Articolo 1329 codice civile
Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Giurisprudenza:
Prelazione agraria – Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la “denuntiatio” non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l’altrui diritto soggettivo. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-6-2016, n. 12883
Il termine di irrevocabilità – Mancata predeterminazione – Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell’art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell’art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-10-2014, n. 20853
Contratti del consumatore – Clausole vessatorie – In tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell’art. 33, secondo comma, lett. e), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) – diretta a sanzionare la lesione inferta all’equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell’ “accipiens” un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere – è applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso – nel versare, contestualmente all’impegno assunto, una somma di denaro destinata ad essere incamerata dal beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del successivo preliminare “chiuso” o del definitivo da parte del proponente – abbia aderito ad un testo, contenente la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-4-2012, n. 6639
Il termine di irrevocabilità – Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall’art. 1329 cod. civ., l’elemento normativamente richiesto per l’irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l’essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell’efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l’esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di facoltà di revoca. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-8-2010, n. 18001
Elementi essenziali del contratto – Sia la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-9-2004, n. 18201
Perdita di efficacia della proposta irrevocabile – Ove la proposta (irrevocabile) di promessa d’acquisto sia divenuta inefficace (nella specie: per mancata accettazione, nel termine stabilito, da parte del destinatario e per revoca del proponente una volta scaduto il tempo entro il quale questi sia era obbligato a tenerla ferma), perde altresì efficacia, con la caducazione della proposta, la clausola di deroga della competenza territoriale in essa contenuta, a nulla rilevando che, nel giudizio promosso dal proponente per la restituzione delle somme da lui anticipate al destinatario al momento della sottoscrizione della proposta e nel periodo di efficacia della stessa, quest’ultimo, pur negando di aver mai concluso alcun contratto con la controparte, abbia richiamato quel documento per eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, non operando in tal caso la regola secondo cui il fatto di invocare in giudizio l’autorità di un documento contrattuale, pur sottoscritto dall’altra parte e non dal deducente, equivale al riconoscimento dell’impegno in esso contenuto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-8-2002, n. 12323
Elementi essenziali del contratto – Sia la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell’iter formativo del futuro contratto con l’effetto di fissarne solo gli elementi già concordati (nella specie, la proposta di compravendita di un immobile aveva riservato ad un successivo accordo le modalità di pagamento del prezzo già stabilito). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-10-1993, n. 10777
Il termine di irrevocabilità – Scadenza del termine – Nella proposta irrevocabile prevista dall’art. 1329 cod. civ. l’irrevocabilità costituisce una qualità intrinseca della proposta stessa che permane fino a quando con la scadenza del termine viene automaticamente a caducarsi senza che all’uopo occorra una qualsiasi sua revoca, salva una diversa volontà del proponente cui, nell’ambito della autonomia privata, non può negarsi il potere di dar vita ad una proposta irrevocabile ma scindibile da tale sua qualità e quindi capace di sopravvivere, una volta scaduto il termine, come semplice proposta revocabile ex art. 1328 cod. civ. (nei limiti di tempo di cui all’art. 1326, comma secondo, cod. civ.).
Il termine di irrevocabilità – Mancata predeterminazione – Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell’art. 1329, primo comma, cod. civ., costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale determinazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, è revocabile, a norma dell’art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso. Ne’, per ritenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine predisposti nel codice civile, come quello dettato in materia di opzione dall’art. 1331, secondo comma, non richiamabile analogicamente, data la sua natura di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-4-1987, n. 3339
Il termine di irrevocabilità – Mancata predeterminazione – Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta costituisce elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 1329 cod. civ. (proposta irrevocabile) e deve essere fissato dallo stesso proponente, nel medesimo documento contenente la proposta o con altro atto nella Forma richiesta dalla natura del contratto; in mancanza di tale predeterminazione, che non può essere sostituita dai criteri di integrazione previsti in altre ipotesi non assimilabili, la proposta deve essere considerata pura e semplice ed è, perciò, revocabile per atto di volontà del proponente, nonché soggetta a perdere efficacia in caso di morte o di perdita di capacità di quest’ultimo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-10-1983, n. 5910
Il termine di irrevocabilità La proposta contrattuale (nella specie, di vendita di un terreno in favore dell’amministrazione) e irrevocabile, ai sensi ed agli effetti di cui all’art 1329 cod. civ., anche quando il termine, entro il quale il proponente si sia impegnato a mantenerla ferma, venga fatto decorrere da una determinata attività del destinatario (nella specie, riconoscimento delle proprietà e disponibilità dell’immobile in capo al proponente, previo invio della relativa documentazione). Tale irrevocabilità può essere esclusa per il solo fatto che non sia previsto un limite temporale a quell’adempimento della controparte, soccorrendo, in questo caso, i principi di cui all’art 1326 secondo comma cod. civ., nel senso che la irrevocabilità stessa viene successivamente meno quando il comportamento del destinatario non sia intervenuto in un lasso di tempo congruo, secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-7-1978, n. 3444
Il termine di irrevocabilità – Mancata predeterminazione – In tema di proposta irrevocabile, qualora il proponente non abbia indicato il termine entro il quale si e obbligato a mantenere ferma la proposta, questa non si trasforma in proposta semplice, e rimane ferma per il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o secondo gli usi, perchè l’accettazione giunga al proponente. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-11-1974, n. 3781
Il termine di irrevocabilità – Mancata predeterminazione – La mancata contestuale prefissione del termine, da parte del proponente, all’obbligo unilateralmente assunto di non revocare la proposta per un certo tempo, non trasforma questa in irrevocabile, ma consente che il termine per il quale la proposta deve restare ferma possa essere determinato dal giudice competente, analogamente al caso del contratto di opzione. Non è di ostacolo all’esercizio di tale facoltà, da parte del giudice, il fatto che la parte destinataria del provvedimento di fissazione del termine sia la pubblica amministrazione, qualora la contrattazione – cui il termine stesso si riferisce – sia di natura privatistica. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 8-10-1974, n. 2671
Perdita di efficacia della proposta irrevocabile – L’inefficacia della proposta irrevocabile, sancita dall’art. 1329 cod. civ., viene meno quando il destinatario non compia una integrale accettazione, ma, richiedendo modifiche od aggiunte al contenuto del contratto proposto, venga a trasformarsi, a sua volta, in proponente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art 1326 cod. civ., dando vita ad una nuova proposta che l’originario proponente e libero di accettare o meno, rimanendo svincolato dal precedente impegno. Tale principio e applicabile anche quando sia stata posta in essere una proposta a destinatario che, sebbene non determinato, sia determinabile in base alle modalità di emissione della proposta stessa. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-7-1968, n. 2488