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Art. 1386 cc – Caparra penitenziale

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Articolo 1386 codice civile

Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.


 

Giurisprudenza:

Clausole vessatorie – In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-6-2021, n. 18550

 

Elementi distintivi rispetto alla multa penitenziale – L’istituto della c.d. “multa penitenziale” previsto dall’art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve – non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all’art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente – alla sola finalità di indennizzare la controparte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell’altro contraente; ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull’addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell’avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte. Cass. 18-03-2010, n. 6558

 

Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria – La caparra confirmatoria ha natura composita — consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili — e funzione eclettica — in quanto è volta a garantire l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte. Va invece escluso che abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo. La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, 3° comma, cod. civ.), e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l’esistenza e l’ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ. Anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo. Ne consegue che ben può pertanto il diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione. — Cass. III, sent. 11356 del 16-5-2006

 

La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall’art. 1458 comma primo cod. civ., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l’insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall’eventuale sua inadempienza), dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora. — Cass. II, sent. 3555 del 11-3-2003

 

Normale carattere confirmatorio della caparra – Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria – La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e la sua previsione in contratto, quand’anche accompagnata dalla definizione di «penitenziale» e dal richiamo alla norma di legge che tale tipo di caparra contempla (art. 1386 cod. civ.), non è sufficiente a far ritenere sussistente un diritto di recesso unilaterale ad nutum, inteso come ius poenitendi, svincolato dall’altrui inadempimento, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere in mancanza di ciò che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria dell’inadempimento dell’altra parte. — Cass. 2-12-93, n. 11946

 

Elementi distintivi rispetto alla clausola penale – La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all’adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell’art. 1453 comma primo cod. civ. trova applicazione sia nell’ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l’esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti. Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall’art. 1386 cod. civ. quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito. Cass. 10-06-1991, n. 6561

 

Normale carattere confirmatorio della caparra – Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria – La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale natura deve, quindi, essere ad essa riconosciuta, qualora non risulti che le parti si siano convenzionalmente riservate il diritto di recesso, attraverso la sua stipulazione, non rilevando in senso contrario la mera definizione di penitenziale adottata dai contraenti, giacché si richiede per la configurabilità della caparra di cui all’art. 1386 cod. civ. l’esplicita conclusione del patto di recesso verso il pagamento di un corrispettivo. — Cass. 27-6-90, n. 6506

 

Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria – La caparra penitenziale che si ha quando alla stipulazione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili, a differenza della caparra confirmatoria funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale. L’accertare se le parti abbiano voluto dare alla caparra carattere confirmatorio – che va presunto nel silenzio delle parti o quando la formula negoziale sia equivoca – ovvero penitenziale compete al giudice del merito, ed il suo apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. – Cass. 05-12-88, n. 6577

 

Normale carattere confirmatorio della caparra – Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria La mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sé sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell’art. 1386 cod. civ., ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l’art. 1386 cit. costituisce norma speciale rispetto al disposto dell’art. 1385, che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto. — Cass. 11-3-88, n. 2399

 

Normale carattere confirmatorio della caparra – Elementi distintivi rispetto alla caparra confirmatoria – La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale natura deve, quindi, ad essa essere riconosciuto, qualora non risulti che le parti si siano convenzionalmente riservato, attraverso la sua stipulazione, il diritto di recesso unilaterale, a nulla rilevando in senso contrario la mera definizione di penitenziale adottata dai contraenti, in quanto per la configurabilità della caparra di cui all’art.. 1386 cod. civ., si richiede la esplicita conclusione del patto di recesso verso il pagamento di un corrispettivo. Cass. 28-01-1985, n. 437

 

Poiché la caparra penitenziale ha soltanto natura convenzionale, la facoltà di liberarsi degli obblighi assunti con il pagamento del doppio di quanto corrisposto è consentita soltanto nei casi in cui le parti abbiano espressamente previsto la caparra, quale corrispettivo del diritto di recedere, in maniera certa nella pattuizione, senza che la stessa possa essere tratta sulla base di una generica indicazione. — Cass. 4-10-83, n. 5777

 

In tema di contratto con caparra penitenziale, correlata al diritto di recesso di ciascun contraente secondo la previsione dell’art. 1386 cod. civ., l’individuazione della parte recedente postula il concreto riscontro di una manifestazione di volontà diretta allo scioglimento del vincolo negoziale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un comportamento inadempiente della parte stessa. (Nella specie, con riguardo ad un preliminare di vendita con caparra penitenziale, ed alla stregua del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ravvisato il recesso del promittente compratore nella sola circostanza che questi non si era attivato per la conclusione del contratto definitivo nel termine all’uopo previsto). — Cass. 2-10-80, n. 5340

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