Articolo 1382 codice civile
Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’ inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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Giurisprudenza:
Preliminare di compravendita – Risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente – Clausola penale – Cumulabilità con il risarcimento del danno da occupazione – In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell’art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l’inadempimento e l’indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l’interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-2-2023, n. 5651
Caparra confirmatoria e clausola penale – Funzioni dei due istituti e differenze – In tema di contratto preliminare, la caparra confirmatoria, al pari della clausola penale stipulata per il caso di inadempimento, rivelano il comune intento di indurre l’obbligato all’adempimento e, pertanto, ambedue possono coesistere nell’ambito dello stesso contratto. I due istituti, tuttavia, differiscono quanto ad ambito di applicazione, giacché la caparra confirmatoria trova applicazione quando, per effetto del recesso, il contratto non possa essere più adempiuto, mentre la clausola penale è applicabile laddove … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-11-2022, n. 35068
Leasing traslativo – La risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30.3.2022, n. 10249
Concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico – In tema di concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l’istanza del concessionario, con espressa assunzione dell’obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell’adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta “ad substantiam”, in base alla disposizione di cui all’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 25-3-2022, n. 9775
Clausola penale – Funzione – Risarcimento forfettario di danno presunto – Danni ulteriori – La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-7-2021, n. 21398
Concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati per lo svolgimento di attività privatistiche – In tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati per lo svolgimento di attività privatistiche o aventi rilevanza pubblica (nella specie attività di scavo per la posa di cavi)l’applicazione di una clausola penale per l’inadempimento o il ritardo nell’inadempimento, che acceda al titolo autoritativo, non può fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento (c.d. “regolamento scavi”) ma deve essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionario in ragione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e regolare svolgimento dell’attività amministrativa(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valida la clausola penale sulla base della sola dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole contenute nel predetto regolamento da parte del richiedente). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 11-9-2020, n. 18904
Interessi convenzionali di mora – Natura – Clausola penale – Applicazione degli artt. 1815, comma 2, e 1384 cc – Per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l’art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all’apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l’obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-10-2019, n. 26286
Interessi convenzionali di mora – Normativa antiusura – Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso sogli”. Poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’ art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d’interessi concretamente applicato – senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria – al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, “il tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-10-2019, n. 26286
Penale per inadempimento e penale per ritardo – Differenze – Conseguenze – La penale stabilita per l’inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest’ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l’adempimento dell’obbligazione – cui è collegata – in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un’apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l’inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d’appello, che aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola tanto all’inadempimento – come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto – quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-9-2019, n. 22050
Clausola penale – In genere configurabilità – Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di “leasing” concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-5-2019, n. 22050
Appalto – Richiesta di variazioni notevoli delle opere – Conseguenze sul termine di consegna e sulla penale per il ritardo originariamente pattuiti – In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L’efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d’appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l’accettazione delle modifiche richieste dal Comune, nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-4-2019, n. 9152