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Art. 1341 cc – Condizioni generali di contratto (Giurisprudenza)

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Codice Civile

Articolo 1341 codice civile

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.


 

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Giurisprudenza:

Assicurazione contro i danni – Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica – Riparazione del veicolo in una carrozzeria indicata dalla società assicurativa – Esclusione del carattere vessatorio della clausola – In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 04/09/2023, n. 25743

 

Clausola compromissoria – In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l’inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. “clausola broker” che, avendo lo scopo di assicurare all’intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 14-2-2023, n. 4531

 

Clausola risolutiva espressa – Carattere vessatorio – Esclusione – La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341, comma 2, cod. civ., neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-10-2022, n. 29353

 

Assicurazione contro i danni – In genere clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica ex art 2058 cc – Predisposta unilateralmente dal debitore – Vessatorietà – Esclusione – In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la vessatorietà della clausola contenuta in un contratto di assicurazione contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, la quale, a fronte di una riduzione del premio, obbligava l’assicurato a far … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-7-2022, n. 23415

 

Clausole vessatorie – Sottoscrizione cumulativa – Inefficacia – In tema di condizioni generali di contratto, perchè sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’articolo 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchè confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-7-2022, n. 21296

 

Giudizio sulla necessità dell’approvazione per iscritto – Proponibilità per la prima volta in cassazione – Esclusione – Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30-3-2022, n. 10258

 

Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Accertamento esclusivo del giudice di merito – In tema di clausole vessatorie, l’accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 15-3-2022, n. 8320

 

Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Accertamento esclusivo del giudice di merito – In tema di clausole vessatorie, l’accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-1-2022, n. 2666

 

Documento contrattuale sottoscritto dal solo convenuto – Produzione in giudizio da parte dell’attore – Sanatoria – Estensione clausola compromissoria – Esclusione – La produzione in giudizio da parte dell’attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l’esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all’efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un’eccezione d’incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-1-2022, n. 2666

 

Clausola compromissoria – Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri – Accertamento della validità ed efficacia – Delibazione preliminare delle norme applicabili – In tema di arbitrato, ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell’assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 24-11-2021, n. 36374

 

Contratto di assicurazione – Clausole limitative della responsabilità – Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso, da cui consegue la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’articolo … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-7-2021, n. 19096

 

Caparre e clausole penali – In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-6-2021, n. 18550

 

Sottoscrizione delle buste paga per ricevuta – La sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all’art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 3-12-2020, n. 27749

 

Clausola compromissoria – Natura vessatoria – Verifica – Contratto di locazione ultranovennale – Negoziazione tra le parti – Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30-11-2020, n. 27320

 

Clausole aggiunte – Criteri di interpretazione – Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l’intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-11-2020, n. 24468

 

Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento – Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell’integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate “per relationem”, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-10-2020, n. 23194

 

Condizioni generali di contratto – Specifica approvazione per iscritto – Presupposto – In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 28-9-2020, n. 20461

 

Contratto stipulato per atto pubblico – Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-7-2020, n. 15253

 

Assicurazione della rca – Clausola di esclusione della copertura per sinistri causati da conducenti privi di patente di guida – Vessatorietà – Esclusione – In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all’oggetto del contratto e, pertanto, non ha … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-6-2020, n. 12119

 

Negoziazione limitata solo ad alcune clausole vessatorie – La necessità dell’approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un’autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-5-2020, n. 9738

 

Assicurazione della responsabilità civile – Clausola che pone a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà – In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l’esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola “claims made” che consentiva all’assicurato di fare denuncia dell’evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2020, n. 8894

 

Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente – Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale – Efficacia – Condizioni – Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti – Onere probatorio a carico del professionista – Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest’ultimo l’efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma dell’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un’istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la… continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-4-2020, n. 8268

 

Contratto di agenzia – Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 19 febbraio 2020, n. 4190

 

Deroghe alla competenza clausola di deroga alla competenza – Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – E’ efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 19-6-2019, n. 16439

 

Contratto di assicurazione – Clausole limitative della responsabilità – Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie – polizza stipulata da un’impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all’esercizio della propria attività imprenditoriale -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall’assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l’assicuratore non avesse adempiuto all’obbligo formale di redazione “con caratteri di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 giugno 2019, n. 15598

 

Leasing traslativo – Responsabilità dell’utilizzatore in caso di perdita della cosa – In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della … continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-5-2019, n. 13956

 

Contratto di somministrazione di acqua stipulato dal comune con soggetto privato – Le previsioni contenute nel regolamento comunale adottato ai sensi degli artt. 1 e 15 del r.d. n. 2578 del 1925, integrative del contratto di somministrazione di acqua potabile concluso dal Comune con un soggetto privato, hanno natura negoziale, enucleando le condizioni generali del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo (anche) in termini di contratto per adesione, ex art. 1341, comma 1, c.c.: esse sono, pertanto, soggette alla verifica di vessatorietà da parte del G.O. ed alla disciplina dettata dall’art. 1341, comma 2, c.c.. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19154

 

Richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non – Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-7-2018, n. 17939

 

Clausola risolutiva espressa – Carattere vessatorio – Esclusione – La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 5-7-2018, n. 17603

 

Contratto di assicurazione contro i danni – Risarcibilità in forma specifica –  Riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata – Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 maggio 2018, n. 11757

 

Contratti per adesione – Requisiti – Possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 marzo 2018, n. 6753

 

Deroga alla competenza territoriale – In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307

 

Polizza fideiussoria – Clausola che fissa il termine di durata massima della garanzia – In tema di polizza fideiussoria, la clausola che preveda un termine di durata massima della garanzia non è diretta a limitare la responsabilità del garante ma ha la funzione di circoscrivere l’oggetto del contratto, sicchè non può essere considerata vessatoria e non soggiace alla regola della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27881

 

Contratto di conto corrente bancario Divisione – Solidarietà debitoria tra coeredi – La clausola di un contratto concluso dal “de cuius”, nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 c. c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall’altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 c. c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20397

 

Clausola compromissoria – In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l’opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest’ultimo è legittimato a farne valere l’eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-8-2017, n. 20205

 

Clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico – Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-6-2017, n. 15237

 

Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Violazione di norme di diritto interesse a ricorrere – Poiché l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-6-2017, n. 14279

 

Clausola derogatoria della competenza territoriale – La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 19-5-2017, n. 12739

 

Clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti – Il requisito della forma scritta, imposto dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l’accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un’espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 6-4-2017, n. 8895

 

Clausola derogatoria della competenza territoriale – La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 21-2-2017, n. 4377

 

Rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato – Nullità della clausola di rivalsa in quanto non resa conoscibile – Onere della prova – In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”), il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha l’onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell’eccezione, e cioè l’illegittimità della pretesa dell’assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell’art. 1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l’assicuratore è tenuto a dimostrare solo l’esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-3-2014, n. 5952

 

Accordo per il versamento di contributi previdenziali – Sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa con determinazione delle sanzioni civili dovute – Contratto per adesione – Inconfigurabilità – L’accordo concluso tra l’I.N.P.S. e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa predisposto dall’istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute, non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l’ammontare delle somme pretese e richiedere modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l’istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 30-1-2014, n. 2062

 

Ambito di applicabilità – La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l’automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 10-7-2013, n. 17073

 

Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento – Necessità di doppia approvazione – Esclusione – Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell’integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per “relationem”, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-10-2012, n. 18041

 

Giudizio sulla necessità dell’approvazione per iscritto – Proponibilità per la prima volta in cassazione – Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. Ove, peraltro, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità innanzi alla Corte di cassazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 22-12-2009, n. 26987

 

Appalto di opera pubblica – In materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie prevista dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ., che si applica quando l’amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute. — Cass. 19949 del 26-9-2007

 

Contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta – Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l’obbligo della specifica approvazione scritta di cui all’art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria e può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (fattispecie relativa a contratto assicurativo contenente una clausola compromissoria ed una deroga alla competenza territoriale, recante una sola sottoscrizione in calce allo specchietto riepilogativo intitolato «approvazione espressa». La S.C., rilevato che secondo l’art. 1888 cod. civ. il contratto assicurativo deve rivestire la forma scritta «ad probationem» e che nella specie non era in discussione la sua esistenza, ha ritenuto valida la sottoscrizione). — Cass. 18525 del 3-9-2007

 

Contratto di «leasing», stipulato tra una società per azioni finanziaria e una società in accomandita semplice – Non possono ritenersi vessatorie le clausole contrattuali, inserite nel contratto di «leasing», stipulato tra una società per azioni finanziaria e una società in accomandita semplice ed avente ad oggetto i beni mobili strumentali all’attività commerciale di quest’ultima, che riguardino il tasso degli interessi e l’accollo del rischio assunto dal socio accomandante. In particolare, va esclusa l’applicabilità degli articoli 1469 bis e segg. cod. civ. — nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526 — relativamente al contratto fideiussorio prestato a favore del debitore esercente l’attività di impresa e riguardante un debito collegato a tale attività, nessuna norma vietando che un socio accomandante possa prestare una garanzia illimitata verso terzi per singoli atti negoziali compiuti dalla società. — Cass. 13377 del 8-6-2007

 

A seguito della sostituzione del secondo comma dell’art. 113 cod. proc. civ., da parte dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi — una volta considerato che l’esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto — che un’analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l’esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola — di natura processuale — della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l’uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell’assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all’utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un’attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo regole uniformi, previste dalla legge e da deliberati di una giunta regionale). — Cass. 10394 del 8-5-2007

 

In tema di giudizio di equità, non rientra fra principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, la normativa dettata dal codice civile in materia di protezione del contraente più debole (art.1341 cod. civ).. — Cass. 4436 del 27-2-2007

 

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto — e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma — le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta «in parte qua» l’impugnata sentenza che aveva qualificato come vessatoria la clausola di un contratto di assicurazione con la quale era stata prevista l’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo nell’eventualità in cui l’assicurato fosse deceduto, per cause diverse dall’infortunio, prima della concreta liquidazione dell’indennità stessa, in quanto essa non riguardava, in alcun modo, né l’oggetto del contratto, né il rischio garantito, introducendosi piuttosto con la stessa una «limitazione» della responsabilità dell’assicuratore). — Cass. 395 del 11-1-2007

 

Il requisito della forma scritta, prescritto dall’art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, soltanto se quest’ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba essere conforme alla previsione dell’art. 1341 cod. civ.: tale requisito deve quindi considerarsi mancante nell’ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all’uopo sufficiente che l’altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al rapporto. — Cass. Sez. Un. 20887 del 27-9-2006

 

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un’indagine «ad hoc» avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Ciò non esclude che un inadempimento della controparte successivo alla stipulazione del contratto e non collegato a quello sancito dalla clausola risolutiva espressa non possa portare il giudice a considerare paralizzata l’efficacia della clausola stessa. — Cass. 20818 del 26-9-2006

 

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di «relatio perfecta», il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all’esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (nella specie, con riguardo a contratto di appalto di opera pubblica, trattavasi del richiamo a capitolato speciale predisposto dalla stazione appaltante ed inserito negli atti di gara). — Cass. 19130 del 6-9-2006

 

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, viceversa, all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. — Cass. 12804 del 29-5-2006

 

In tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose — tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale — è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla prediposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. — Cass. 12153 del 23-5-2006

 

In tema di condizioni generali di contratto, la clausola contrattuale che estenda la responsabilità del vettore all’ipotesi della perdita della merce trasportata a causa di rapina non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto, atteso che essa comporta un obbligo di maggiore protezione della merce e non una limitazione della responsabilità. — Cass. 11757 del 19-5-2006

 

In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la «specificità» e la «separatezza», che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura «firma», collocata all’interno di una sorta di riquadro ed all’inizio di esso e seguita, sempre all’interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell’indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l’approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l’indicazione «foro competente esclusivo», alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l’approvazione sia compresa nell’ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell’approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all’approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell’attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano — come nella specie — ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi. — Cass. 10942 del 11-5-2006

 

Un contratto è qualificabile «per adesione» secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ. — e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto — solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Fattispecie relativa all’estensione di responsabilità del vettore anche in caso di rapina). — Cass. 11757 del 19-5-2006

 

La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell’elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l’impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l’esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole. — Cass. 9646 del 27-4-2006

 

L’esigenza posta dalla norma di cui all’articolo 1341, secondo comma, cod. civ., non può ritenersi soddisfatta quando l’ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisca non solo alle clausole onerose, ma ad altre pattuizioni modificative od integrative della scheda negoziale precedentemente sottoscritta. (Nella fattispecie, un contratto di mediazione, concluso su di un modulo prestampato, presentava un primo gruppo di quattro clausole, precedenti la sottoscrizione del conferente, cui facevano seguito altre due — di cui la seconda scritta in grassetto e contenente la clausola vessatoria di irrevocabilità ed esclusiva, — seguite da una seconda sottoscrizione: la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto soddisfatto il requisito della specifica approvazione scritta della suddetta clausola onerosa). — Cass. 7748 del 29-3-2007

 

Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile.In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ. — Cass. 6314 del 22-3-2006

 

Ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro (nella specie, un’azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o «file» unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. — Cass. 6314 del 22-3-2006

 

Nel caso di parcheggio di un automezzo nell’apposito piazzale gestito da una ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Infatti, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché — per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude — è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità «ex recepto» del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. — Cass. 5837 del 13-3-2007

 

In tema di clausole vessatorie, si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria, dovendosi ritenere, per identità di «ratio», che neppure in tal caso è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto) a suscitare l’attenzione del sottoscrittore. — Cass. 4452 del 28-2-2006

 

Per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. — Cass. 3184 del 14-2-2006

 

La clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. — Cass. 2277 del 2-2-2006

 

In tema di concorso del totocalcio, il Regolamento di cui al d.m. 10 maggio 1983 non risulta abrogato dalla normativa comunitaria e in particolare dalla direttiva CE 93/13, posto che va esclusa la natura vessatoria delle norme di cui agli artt. 3, 6 bis, 7 e 14, dettate allo scopo di tutelare il consumatore garantendo, pur nella complessità della procedura di verifica delle giocate, la trasparenza e l’attendibilità di tale verifica e che le direttive comunitarie non contengono alcun riferimento specifico alla disciplina dell’attività di gioco. — Cass. 21692 del 9-11-2005

 

La cosiddetta clausola «a prima richiesta», pur inserita nel contratto di fideiussione tipico, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, e non snatura il contratto tipico, salvo la prova — da fornirsi in relazione alla disamina della relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia — della manifestazione di una diversa volontà in ordine al contenuto specifico del contratto. Essa, pertanto, non costituisce una clausola vessatoria assoggettata alla disciplina giuridica prevista dall’art. 1341 cod. civ. . — Cass. 19484 del 6-10-2005

 

La predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l’inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest’ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l’inefficacia di quella clausola. — Cass. 19212 del 30-9-2005

 

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate «particolari», per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che l’avverbio «espressamente» implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba avvenire con l’indicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo dell’avverbio «specificamente», bensì nel senso che il richiamo può avvenire, sia per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni «particolari», sia per alcune di esse specificamente individuate, con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica dell’operatività delle clausole particolari dev’essere intesa come volontà delle parti di far divenire clausole del contratto tutte le condizioni particolari. — Cass. III, sent. 19140 del 29-9-2005

 

Allorquando l’art. 1362, primo comma, cod. civ. prevede che nell’interpretazione del contratto deve indagarsi quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, assume necessariamente come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti, sotto il profilo semantico. Ne consegue che l’operazione interpretativa supposta dall’art. 1362 postula l’esatta assunzione del significato letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora dall’interpretazione letterale si prescinda del tutto (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all’avverbio «espressamente», con il quale in una polizza assicurativa si era previsto dovesse avvenire il richiamo di talune «condizioni particolari»).— Cass. 19140 del 29-9-2005

 

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dell’approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell’operatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultime vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell’operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l’operatività della clausola vessatoria e non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività per il fatto che la specifica approvazione della prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all’atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dei principi dettati per l’interpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l’applicazione del criterio, di cui all’art. 1370 cod. civ., giacché essa dà luogo ad un dubbio interpretativo circa le clausole del contratto concluso mediante modulo o formulario. — Cass. III, sent. 19140 del 29-9-2005

 

Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l’assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile). La medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto. — Cass. 17817 del 7-9-2005

 

In tema di condizioni generali del contratto, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall’art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto , essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell’attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate — Cass. 17797 del 6-9-2005

 

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle di cui all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., neanche sotto il profilo della limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso, a norma dell’art. 1453 cod.civ, . per l’ipotesi d’inadempimento e la relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a mezzo della anticipata valutazione dell’importanza di un determinato inadempimento. — Cass. 16253 del 3-8-2005

 

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all’ordinaria competenza territoriale. — Cass. III, Ord. 13890 del 28-6-2005

 

In tema di forma del contratto di assicurazione, ancorché il requisito della forma scritta «ad probationem», di cui all’art. 1888 cod. civ., si debba intendere rispettato quando l’assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio che richiami quanto sia contenuto in un distinto documento predisposto unilateralmente da una delle parti e non anche specificamente approvato per iscritto, tuttavia in tal caso è necessario, affinché tra la polizza e tale documento si realizzi una «relatio perfecta» agli effetti della sussistenza del requisito formale, che il suddetto richiamo sia effettuato dai contraenti sulla premessa della piena conoscenza del contenuto del documento ed allo scopo di integrare la disciplina negoziale nella parte in cui nella polizza sottoscritta manchi una diversa regolamentazione, di modo che possa dedursi l’esistenza dell’accordo dei contraenti per dare rilievo al suddetto contenuto. — Cass. 7763 del 14-4-2005

 

La clausola di un contratto concluso dal de cuius in un contratto riconducibile alla norma dell’art. 1341 cod. civ. (nella specie un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 cod. civ., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall’altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 cod. civ. «salvo che il testatore abbia disposto diversamente», potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario. — Cass. 7281 del 7-4-2005

 

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto «a richiesta fatta» («claims made») non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito «ex» art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 cod. civ. prevede l’inderogabilità — se non in senso più favorevole all’assicurato — del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di «efficacia cronologica» del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 cod. civ., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa «ratio», volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 cod. civ. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola «a richiesta fatta» è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. — Cass. 5624 del 15-3-2005

 

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito ( Nella specie, relativa a clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, in base alla quale erano esclusi dalla nozione di terzo, ai fini della responsabilità civile, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, avessero riportato danni in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui faceva riferimento l’assicurazione, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., ne aveva escluso la vessatorietà, ritenendo che la stessa fosse volta esclusivamente a determinare il rischio assicurativo e non già a limitare la responsabilità dell’assicuratore). — Cass. 51580 del 9-3-2005

 

La clausola cd. «di regolazione del premio» inserita in un contratto di assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato, giusta disposto degli artt.1341 comma secondo e 1342 comma secondo cod. civ., mentre, sul piano funzionale, si appalesa inidonea a riprodurre «ipso facto» lo schema dell’art. 1901 stesso codice (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell’assicurato all’obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 cod. civ. — Cass. 3370 del 18-2-2005

 

Non sussiste il requisito della specifica approvazione della deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo se la sottoscrizione del contraente per adesione riguarda genericamente tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non. — Cass. 2077 del 2-2-2005

 

La clausola penale, in considerazione della sua funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, non era soggetta a specifica approvazione, in quanto in essa non poteva riconoscersi il contenuto di clausola vessatoria, nel vigore della disciplina anteriore a quella introdotta, con l’art. 1469bis cod. civ., dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, le cui disposizioni, prive di effetto retroattivo, non si applicano ai negozi conclusi in epoca antecedente. — Cass. 23965 del 23-12-2004

 

La specifica approvazione di una clausola vessatoria o onerosa, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., da parte del cd. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine, purché il giudice, in ragione della mancanza dello spazio sufficiente per l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione, o per rilievi di tipo diverso, abbia la certezza in ordine alla riferibilità del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma. — Cass. 23560 del 17-12-2004

 

La clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni caso redatta per iscritto a pena di nullità, in quanto tale previsione generale è dettata dall’art. 807 cod.proc.civ. in riferimento al solo arbitrato rituale; la forma scritta è richiesta solo se la clausola concerne rapporti che derivano da alcuni degli atti previsti dall’art. 1350 cod. civ., mentre, se la clausola arbitrale concerne altri rapporti, è sufficiente che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione scritta attribuibile alle parti circa l’esistenza del mandato compromissorio anche successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ., perché essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell’autorità giurisdizionale. — Cass. III, sent. 21139 del 4-11-2004

 

La clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 e ss cod. civ., non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall’art. 1341 cod. civ. (Fattispecie antecedente all’introduzione dell’art. 1469bis cod. civ.). — Cass. III, sent. 20744 del 26-10-2004

 

La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un’opera all’intervenuto finanziamento dell’opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto; ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell’inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando la clausola che faceva dipendere l’erogazione del compenso al professionista dalla concessione di un finanziamento pubblico dell’opera come una condizione sospensiva a cui le parti avevano inteso subordinare il pagamento del compenso, facendolo dipendere da un evento futuro e incerto, il cui verificarsi era rimesso alla volontà di un altro soggetto). — Cass. II, sent. 19000 del 22-9-2004

 

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell’art. 1469bis cod. civ. non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola nel contesto complessivo del contratto per stabilirne il significato e la portata. — Cass. 13359 del 19-7-2004

 

Non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 1341 cod.civ., e non è soggetta pertanto all’onere di specifica sottoscrizione a pena di inefficacia, la clausola con la quale, in un contratto preliminare di acquisto, il promittente venditore si impegna a corrispondere al promittente acquirente il doppio della caparra in caso di mancata conclusione dell’affare. — Cass. III, sent. 1168 del 23-1-2004

 

In tema di condizioni generali di contratto, l’esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale, la cui mancanza comporta nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un’unica firma in calce al modulo a stampa predisposto dall’altro contraente oppure, apponendone due, con la seconda si limiti ad approvare genericamente e globalmente tutte le clausole previste nel contratto, «ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.». Infatti, l’approvazione di tali clausole deve essere specifica e separata così da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto. — Cass. 18680 del 5-12-2003

 

Anche se la effettività della copertura assicurativa contro il furto in appartamento risulti condizionata da specifiche clausole contrattuali alla circostanza che il ladro si introduca nei locali mediante (tra l’altro) l’uso di chiavi false, con la precisazione secondo la quale «non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiavi differisce, in sede assicurativa, da quello, generale, adottato dalla legge penale, così che la portata della locuzione «uso fraudolento» va necessariamente circoscritta alla sola ipotesi di mera utilizzazione abusiva di chiavi vere, e non ricomprende in sé la eventuale, precedente attività di impossessamento delle medesime, mediante «scippo» consumato, da parte del ladro, in danno del legittimo proprietario. — Cass. 16719 del 7-11-2003

 

In tema di clausola arbitrale stabilita nel contratto di appalto di opere pubbliche stipulato con un Comune, il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento (nella specie: un capitolato speciale, predisposto in funzione regolamentare di un singolo rapporto) che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di «relatio perfecta», il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all’esigenza dell’approvazione specifica per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ.. Infatti, una volta richiamata la previsione contenuta in quel documento predisposto dalla P.A., che intende contrattare con il privato sulla base di quel nucleo minimo di regole, secondo il modulo delle procedure ad evidenza pubblica, il privato che risulti vincitore della procedura concorsuale di scelta del contraente non può più dolersi dei contenuti preformati di quel contratto, dopo che questo sia stato stipulato, né affermare che si tratti di una forma di arbitrato obbligatorio. (Fattispecie: la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, contenuta nell’art. 76 di un capitolato speciale, richiamato dalle parti nel contratto di appalto, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola «de qua» valore di norma pattizia liberamente convenuta). — Cass. 15783 del 22-10-2003

 

La clausola compromissoria contenuta in un capitolato (nella specie: un capitolato speciale predisposto dal Comune per la costruzione di un’opera pubblica) sebbene predisposto dall’uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura a evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dello art. 1341, comma secondo, cod. civ., perché non è diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara. — Cass. 15783 del 22-10-2003

 

La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 1341 cod. civ. vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, nei quali il contraente forte impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Una simile ipotesi non è configurabile nella stipulazione di un contratto collettivo di lavoro, alla cui formazione concorrono in condizioni di parità le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Fattispecie relativa al recepimento da parte del lavoratore della clausola di cui all’art. 36 C.C.N.L. edili). — Cass. Sez. 11875 del 6-8-2003

 

In tema di rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati con le relative Federazioni, deve ritenersi valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che devolve le eventuali controversie ad un Collegio arbitrale, sempre che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinunzia assoluta alla giurisdizione; né rileva, ai fini di tale validità, la eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ., in quanto l’efficacia della clausola compromissoria non discende dall’attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall’adesione di entrambi i contraenti all’organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono (nella specie, la S.C., in base a tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il lodo irrituale emesso dal Collegio arbitrale previsto dagli art. 59 e 60 dello statuto della FISG — Federazione Italiana Sport del ghiaccio — e dall’art. 189 del regolamento organico della stessa Federazione, in controversia promossa nei confronti di una società di hockey). — Cass. 11751 del 1-8-2003

 

Per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che, in relazione ad immobile adibito a farmacia con sovrastante appartamento, locato dal Comune, aveva ritenuto efficace la clausola, prevedente la possibilità di sublocazione solo col consenso del locatore, contenuta nel contratto predisposto dal segretario comunale). — Cass. 4241 del 24-3-2003

 

Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto in sede di legittimità postula che debbano essere acquisiti agli atti gli elementi e le circostanze che determinano la nullità, stante il divieto in detta sede di nuove indagini ed accertamenti di fatto, e, inoltre, esso deve essere coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cosicché trova applicazione soltanto quando nella controversia una delle parti intenda far valere diritti che presuppongono la validità del contratto – o di una clausola dello stesso – che, pertanto, configura un elemento costitutivo della pretesa (Nella specie, concernente la domanda del dipendente di una società appaltatrice di lavori commissionati dalle Ferrovie dello Stato SpA proposta nei confronti di entrambe queste società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati nel corso dell’esecuzione della prestazione lavorativa, le FFSS SpA avevano chiesto il rigetto della domanda e l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della società appaltatrice in virtù della clausola di ‘manlevà contenuta nell’art. 10 del contratto di appalto, mentre quest’ultima società soltanto in sede di legittimità ne aveva eccepito la nullità, in quanto contenuta in un contratto per adesione e carente di specifica approvazione per iscritto; la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha ritenuto rilevabile d’ufficio la nullità, e quindi proponibile con il ricorso per cassazione la relativa eccezione, che ha però rigettato in quanto nel giudizio di merito non era stato accertato se si trattasse o meno di contratto per adesione, ovvero predisposto da uno dei contraenti e concluso in mancanza di trattative tra le parti). — Cass. 2354 del 17-2-2003

 

In tema di condizioni generali di contratto, l’art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l’aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l’ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell’altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell’elencazione di cui al secondo comma dell’art. 1341 cit. – che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l’oggetto del contratto e dunque l’obbligazione – la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all’ingegnere per l’opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell’incarico conferito con riferimento all’obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale. — Cass. 1833 del 7-2-2003

 

Il concorso a pronostici denominato «totocalcio» integra un contratto di natura privatistica, disciplinato dal regolamento ufficiale, approvato con D.M. 23 marzo 1963; le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio (quale quella che prevede un termine di decadenza per proporre eventuali reclami) sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341, comma secondo, cod. civ., atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l’attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti; tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l’approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio. — Cass. 191 del 10-1-2003

 

Nel rapporto d’agenzia, la clausola «tutto subito» — che consente all’agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anziché percepire la provvigione di incasso anno per anno, — nel prevedere il diritto da parte della società di ripetere le provvigioni anticipate sui premi non incassati dall’agente, perché maturati dopo la cessazione del rapporto, non incide sull’equilibrio contrattuale delle parti e non può pertanto essere considerata vessatoria, atteso che il risultato conseguito non contrasta con il sistema di pagamento provvigionale anno per anno. — Cass. 84 del 8-1-2003

 

In tema di prestazioni specialistiche da parte di laboratorio di analisi in regime di accreditamento, la clausola di riduzione delle tariffe per le prestazioni eccedenti i limiti prefissati non può qualificarsi vessatoria, non essendo inclusa nella tassativa elencazione di cui all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., e non potendo rientrare, neppure in via di interpretazione estensiva, in alcuna delle ipotesi previste da detta norma. — Cass. 16386 del 20-11-2002

 

Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità «ex recepto» del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. — Cass. 16079 del 15-11-2002

 

Il cosiddetto obbligo di contrarre — stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico — comporta che l’imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali allo uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall’atto di concessione ovvero (come accade per l’e.n.e.l.) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., onde è necessario che la richiesta dell’utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso. — Cass. 11918 del 7-8-2002

 

Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari cod. civ.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l’applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la «traslazione» del contratto agli eredi dell’originario contraente. — Cass. 10436 del 18-7-2002

 

Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., condiziona la efficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione – distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto – apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito anche ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi. (Fattispecie relativa a contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina dettata, per i contratti del consumatore, dall’art. 1469 bis cod. civ., introdotto dall’art. 25 della legge 52/1996, e privo di efficacia retroattiva). — Cass. 10285 del 16-7-2002

 

Non costituisce clausola vessatoria a norma dell’art. 1341 la clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione di un’indennità per i miglioramenti, atteso che la clausola in questione non è da ricomprendere tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi la ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento, né tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’altra parte, ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l’indennità per i miglioramenti, previsti dall’art. 1592 cod. civ. con norma derogabile. — Cass. 10425 del 18-7-2002

 

La clausola penale non deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c.; infatti, con tale clausola i contraenti disciplinano gli effetti dell’inadempimento e quindi non introducono limitazioni all’esercizio della tutela processuale della parte bensì limitazioni di natura sostanziale che derivano dal contenuto del contratto (fattispecie antecedente all’introduzione dell’art. 1469 bis cod. civ.). — Cass. 9295 del 26-6-2002

 

La clausola penale, in considerazione della sua funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, non era soggetta a specifica approvazione, in quanto ad essa non poteva riconoscersi il contenuto di clausola vessatoria, nel vigore della disciplina anteriore a quella introdotta, con l’art. 1469 – bis cod. civ., dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, le cui disposizioni, prive di effetto retroattivo, non si applicano ai negozi conclusi in epoca antecedente. — Cass. 8697 del 17-6-2002

 

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. — Cass. 6369 del 3-5-2002

 

Possono qualificarsi come contratti «per adesionem», rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti. — Cass. 2208 del 15-2-2002

 

L’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto a tale fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto quando la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati. — Cass. 1637 del 6-2-2002

 

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell’oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell’infortunio in quei casi in cui il grado d’invalidità fosse inferiore al 5 per cento). — Cass. III, sent. 1430 del 4-2-2002

 

Con riguardo al contratto intervenuto tra una società italiana ed una società avente sede in Germania, Stato anch’esso aderente alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, la domanda proposta dalla prima per denunciare l’inadempimento della seconda in ordine ad obbligazione scaturente dal contratto stesso, e far valere il correlativo diritto al risarcimento del danno, esula dalla giurisdizione del giudice italiano, e spetta alla cognizione del giudice tedesco, a norma degli artt. 2 e 5, numero 1, della Convenzione medesima, qualora l’indicata obbligazione debba essere eseguita nel territorio di quest’ultimo secondo le condizioni generali del contratto tacitamente accettate dalla controparte mediante l’esecuzione data al contratto medesimo. — Cass. Sez. Un., ord. 718 del 22-1-2002

 

L’art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, così come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, prevede che la clausola attributiva di competenza esclusiva ad un giudice di uno Stato contraente debba essere conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta; è pertanto inidonea ad attribuire siffatta competenza esclusiva una clausola sul foro competente contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate ad una conferma d’ordine ma priva della sottoscrizione del committente, a nulla rilevando che costui abbia dato esecuzione al contratto, atteso che l’accettazione tacita, se determina la conclusione del contratto, non comporta la realizzazione del requisito formale dell’accordo scritto posto dalla citata norma convenzionale. — Cass. Sez. Un., ord. 718 del 22-1-2002

 

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo. — Cass. 547 del 18-1-2002

 

Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al compratore o al promissario compratore l’acquisto della proprietà della cosa. Tale obbligo può essere adempiuto sia mediante l’acquisto della proprietà della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al compratore o al promissario acquirente, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore o promittente; cioè dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e in ragione dell’adempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente venditore, sia pure con l’intervento in sede di stipulazione del contratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che manifesti la propria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente al compratore. In tale ipotesi si realizza, infatti, con l’effetto traslativo della cosa, proprio quel risultato che il promissario acquirente intendeva conseguire e che il promittente venditore si era impegnato a fargli ottenere: mentre il consenso manifestato dai promittenti è diretto alla conclusione del contratto definitivo, quello che si forma tra il terzo proprietario ed il compratore determina l’effetto traslativo della proprietà della cosa; in ogni caso, il contratto di compravendita intercorre tra gli originari promittenti, e venditore è pur sempre il promittente della vendita, di modo che su di lui ricadono tutte le obbligazioni connesse a tale sua qualità, come quelle della consegna della cosa, della garanzia per l’evizione e della garanzia per i vizi. A tale stregua, data la struttura propria del preliminare di vendita di cosa altrui, il contratto rimane pur sempre un contratto bilaterale tra il promittente venditore ed il promittente acquirente, ed anche se si stabilisce che il contratto definitivo notarile venga stipulato tra il soggetto proprietario ed il promittente acquirente, è sempre il promittente alienante che ha l’obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede di stipula del definitivo. Ne consegue che, se aderisce addetto preliminare di vendita del suo bene effettuato dal promittente alienante, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promittente acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (altrimenti si avrebbe un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume un obbligo esclusivamente nei confronti del promittente alienante (o, come più spesso capita, riconosce un preesistente obbligo nei confronti di questi). Pertanto, non essendovi alcuna obbligazione dell’effettivo proprietario del bene nei confronti del promissario acquirente di cosa altrui, quest’ultimo non può effettuare alcuna diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. nei confronti del primo, ma esclusivamente nei confronti del promittente alienante. Quest’ultimo è quindi legittimato ad esperire i rimedi di legge nei confronti dell’effettivo proprietario che, essendosi obbligato in tal senso, non voglia successivamente prestare il proprio consenso al trasferimento del bene. — Cass. 15035 del 27-11-2001

 

La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell’elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma; peraltro, l’interpretazione estensiva delle relative categorie non può ritenersi incompatibile con tale tassatività, purché l’ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall’esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli. — Cass. 14912 del 23-11-2001

 

In materia di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell’appaltatore — in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l’amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute. — Cass. 12203 del 2-10-2001

 

In tema di clausole vessatorie, affinché sia configurabile l’approvazione specifica di cui all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., occorre che ciascuna di esse sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l’obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte. — Cass. 7274 del 29-5-2001

 

Agli effetti previsti dall’art. 1341 cod. civ., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un’indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d’ordine o lettera ed all’oggetto di ciascuna di essa. — Cass. 6-11-2000, n. 14454

 

 

La clausola risolutiva espressa, alla quale va equiparata quella relativa al termine essenziale, non deve essere approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. in quanto non particolarmente onerosa. — Cass. 3-7-2000, n. 8881

 

Un contratto è qualificabile «per adesione» secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ. e come tale soggetto, per le clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma del citato articolo, solo quando anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse ed in particolare quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti. — Cass. 3-7-2000, n. 8881

 

La clausola compromissoria rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. solo se istitutiva di arbitrato rituale. — Cass. 28-6-2000, n. 8788

 

La clausola con la quale le parti di un contratto concluso per adesione rimettono ad uno dei contraenti la scelta tra più fori alternativamente individuati deve essere interpretata in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale che prescrivono, tra l’altro, il ricorso alla buona fede, la scelta del senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto e il favore per il contraente più debole. (Nella specie, la clausola, inserita in un contratto di leasing, prevedeva per il contraente che l’aveva predisposta la facoltà di scelta del giudice «sia del luogo in cui il concedente stesso ha la filiale sia del luogo ove l’utilizzatore ha la residenza o il domicilio»; la S.C. ha ritenuto, in caso di impresa con pluralità di articolazioni territoriali, contraria a buona fede e al favore per il contraente debole un’interpretazione della clausola che consentisse al concedente di adire il giudice del luogo di una qualsiasi delle sue filiali anziché di quella soltanto presso cui è stato stipulato il contratto). — Cass. 22-2-2000, n. 1962

 

Non hanno carattere vessatorio le clausole riproduttive del contenuto di norme di legge; pertanto, non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione di immobili urbani per uso non abitativo e riferita all’ipotesi di inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il disposto dell’art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392. — Cass. 14-1-2000, n. 369

 

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di relatio perfecta il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all’esigenza dell’approvazione specifica per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ. (fattispecie: in tema di appalto di opere pubbliche la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, di cui all’art. 47, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dalle parti nel contratto di appalto e di conseguenza l’irrilevanza, nella specie, della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 152 del 1996, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola de qua valore di norma pattizia liberamente convenuta). — Cass. 21-4-99, n. 3929

 

La predisposizione dell’intero testo contrattuale con clausole uniformi per una pluralità considerevole di rapporti ad opera della parte dominante integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall’art. 1342 cod. civ. dal quale si richiede, per rinvio recettizio al secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie. — Cass. 14-4-99, n. 3669

 

Alle firme apposte — senza alcuna puntualizzazione al riguardo — dalle parti su ciascuno dei fogli separati dei quali sia composto un unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l’effetto di un’approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, quale richiesta ai fini del secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l’appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell’atto in esso contenuto e che d’altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l’espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse. — Cass. 14-4-99, n. 3669

 

In una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l’oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell’assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. — Cass. 8-1-99, n. 102

 

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come «moratori» dal secondo e terzo comma dell’art. 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dall’art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all’appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell’obbligo della corresponsione dei menzionati interessi). Sicché, la clausola predisposta da quest’ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l’appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell’amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell’art. 1341 cod. civ. — Cass. 17-6-98, n. 6043

 

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come «predisposte» dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., e — pertanto — pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. — Cass. 23-4-98, n. 4188

 

A norma dell’art. 1341, secondo comma cod. civ., affinché sia configurabile l’approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l’obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte. — Cass. 17-3-98, n. 2849

 

Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell’altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti — nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta — non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dall’accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione. — Cass. 27-2-98, n. 2152

 

La specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose (nella specie clausola compromissoria) deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall’altra parte, senza che sia necessario peraltro, che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore. Pertanto, l’esigenza di specifica approvazione delle predette clausole non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un’unica firma in calce al contratto predisposto dall’altro contraente, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di dette clausole. — Cass. 9-12-97, n. 12455

 

Possono qualificarsi come contratti per adesionem (riguardo ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l’invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. — Cass. 14-8-97, n. 7626

 

Non ha natura vessatoria e non deve pertanto essere specificatamente approvata per iscritto (art. 1341 cod. civ.) la clausola con la quale il fidejussore di secondo grado si obblighi ad adempiere pur in assenza dell’insolvenza o dell’incapacità del fidejussore di primo grado o del debitore, giacché detta clausola esprime il regolamento pattizio del regime sostanziale del rapporto e non una mera rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni. — Cass. 17-7-97, n. 6587

 

Una clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che l’ha predisposta a condizione che essa restringa l’ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali): non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determinazione dell’effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione (nella specie, è stata esclusa la natura vessatoria di una clausola che limitava la responsabilità dell’assicuratore, in caso di furto in appartamento, all’ipotesi di consumazione del reato mediante violazione delle difese esterne, rottura, scasso, uso di chiavi false o grimaldelli, escludendola in caso di utilizzazione di chiavi vere). — Cass. 16-6-97, n. 5390

 

La clausola compromissoria contenuta in una convenzione, rogata in forma pubblica amministrativa, fra un Comune e un Consorzio, ed avente ad oggetto la costruzione di un opera pubblica, non richiede specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., atteso che la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità della suddetta approvazione, anche in ipotesi di unilaterale predisposizione della clausola da parte di uno dei contraenti. — Cass. Sez. Un. 12-6-97, n. 5292

 

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all’esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ., mentre non rileva l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto. (Nella specie l’assicurato aveva dichiarato nella polizza di aver preso visione delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate fra cui era compresa la clausola di deroga alla competenza territoriale). — Cass. 22-4-97, n. 3479

 

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che addossa all’utilizzatore ogni rischio per il deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto, anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, non ha carattere vessatorio ed è quindi valida indipendentemente dalla specifica sottoscrizione a norma dell’art. 1341 cod. civ. poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale ricavabile — in via analogica — dall’art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà, confermata, del resto, nella definizione legislativa di cui all’art. 17 della legge 2 maggio 1976 n. 183, che (pur se nell’ambito della normativa speciale per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno) considera quale elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing l’assunzione di ogni rischio da parte dell’utilizzatore. — Cass. 11-2-97, n. 1266

 

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all’amministrazione committente (nella specie, un Comune) la facoltà di ordinare «a seconda delle esigenze» la sospensione dei lavori senza che l’impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto l’obbligo dell’indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni «generali» contemplate dall’art. 1341 cod. civ., risultando, invece contenute nel predetto capitolato integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo. — Cass. 9-10-96, n. 8824

 

La clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione, deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341, capoverso, cod. civ., non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice. — Cass. 9-4-96, n. 3261

 

In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli o formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341 cod. civ. sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per le clausole da questa predisposte. — Cass. 20-2-96, n. 1321

 

Le clausole uniformi della polizza di assicurazione della responsabilità civile che prevedono la comunanza della difesa dell’assicuratore e dell’assicurato nelle liti contro i terzi danneggiati non sono vessatorie, ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non limitano il diritto di difesa dell’assicurato, risolvendosi nel conferimento di un potere di gestione che impegna l’assicuratore a sostenere le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla posizione dell’assicurato senza pregiudicare il suo diritto di far valere i limiti del massimale. — Cass. 7-6-95, n. 6367

 

In tema di assicurazione contro i danni, il patto di polizza, il quale neghi per una determinata situazione la copertura assicurativa, esula dalla mera delimitazione dell’oggetto della garanzia, e si traduce in esclusione della responsabilità dell’assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., ove identifichi detta situazione non sulla base di evenienze fenomeniche, oppure dell’inosservanza dell’assicurato a regole di comune diligenza o di specifica normativa disciplinante la sua attività, ma sulla base della mancanza di iniziative dell’assicurato medesimo d’impossibile o particolarmente difficile attuazione (nella specie, con riferimento a polizza contro i furti di veicolo, e per l’ipotesi di sosta nel corso di tragitto stradale, l’assicurato era tenuto sia ad impiegare misure di sicurezza che a svolgere attività di vigilanza). In tale caso, infatti, la relativa previsione assume i connotati della deroga all’impegno preso dall’assicuratore con il contratto, limitandolo in dipendenza di circostanze che si verificheranno necessariamente, e che, quindi, sconfinano dalla pura eventualità (idonea a differenziare i rischi garantiti da quelli scoperti). — Cass. 21-10-94, n. 8643

 

In tema di deposito bancario, la regola del preavviso di dieci giorni, riducibili a discrezione della banca, per prelievi immediati dal libretto di deposito a risparmio al portatore di somme superiori al «disponibile giornaliero», non costituisce uso normativo — non essendo tale regola fondata sulla spontanea osservanza di un determinato comportamento da parte di entrambi i soggetti del rapporto contrattuale in un dato ambiente sociale ed economico — ma integra una condizione generale di contratto (art. 1341 c.c.), elaborata in sede di «norme bancarie uniformi», che non hanno forza normativa, perché la clientela non concorre in alcun modo alla loro formazione. Spetta al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di puro fatto, stabilire se la suddetta regola faccia parte del contenuto di un contratto, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, in mancanza di violazione di legge o delle regole sull’interpretazione. — Cass. 15-6-94, n. 5815

 

Le clausole che limitano la garanzia dovuta dal venditore ai sensi dell’art. 1490 c.c. sono vessatorie e debbono pertanto essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. — Cass. 23-12-93, n. 12759

 

La mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate dall’art. 1341, 2° co., c.c. comporta non l’inefficacia ma la nullità della clausola stessa, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e suscettibile di rilievo d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, sempre che in quest’ultimo caso i presupposti di fatto della nullità (come quelli sul carattere vessatorio della clausola e sull’inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo. — Cass. 15-2-92, n. 1873

 

Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come «predisposte» dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., e, quindi, ancorché vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione. — Cass. Sez. Un. 10-1-92, n. 193

 

La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare tale facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un’indagine ad hoc avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. — Cass. 8-1-92, n. 126

 

Ai fini della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, l’esigenza della norma di cui al capoverso dell’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta quando l’ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisca non solo alle clausole onerose ma ad altre pattuizioni modificative od integrative del testo contrattuale in precedenza sottoscritto, atteso che in tal caso, il riferimento dell’ulteriore sottoscrizione alle clausole onerose si rivela inidoneo a garantire la specifica valutazione delle clausole stesse, non potendo la consapevolezza dell’onerosità delle clausole trarsi da elementi diversi da quello della specifica approvazione per iscritto richiesto dalla norma, onde la irrilevanza sia dell’avvenuta cancellazione di taluna delle clausole stesse, sia della contiguità della sottoscrizione alla stessa clausola di approvazione. — Cass. 14-11-91, n. 12183

 

In tema di condizioni generali del contratto, l’esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, la cui mancanza comporta nullità assoluta (rilevabile anche di ufficio) della clausola medesima, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi ad altri patti contrattuali e, pertanto, non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un’unica firma in calce al contratto predisposto dall’altro contraente, ancorché immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di detta clausola. — Cass. 13-7-91, n. 7805

 

La clausola contrattuale che nel solo caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di precedenti forniture attribuisca al venditore la facoltà di recedere dal contratto, o di sospendere l’esecuzione dello stesso, con diritto al risarcimento del danno, rientra tra le clausole cosiddette onerose, richiedenti l’approvazione specifica per iscritto (art. 1341, 2° co., c.c.), non essendo riconducibile né alla fattispecie dello stato di insolvenza che, a norma dell’art. 1186 c.c., autorizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione (essendo per ciò necessaria una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte del debitore di far fronte ai propri impegni), né alla facoltà cautelare attribuita al creditore dell’art. 1461 c.c., per cui non è sufficiente la mera insoddisfazione di debiti alla loro scadenza, in quanto, in assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, tale situazione debitoria, di per sé considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in bonis a sospendere la prestazione da lui dovuta. — Cass. 13-7-91, n. 7805

 

Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell’art. 1341 c.c., condiziona l’efficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale, può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione — distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto — apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi. — Cass. 11-10-90, n. 9998

 

La clausola dello statuto di una associazione già costituita che imponga il permanere della qualità di associato per l’intero anno successivo a quello delle dimissioni non richiede specifica approvazione per iscritto, non essendo applicabile l’art. 1341 capoverso c.c. in relazione ai nuovi soci aderenti all’associazione, in quanto la comunanza di interessi tra questa e l’aderente esclude la contrapposizione ed il predominio di un contraente rispetto all’altro, così come la conoscenza dello statuto dell’ente, sul quale si basa l’atto di adesione, impedisce che il contraente si trovi vincolato da clausole da lui non conosciute o non adeguatamente valutate. — Cass. 19-6-90, n. 6167

 

La designazione di un determinato foro come competente per tutte le controversie nascenti dal contratto stipulato dalle parti richiede la specifica approvazione scritta ex art. 1341, 2° co., c.c. ma non è configurabile come clausola contenente, a norma dell’art. 29, 2° co., c.p.c., un’enunciazione di competenza esclusiva del giudice convenzionalmente così designato. — Cass. 23-2-89, n. 1013

 

Non ha carattere vessatorio e quindi non rientra tra le clausole per le quali l’art. 1341, 2° co., c.c. prevede la specifica approvazione per iscritto quella, contenuta in un contratto di locazione, che subordina la possibilità di mutamento della destinazione della cosa locata al permesso scritto del locatore. — Cass. 19-1-89, n. 265

 

Non ricorre l’ipotesi del contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione per iscritto, delle clausole onerose previste dall’art. 1341, comma secondo, c.c., nel caso di contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, svoltasi con la partecipazione dello aggiudicatario, ove questi abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell’appalto. (Nel caso, clausola contenuta nell’art. 41 cap. generale F.S. del 9 aprile 1909, che assoggetta ad un termine di decadenza la formulazione delle riserve da parte dell’appaltatore). — Cass. 25-11-88, n. 6332

 

La clausola, contenuta in un modulo a stampa predisposto dalla controparte ed attuativa di una rinuncia o di una transazione, non necessita di una specifica approvazione per iscritto, non rientrando essa fra le clausole menzionate dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., richiamato dal secondo comma dell’art. 1342 dello stesso codice. — Cass. 29-10-88, n. 5889

 

Non costituisce clausola vessatoria da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto: accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e quest’ultimo a sua volta verificando l’entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge. — Cass. 16-7-88, n. 4678

 

La clausola che preveda l’esclusione da responsabilità dell’assicuratore per i sinistri derivati da colpa grave dei dipendenti dell’assicurato, può essere liberamente convenuta dalle parti, data la natura non inderogabile dell’art. 1900 c.c.; tuttavia, ove predisposta dall’assicuratore, costituisce clausola vessatoria in quanto limita la responsabilità dell’assicuratore medesimo oltre le ipotesi previste dalla legge, con la conseguenza che è nulla se non è approvata specificamente per iscritto dall’altro contraente, a norma dell’art. 1341 c.c. — Cass. 8-6-88, n. 3890

 

Con riguardo a polizza di assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell’assicurato dell’esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dell’indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall’art. 1910 c.c. in tema di assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall’assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall’art. 1341 c.c. — Cass. 7-6-88, n. 3846

 

Con riguardo a contratto di assicurazione contro gli infortuni, la clausola, con cui si escluda che il diritto all’indennità per invalidità permanente dell’assicurato sia trasmissibile ai suoi eredi, abbisogna, ove inserita nelle condizioni generali di polizza, di specifica approvazione per iscritto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341, 2° co., c.c., atteso che delimita non l’oggetto del contratto, ma la responsabilità dell’assicuratore, rispetto ad un obbligo già insorto ed in relazione ad eventi estranei a detto oggetto. — Cass. 29-4-88, n. 3234

 

L’interpretazione estensiva delle categorie di clausole «vessatorie» di cui al secondo comma dell’art. 1341 c.c., benché non incompatibile con la tassatività della elencazione ivi contenuta, può essere ammessa solo quando l’ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall’esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli. Pertanto, fra le clausole limitative della responsabilità, essendo tali quelle che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, una riduzione della sfera oggettiva di responsabilità rispetto a quella già fissata con maggiore estensione da precetti normativi o contrattuali, non può essere inclusa, in virtù di interpretazione estensiva, una clausola che si limiti a stabilire, in conformità alla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l’incidenza percentuale del concorso del preponente alle spese di gestione dell’agente ed a dettare il criterio — valevole per entrambe le parti — di determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, prevedendone il calcolo in base alle provvigioni corrisposte nell’anno solare precedente al netto della percentuale concordata a titolo di concorso-spese. — Cass. 3-11-87, n. 8062

 

Le clausole di un contratto di assicurazione (come quelle che contemplano la garanzia assicurativa per il danno causato «a terzi», con esclusione degli stretti congiunti conviventi con l’assicurato), le quali definiscono e precisano il rischio assicurato ma non precostituiscono, nell’ambito della garanzia per tale rischio, una eliminazione o riduzione della responsabilità dell’assicuratore come prevista da precetti normativi o convenzionali, non sono soggette alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, 2° co., c.c. — Cass. 10-10-87, n. 7524

 

La mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341, 2° co., c.c., ne comporta la nullità, la quale, oltre ad essere eccepibile da chiunque vi abbia interesse, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. — Cass. 26-1-87, n. 713

 

La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell’accettante, è prevista dall’art. 1341, 2° co., c.c., per i negozi a relazione imperfetta, che implicano la predisposizione di clausole da parte di un contraente, approvate dall’altro con un mero atto di adesione e il perfezionamento della pattuizione mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati da un contraente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti con la propria clientela. Non rientra in tale fattispecie il singolo contratto che l’aderente ad un’associazione stipula con un soggetto, in conformità ad una convenzione-tipo concordata con quello stesso soggetto dall’associazione di appartenenza (nella specie, dalla federazione della caccia con la soc. Assicuratrice norditalia). Il contratto-tipo, che, in linea generale, si caratterizza — dal punto di vista soggettivo perché entrambi i contraenti (o almeno uno di essi) è un’associazione, e da quello oggettivo o funzionale — perché predispone interamente il contenuto di futuri contratti, da stipularsi tra una parte e gli associati dell’altra o tra gli associati delle due parti, rappresenta, infatti, il risultato di trattative condotte a parità di condizioni tra i due contraenti originari, tal che né fra questi né tra le parti delle singole convenzioni che assumono come proprio il contenuto fissato nel contratto-tipo, può distinguersi un soggetto forte ed un soggetto debole. Le clausole limitative di responsabilità contenute in tali forme di contratto non devono, pertanto, essere specificamente approvate per iscritto a pena di nullità dal singolo contraente. — Cass. 26-1-87, n. 713

 

L’art. 1341 c.c. si riferisce unicamente ai contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali predisposte da uno dei contraenti ed accettate in blocco dalla controparte, senza che si sia svolta una trattativa; non riguarda, invece, i contratti in cui entrambe le parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, abbiano liberamente deciso di rifarsi ad uno schema contrattuale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adatto alla composizione negoziale dei rispettivi interessi. — Cass. 13-1-87, n. 136

 

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere dato soltanto interpretandola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. — Cass. 8-1-87, n. 22

 

Non costituisce clausola vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., quella inserita in un contratto a condizioni generali predisposte, che preveda la facoltà di recesso a favore non del solo predisponente ma anche dell’altro contraente (e a condizioni più vantaggiose per quest’ultimo). — Cass. 14-7-86, n. 4540

 

La mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341 comma secondo c.c. determina la nullità assoluta, delle stesse eccepibile, anche dalla parte che tali clausole abbia predisposto. — Cass. 22-5-86, n. 3407

 

La necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. sussiste anche con riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il sistema della licitazione privata. — Cass. 22-5-86, n. 3407

 

Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., non è necessario per le clausole inserite nel contratto a seguito di specifiche trattative tra le parti, mentre tale requisito continua ad essere richiesto per le altre clausole onerose contenute nello stesso contratto alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. — Cass. 22-5-86, n. 3407

 

I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l’art. 1341, 2° co., c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l’ipotesi sub art. 1341, il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l’altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti. — Cass. 16-1-86, n. 230

 

Il regolamento convenzionale di condominio — anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell’edificio condominiale — fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato; di modo che le sue clausole rientrano, almeno per relationem, nel contenuto dei singoli contratti di acquisto. E trattandosi in questo caso di relatio perfetta — in quanto il richiamo, nei vari contratti, è opera di entrambi i contraenti — ne deriva che le singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione legislativa del secondo comma dell’art. 1341 c.c. che, nel sancire la necessità della specifica approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha invero riguardo alle sole clausole, di contratti per adesione od analoghi, che risultino invece predisposte da una soltanto delle parti contraenti. — Cass. 10-1-86, n. 73

 

In mancanza di specifica autorizzazione del rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un contratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condizioni generali predisposte dall’altro contraente; detta clausola non vincola, pertanto, il rappresentato che, agendo in giudizio per far valere le pretese sostanziali nascenti dal contratto stesso, può rivolgersi al giudice competente come per legge. — Cass. 19-11-84, n. 5890

 

La clausola con riserva di accettazione da parte della direzione, o altra analoga contenuta in un contratto di assicurazione, non limita, né riguarda in alcun modo la responsabilità dell’assicuratore, e quindi la necessità di una sua specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., potrebbe eventualmente ritenersi solo ove la clausola si configurasse come attributiva della facoltà di recesso in un contratto già concluso da soggetto abilitato a rappresentare la società di assicurazione, mentre, quando si tratti di contratto solo predisposto da un agente privo di poteri rappresentativi, la detta clausola è priva di effetti attenendo semplicemente alla formazione del contratto, in relazione alla necessaria accettazione della proposta da parte della società, ai fini del perfezionamento dell’accordo negoziale. — Cass. 21-11-83, n. 6932

 

L’art. 1341 c.c., che non è applicabile ai contratti stipulati dagli enti pubblici, riguarda il caso della predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di uno schema da servire per una serie di contratti e non anche l’ipotesi di un contratto che si forma attraverso l’inserzione di clausole il cui contenuto rappresenti il risultato dell’incontro della volontà delle parti. — Cass. 9-8-83, n. 5319

 

Ai fini dell’osservanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 808 c.p.c. per l’approvazione della clausola compromissoria, se quest’ultima è contenuta in uno statuto sociale, è sufficiente la sottoscrizione, da parte del socio aderente, della domanda di ammissione alla società, con la correlativa approvazione dello statuto sociale. Né è invocabile l’art. 1341 c.c., per richiedere una specifica approvazione scritta della clausola compromissoria, nell’ipotesi di nuovi soci aderenti ad una società cooperativa già costituita, ove la parità di posizione dei soci esclude la contrapposizione di interessi ed il predominio di un socio sugli altri. — Cass. 30-3-81, n. 1826

 

Il divieto di sublocazione non può farsi rientrare fra le clausole particolarmente onerose, per la cui validità il secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. richiede la specifica approvazione per iscritto. — Cass. 17-1-79, n. 337

 

La bilateralità o reciprocità degli effetti di una clausola contrattuale non esclude il suo carattere oneroso e, quindi, la necessità di una sua specifica approvazione per iscritto (Nella specie, trattavasi di clausola di rinnovazione tacita). — Cass. 21-12-78, n. 6145

 

La clausola di una polizza di assicurazione contro i danni da incendio e furto con la quale le parti si impegnano a transigere obbligatoriamente ogni controversia, eventualmente insorgente, in caso di mancato accordo sul danno subito dall’assicurato o sull’indennizzo dovuto, mediante arbitrato irrituale (o perizia contrattuale), non rientra tra quelle che richiedono la specifica approvazione per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. — Cass. 11-12-78, n. 5832

 

Il patto di opzione, contenuto nelle condizioni generali del contratto, non rientra fra le clausole onerose per la cui efficacia è necessaria la specifica approvazione per iscritto. Infatti, l’opzione si inserisce nella formazione di un futuro contratto e perciò non è compresa nella previsione degli articoli 1341 e 1342 c.c., i quali postulano un negozio che ha già completamente esaurito il suo ciclo di formazione ed è vincolante per entrambi i contraenti, come il contratto per adesione. — Cass. 6-5-77, n. 1729

 

Per la specifica approvazione per iscritto, necessaria ex art. 1341 c.c. all’efficacia della clausola derogativa della competenza territoriale, è sufficiente che detta clausola abbia separata collocazione nel contesto del contratto e sia seguita da apposita sottoscrizione, non occorrendo anche l’esplicita dichiarazione del sottoscrittore di averla letta e approvata. — Cass. 28-4-77, n. 1632

 

L’affidamento di un’autovettura al posteggiatore di un pubblico parcheggio dà luogo ad un contratto di deposito, la cui funzione essenziale è la conservazione e restituzione della cosa nello stesso stato in cui è stata consegnata (art. 1766 c.c.). Pertanto, la clausola che escluda la responsabilità del posteggiatore, per determinate ipotesi di danno al veicolo (nella specie, per quello provocato da vetture di altri depositanti), configura un patto limitativo delle obbligazioni tipiche del depositario, non una mera circoscrizione dell’oggetto del negozio, con la conseguenza che, ove contenuto in condizioni generali di contratto, è efficace solo se specificamente approvato per iscritto. — Cass. 14-1-77, n. 189

 

La clausola contrattuale che autorizzi l’esecuzione prima della risposta dell’accettante, non può considerarsi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., perché non implica limitazioni di responsabilità o decadenze o restrizioni della libertà contrattuale. — Cass. 7-6-74, n. 1710

 

L’approvazione specifica di una delle clausole considerate dall’art. 1341 c.c. non deve essere necessariamente incorporata nel contratto stesso che contiene la clausola, ma può essere contenuta in un separato documento, pure predisposto dalla controparte, sempreché ne risulti sicuramente individuata la singola clausola cui l’approvazione si riferisce, il che basta a garantire che l’attenzione del contraente sia stata particolarmente sollecitata sulla clausola onerosa e che questa sia stata consapevolmente accettata. — Cass. 2-3-71, n. 516

 

L’onere della prova della conoscenza, da parte dell’altro contraente delle condizioni generali del contratto (predisposte), incombe su colui che intende avvalersi di esse ponendole a fondamento della propria pretesa od eccezione. — Cass. 23-2-63, n. 434

 

La clausola che condiziona l’operatività di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, per i rischi derivanti dalla circolazione di un autoveicolo, alla circostanza che il conducente del veicolo sia munito di patente di guida, non importa limitazione di responsabilità, perché diretta soltanto alla delimitazione dell’oggetto del contratto essa, come tale, non può essere considerata clausola d’uso, da intendersi inserita automaticamente sul contratto, ove non risulti che le parti abbiano inteso derogarvi. — Cass. 23-2-63, n. 434