una “denuntiatio-proposta” (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l’offerta di vendita dell’intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l’omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelazionario di esercitare il proprio diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest’ultimo la funzione di mera “contro-proposta”. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 novembre 2019, n. 29485
Contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile – In tema di contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 5 novembre 2019, n. 28403
Modifica da parte dell’accettante del termine per l’esecuzione indicato nella proposta – Nuova proposta – In materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta – implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine – si configura, ai sensi dell’art. 1326, comma 5, c.c., come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell’originario proponente. (Nella specie, la S.C., regolando la competenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui la parte proponente aveva ricevuto la conferma d’ordine nella quale l’accettante aveva modificato i tempi di consegna della merce indicati nella proposta). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12899
Competenza per territorio – Foro facoltativo – Determinazione – Quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del “forum contractus” facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 marzo 2019, n. 7674
Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo – Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto – Esclusione – Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell’importo versato in applicazione dei principi dell’indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall’art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21550
Tributi erariali – Scambio di corrispondenza commerciale – In tema di imposta di registro, ai fini della configurabilità del cd. “scambio di corrispondenza commerciale” – soggetto a registrazione in caso d’uso – non è necessario che il rapporto epistolare si attui mediante lettere spedite e ricevute, in quanto a tale modalità può essere equiparato “quoad effectum” lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato “brevi manu”. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 26 luglio 2018, n. 19799
Lavoro subordinato – Contrattazione collettiva – Ipotesi di accordo – In tema di contrattazione collettiva, le cd. “ipotesi di accordo” possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un’effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l’adozione del termine “ipotesi” nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell’interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi – aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali – sufficientemente concludenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto vincolatività ad intese, pur definite “ipotesi di accordo”, con le quali era stata stabilita per i nuovi assunti una riduzione al cinquanta per cento di determinati compensi, valutando complessivamente i testi degli accordi nonché il comportamento tenuto dalle parti, da cui si evinceva che si era voluto rimettere al futuro solo la compiuta regolamentazione della quantificazione dei predetti compensi). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 luglio 2018, n. 18153
Contratti bancari – I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14243
Forma specifica richiesta dal proponente ai sensi del quarto comma dell’art. 1326 c.c. – In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto comma dell’art. 1326 c.c. – secondo cui, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l’accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa – è posta nell’esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità. Ne consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di detta forma, ritenendo sufficiente un’adesione manifestata in modo diverso, con l’ulteriore conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, mediante l’esecuzione della prestazione rappresentata dall’invio della merce richiesta). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 24 maggio 2018, n. 13033
Produzione in giudizio di scrittura privata a cura della parte che non la aveva sottoscritta – Perfezionamento “ex nunc” del contratto – In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 gennaio 2018, n. 1525
Contratti conclusi dalla P.A. – Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall’ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25631
Controversie di lavoro – Competenza per territorio – In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C., ritenuto che la circostanza che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio nella stessa data e nello stesso luogo in cui il lavoratore aveva firmato la proposta facesse presumere che di tale accettazione il datore di lavoro avesse avuto conoscenza contestuale, ha affermato la competenza del giudice di tale ultimo luogo e non di quello ove il datore di lavoro aveva sottoscritto la proposta, poi trasmessa al lavoratore). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25402
Contratti a formazione progressiva – Momento di perfezionamento – Modifiche di valore secondario – Nuova proposta – In ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c., – secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta – ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-7-2017, n. 18010
Volontà delle parti – Interpretazione – Criteri legali – Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 giugno 2017, n. 14006
Accettazione della proposta contrattuale di compravendita – L’accettazione della proposta contrattuale di compravendita, anche ove quest’ultima sia irrevocabile in forza di un patto d’opzione, è idonea a segnare il perfezionamento del contratto, e quindi a spiegare effetto traslativo della proprietà della cosa venduta, non soltanto quando il prezzo sia stabilito in detta proposta o in quel patto d’opzione, ma anche quando sia determinabile alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti, così che la sua successiva concreta quantificazione sia ricollegabile ad un’attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto perfezionata la vendita di un’azienda il cui prezzo era stato contrattualmente determinato in ragione dei canoni che l’affittuario della stessa avrebbe dovuto versare dalla data di esercizio dell’opzione al termine del contratto di affitto). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 gennaio 2017, n. 1332
Contratti bancari – Apertura di un conto corrente – Il modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell’avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di documenti sottoscritti da entrambe le parti, ad integrare la forma scritta “ad substantiam” richiesta dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l’abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto “ex nunc” e non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3-1-2017, n. 36
Prelazione agraria – Trasmissione del preliminare – Valore di proposta contrattuale – Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la “denuntiatio” non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l’altrui diritto soggettivo. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 giugno 2016, n. 12883
Accettazione comunicata da un “nuncius” – In tema di conclusione del contratto, qualora l’accettazione sia comunicata da un “nuncius”, non è necessaria la materiale trasmissione della stessa al proponente, in quanto, ai sensi dell’art. 1326, primo comma cod. civ., che deroga all’art. 1335 cod. civ., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923
Plurime proposte contrattuali – In tema di formazione del contratto, l’art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell’analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell’arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l’integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell’hardware e del software e la relativa manutenzione). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 25 agosto 2014, n. 18185
Clausola compromissoria – Forma scritta ad substantiam – La forma scritta “ad substantiam” richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l’uniforme accettazione, ex art. 1326 cod. civ., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una fondazione, era stata seguita da una delibera di accettazione – sostituiva di altra precedente mai esternata – del destinatario ente pubblico rivelatasi, tra l’altro, non conforme ad essa e sfornita di prova quanto alla sua avvenuta accettazione, quale nuova proposta, da parte della fondazione originaria proponente). Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11-7-2014, n. 15993
Proposta transattiva – Silenzio – Valore di accettazione della proposta – Esclusione – In tema di formazione del contratto, l’accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod. civ.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-5-2014, n. 10533
Perfezionamento dell’accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l’adempimento – Esclusione – In tema di conclusione del contratto, viola l’art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l’accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l’adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell’individuazione di un atto di accettazione proveniente dall’oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-1-2014, n. 1770
Compenso ad avvocato – “Forum contractus” – Quando l’obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il “forum contractus” ex art. 20 cod. proc. civ. deve farsi riferimento, a norma dell’art. 1326 cod. civ., al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell’accettazione della sua proposta da parte dell’avvocato, che firma il mandato per autentica, mentre, qualora il mandato sia privo dell’indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell’atto di citazione, a margine del quale il mandato stesso si trovi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-11-2013, n. 26269