Codice Civile
Articolo 1354 codice civile
Condizioni illecite o impossibili
E’ nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
Giurisprudenza:
Condizione illecita – Presupposti
In tema di contratto, la condizione è illecita qualora contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, implicando, o l’abusiva coercizione del contraente lesiva dei suoi interessi essenziali, o il compimento di un fatto illecito produttivo di effetti favorevoli per il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà a norme imperative e la conseguente illiceità della condizione apposta ad una rinuncia al credito, che prevedeva l’abdicazione al diritto di opporsi alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese o di chiederne la revoca). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 16-12-2020, n. 28717
Mutuo tra coniugi con obbligo di restituzione sottoposto alla condizione sospensiva della separazione personale – Validità
È valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354, primo comma, cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-8-2013, n. 19304
Nullità del contratto – Rilevabilità di ufficio della nullità – Preclusione derivante da giudicato interno
Allorquando sia impugnata la sentenza del giudice di merito che abbia dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita di un immobile per recesso della promittente venditrice giustificato dall’inadempimento, nel pagamento delle dovute rate di prezzo, da parte del promissario acquirente, e questi abbia per la prima volta dedotto, come motivo di ricorso, la nullità del contratto, in quanto sottoposto a condizione, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 1354 secondo comma, cod. civ., sostenendo che, pur in mancanza della relativa eccezione, la nullità può essere rilevata di ufficio, deve affermarsi che, al di là della novità dell’eccezione di nullità del preliminare, mai avanzata nel corso del giudizio di merito, sul punto si è formato un giudicato implicito proprio perchè la decisione del primo giudice, che pure aveva dichiarato risolto il contratto, presuppone l’esistenza di un contratto geneticamente valido e divenuto non valido per fatti successivi funzionali. Di conseguenza, dovendosi coordinare il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto con le regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante dal giudicato interno, il predetto principio non può essere applicato quando vi sia stata pronuncia, non impugnata, sulla validità del contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-4-2006, n. 9642
Assunzione a termine prevista da accordi collettivi – Configurabilità – Esclusione – Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e accordo aziendale 7 luglio 1995 – Regole di interpretazione
L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in riferimento all’accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e dell’accordo aziendale 7 luglio 1995 relativi ai dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto illegittima l’assunzione a tempo determinato dei ricorrenti, dichiarando il loro rapporto a tempo indeterminato con diritto ad essere inquadrati nel profilo di ausiliario di stazione I area funzionale. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che le parti avessero fatto riferimento, quale fattispecie legittimante la costituzione di un rapporto di lavoro a termine, all’ipotesi prevista dall’articolo 10 dell’accordo del 1988, la cui efficacia sarebbe stata subordinata dalle parti stipulanti alla emanazione di un decreto ministeriale di approvazione delle delibere delle commissioni regionali per l’impiego , e che, non essendosi mai verificato l’evento dedotto in condizione, la clausola contrattuale non avesse mai acquisito efficacia ; inoltre, aveva puntualizzato che , anche a voler ritenere efficace la clausola suddetta, essa avrebbe consentito l’assunzione di lavoratori a termine solo se infraventinovenni e assunti per mansioni corrispondenti al più basso livello del contratto collettivo, per le quali non era consentito il ricorso al contratto di formazione e lavoro, condizione che nel caso di specie non si era comunque realizzata. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 3-5-2003, n. 6725
Condizione – Mancato avveramento della condizione
L’impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile “ab initio” (che rende nullo il negozio ai sensi dell’art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell’evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell’evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell’operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell’embargo sopravvenuto). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-1-2003, n. 1288
Successione testamentaria – Condizione impossibile
La disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 634 cod. civ., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all’ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità originaria. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-4-2002, n. 5871
Distinzione tra condizione sospensiva e condizione risolutiva – Criteri di accertamento
Ai fini della distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione. Tale accertamento costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 17-8-2000, n. 10921