Codice Civile
Articolo 1353 codice civile
Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Giurisprudenza:
Contratti con la p.a. – Condizione potestativa mista – Comportamento della p.a. contrario a buona fede – Avveramento della condizione
Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede anche quando al contratto sia stata apposta una condizione sospensiva qualificabile come “potestativa mista”, con la conseguenza che, se un Comune abbia affidato ad un professionista la progettazione di un’opera pubblica, subordinando l’erogazione del compenso al finanziamento di quel progetto da parte della Regione, l’affidamento di un successivo incarico di progettazione della stessa opera pubblica ad un altro professionista, di cui il Comune chieda ed ottenga il finanziamento, costituisce comportamento contrario a buona fede, in violazione dell’art. 1358 c.c., che determina l’avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell’art. 1359 c.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-8-2022, n. 25085
Mediazione – Provvigione preliminare di vendita – Pendenza di condizione sospensiva – Incidenza sul diritto alla provvigione – Eccezione
In tema di mediazione, la pendenza di una condizione sospensiva apposta ad un preliminare di vendita concluso con l’intervento del mediatore, impedendo il sorgere del diritto alla provvigione, non costituisce un’eccezione in senso stretto, bensì un’eccezione in senso lato, con la conseguenza che essa non è soggetta alle preclusioni processuali. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-8-2022, n. 24838
Preliminare di compravendita immobiliare – Lodo arbitrale ex art. 2932 c.c. – Trasferimento subordinato al pagamento del prezzo – Tassazione in misura fissa – Condizioni
Il lodo, promosso dal promittente venditore ai sensi dell’art. 2932 c.c., per l’inadempimento del promittente acquirente, che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore di quest’ultimo, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è soggetto a imposta in misura fissa, in applicazione dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ove venga accertato che il lodo abbia subordinato l’efficacia del trasferimento alla volontà di una parte che è sempre rimasta inadempiente non avendo mai voluto, né potuto, adempiere l’obbligazione assunta con il contratto preliminare, sicché tale condizione sospensiva non può qualificarsi come meramente potestativa. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 4-7-2022, n. 21111
Forma scritta “ad substantiam” – Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-6-2022, n. 19031
Imposta ipotecaria e catastale – Base imponibile – Determinazione – Beni sottoposti a condizione sospensiva
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale di un atto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione riguardi più beni e l’atto inizi a spiegare i propri effetti in modo parziale, in dipendenza della circostanza che le parti hanno prefigurato un avveramento della condizione in modo progressivo, le pertinenti imposte vanno applicate in misura proporzionale, in relazione a ciascuna ipotesi di avveramento successivo. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 26-4-2022, n. 13011
Imposta di registro – Applicazione dell’imposta
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’avveramento di una condizione sospensiva, in conseguenza del quale una compravendita produce i suoi effetti, consentendo la riscossione del tributo, non richiede il riconoscimento convenzionale delle parti, e la ricognizione di avveramento, per sua natura estranea alla sequenza predefinita degli eventi dedotti nella clausola condizionale, ha valore meramente dichiarativo; ne consegue che tale avveramento ben può essere accertato con altri mezzi, ad iniziativa sia delle parti, ad esempio mediante il riconoscimento unilaterale del contraente che ha interesse contrario all’avveramento ovvero, in caso di suo rifiuto, mediante un accertamento giudiziale su iniziativa del contraente che vi ha interesse, sia dell’amministrazione finanziaria, ad esempio mediante l’assunzione di informazioni ex artt. 53-bis e 63, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 29-3-2022, n. 10023
Condizione (nozione, distinzione) – In genere concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali – Deduzione quale evento condizionate
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all’art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull’esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un’approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 19-11-2021, n. 35524
Condizione meramente potestativa
In tema di locazione tra persone giuridiche, ove le parti stipulino un negozio di accertamento per eliminare la “res dubia” relativa ai crediti da essa nascenti, la clausola di tale negozio che ne subordini l’esigibilità alla condizione sospensiva di carattere negativo che un nuovo contratto di locazione, con cui la locatrice abbia concesso il godimento della “res locata” ad altro conduttore di cui essa sia socia di maggioranza, “non giunga a buon fine”, è meramente potestativa, poiché dà luogo ad una ipotesi di abuso della personalità giuridica, e deve pertanto ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-11-2021, n. 31319