Articolo 1351 codice civile
Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Giurisprudenza:
Elementi essenziali che richiedono la forma scritta – Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “petitum”), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-3-2021, n. 8765
Trasferimento di quote societarie – Il “pactum fiduciae” che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 maggio 2020, n. 9139
Patto fiduciario con oggetto immobiliare – Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 6 marzo 2020, n. 6459
Rinvio ad elementi esterni – In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di determinare l’oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili “aliunde”, idonei a consentire in modo inequivoco l’identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per “relationem” in un atto destinato a formare parte integrante dell’accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni diversi dall’atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non determinato, né altrimenti determinabile, il bene promesso in vendita, giacché identificato dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al contratto, non prodotta, però, in giudizio). Corte di Cassazione, Sezione 2, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1626
Clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita non riprodotta nel contratto definitivo – La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto. Corte di Cassazione, Sezione 6-2, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1439
Accordi modificativi delle modalità di esecuzione – In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta “ad substantiam”, gli accordi concernenti l’esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con assegno, del prezzo già pattuito) si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l’esecuzione. Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 525
Rapporto tra contratto preliminare e definitivo – Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30735
Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 dicembre 2017, n. 30594
Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui l’originario stipulante con riserva abbia versato al preliminare l’imposta proporzionale sugli acconti, l'”electus”, che abbia diritto di versare l’imposta di registro in misura fissa (nella specie una società agricola), ha il correlato diritto al rimborso dell’imposta proporzionale versata sull’acconto al preliminare, attesa l’unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali. – Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30192
Il patto di opzione, disciplinato dall’art. 1331 c.c., ha in comune con il c.d. contratto preliminare unilaterale l’assunzione dell’obbligazione da parte di un solo contraente, ma se ne distingue per l’eventuale successivo “iter” della vicenda negoziale, in quanto, a differenza del predetto preliminare unilaterale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l’opzione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e poi dall’accettazione del promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto, sempre che venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 novembre 2017, n. 28762
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. di dare esecuzione in forma specifica all’obbligo di sottoscrivere l’atto pubblico necessario alla trascrizione della rinuncia all’usufrutto su un immobile con quella di accertamento dell’autenticità di tale rinuncia. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28385
Domanda di rimborso formulata dai promittenti venditori di un immobile per le spese straordinarie – La previsione di cui all’art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello con la quale era stata respinta la domanda di rimborso formulata dai promittenti venditori di un immobile, che ne avevano mantenuto il possesso dopo la conclusione del preliminare, seppur pattuendo in quella sede “l’anticipazione dell’effetto traslativo” in favore del promissario acquirente). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 novembre 2017, n. 28379
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell’importo previsto in contratto solo nell’ipotesi in cui il prezzo sia stato pagato (Nella specie la sentenza impugnata è stata cassata perché, ai fini della determinazione del danno, si era proceduto alla rivalutazione monetaria anche se il prezzo era stato tempestivamente corrisposto al promittente venditore). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28375
In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l’impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall’art. 1317 c.c., non sia oggettivamente suscettibile dell’effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall’art. 1301 c.c. nell’ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l’impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell’obbligazione indivisibile, attesa l’espressa previsione nell’art.1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all’addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 17 novembre 2017, n. 27320
Legittimazione del promissario acquirente a chiedere la concessione in sanatoria – In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente è legittimato, al fine di sanare l’irregolarità urbanistica dell’immobile promesso ed evitare il rischio della sua demolizione, a presentare istanza di concessione edilizia in sanatoria senza necessità del consenso, od anche contro la volontà, del proprietario del bene, restando distinto il regime della sanatoria, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della concessione edilizia. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27 maggio 2016, n. 11039
Consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo – Decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – In tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l’azione “quanti minoris” per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7584
Contratto preliminare di preliminare – La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 6-3-2015, n. 4628