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Art. 1387 codice civile. Fonti della rappresentanza

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Art. 1387 codice civile

Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.


 

Giurisprudenza:

Rappresentanza processuale e procura alle liti – Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato “ad negotia” – non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito – che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al … continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 02-08-2018, n. 20432

 

Rappresentanza processuale – Pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo subìto dal minore – Il pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo può essere subìto solo dal minore, nel cui esclusivo interesse si è celebrato il processo presupposto, e non dal genitore che, avendo agito come rappresentante processuale del primo, non subisce alcun pregiudizio quale sostituto della parte rappresentata. – Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 17-05-2018, n. 12123

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – Il procuratore generale “ad negotia”, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l’avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell’atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, un comune aveva appaltato la gestione del proprio patrimonio immobiliare conferendo alla società appaltatrice procura per lo svolgimento di tutte le attività, anche accessorie, nonché procura a stare in giudizio in nome e per conto dell’ente in tutti i procedimenti relativi ai servizi affidati; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza reiettiva della domanda di indennità per migliorie avanzata nei confronti del comune dagli occupanti di un immobile comunale per difetto di legittimazione passiva dell’ente). – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 15-06-2017, n. 14894

 

Contratto per persona da nominare – Nel contratto per persona da nominare, i rapporti tra il dichiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riservata la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentante del terzo nell’arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla … continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-05-2015, n. 9595

 

Procura – Revoca – La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio e astratto, essenzialmente revocabile in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante. sicché la revoca della procura determina la estinzione del potere di rappresentanza. (Nella specie il procuratore aveva alienato a un terzo il bene per il quale aveva ricevuto la procura a vendere quando gli era stata revocata la procura stessa e, pertanto, ha osservato la Suprema corte, correttamente il giudice a quo – accertata la … continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 08-04-2015, n. 7038

 

Rappresentanza e mandato – Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 06-08-2013, n. 18660

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – La regola dell’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l’affare altrui, quest’ultima essendo disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 05-07-2013, n. 16881

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato “ad negotia” – non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito -, che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 08-02-2012, n. 1756

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – Pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo – Il pregiudizio non patrimoniale conseguente all’irragionevole durata del processo può essere subito solo dalla parte sostanziale, i cui interessi sono in gioco nella controversia presupposta, e non dal suo P.G. “ad negotia” che, avendo da quella ricevuto anche poteri di rappresentanza in giudizio, agisce non in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-12-2011, n. 27325

 

La procura a vendere un immobile – Patto commissorio – La procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, può integrare la violazione del divieto del patto commissorio, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale. Tale accertamento è demandato al giudice di merito, il quale tuttavia, nel compierlo, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l’operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto carente la motivazione con la quale il giudice di merito aveva escluso la sussistenza del patto commissorio, senza considerare, tra l’altro, che la procura era stata sottoscritta lo stesso giorno del mutuo, ma aveva avuto esecuzione due anni più tardi). – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-03-2011, n. 5740

 

Agente raccomandatario – L’agente raccomandatario è, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. nav., rappresentante dell’armatore, sia dal punto di vista sostanziale, che da quello processuale, per tutte le obbligazioni contrattuali inerenti la gestione della nave e del trasporto, ma non per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti illeciti compiuti dagli ausiliari dell’armatore stesso. Ne consegue che detto agente è processualmente legittimato nell’azione contro di lui promossa dal proprietario delle merce trasportata e dalla sua compagnia di assicurazione con riferimento all’inadempimento dell’armatore e, segnatamente, per il rimborso di somme di denaro dagli attori corrisposte a chi ha prestato salvataggio alla nave in occasione di un sinistro, restando irrilevante la circostanza che il soccorso sia stato richiesto dal comandante della nave e non già dallo stesso raccomandatario. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 02-11-2010, n. 22264

 

Procura – Poteri del rappresentante – Sostituti del mandatario – In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito “intuitu personae”, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del “dominus” richiede necessariamente un’esplicita autorizzazione da parte di quest’ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell’art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-06-2010, n. 15412

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – Il conferimento di una procura generale o speciale «ad negozia» non comporta, di per sé, l’automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto l’inidoneità della procura notarile rilasciata per il compimento di uno specifico affare — ossia per ottenere dall’INPS il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei di pensione corrisposti in ritardo — priva dell’espresso conferimento della rappresentanza processuale). — Cass. Sez. L, sent. 3484 del 13-2-2008

 

Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte sugli spettacoli e del valore aggiunto relativa agli spettacoli (art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), la SIAE — Società italiana degli autori ed editori è mandataria con rappresentanza dell’Amministrazione finanziaria in forza di procura nascente ex legge (art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) ai sensi dell’art. 1387 cod. civ., e pertanto il soggetto attivo del rapporto giuridico e della relativa obbligazione d’imposta, legittimato a resistere all’azione di accertamento negativo del contribuente non può che rimanere l’Amministrazione finanziaria, non potendosi dare legittimazione processuale del mandatario con rappresentanza in difetto di specifica procura ad esso conferita per la tutela giudiziale delle ragioni del rappresentato. La competenza della SIAE per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dell’IVA connessa, stabilita dall’art. 17 del d.P.R. n. 640 del 1972, e dalla Convenzione applicativa di tale norma, va dunque intesa in mera funzione strumentale dell’attività impositiva, venendo così rimessi il pubblico verbale di constatazione ed ogni conseguente determinazione ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per quel che segue, essendosi l’ente ormai spogliato di ogni competenza al riguardo. La SIAE e l’ente impositore sono pertanto legati da una delega di funzioni — il detto art. 17 si esprime nei termini di «Concessione del servizio» —, dove il delegato rimane estraneo agli esiti dell’accertamento, nonché all’eventuale controversia fra contribuente ed ufficio impositore. — Cass. V, sent. 12449 del 28-5-2007

 

Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il «dominus» manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. — Cass. II, sent. 12488 del 28-5-2007

 

Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico. — Cass. II, sent. 12848 del 30-5-2006

 

Ferma la distinzione tra procura e mandato — risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra — il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all’onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n.1) cod. civ. per l’atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato. — Cass. II, sent. 12848 del 30-5-2006

 

La regola posta dall’art. 2719 cod. civ. -secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace- trova applicazione anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un terzo perché quest’ultimo rilasci a sua volta mandato «ad litem» al difensore. — Cass. III, sent. 10501 del 8-5-2006

 

L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo — fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore — della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell’art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti — come il pignoramento immobiliare — per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d’ufficio dal giudice. — Cass. III, sent. 10497 del 8-5-2006

 

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest’ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l’ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l’incolpevole affidamento del terzo contraente. — Cass. III, sent. 23077 del 16-11-2005

 

Ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione previsti dall’art. 1667 cod. civ., l’invio di una lettera da parte di uno solo dei coniugi comproprietari dell’appartamento adibito ad abitazione comune, contenente una denuncia di vizi nell’esecuzione di lavori, in difetto della prova del dissenso da parte dell’altro coniuge, è idoneo a far presumere che l’esistenza dei vizi fosse a conoscenza di entrambi. — Cass. II, sent. 15283 del 21-7-2005

 

La legittimazione ad agire dell’amministratore del condominio in caso di pretese concernenti l’esistenza, il contenuto o l’estensione dei diritti spettanti ai singoli condomini in virtù degli atti di acquisto delle singole proprietà (diritti che restano nell’esclusiva disponibilità dei titolari) può trovare fondamento soltanto nel mandato da ciascuno di questi ultimi al medesimo conferito, e non già, ad eccezione dell’ equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini, nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex art. 77 cod. proc. civ., presupponente peraltro quella sostanziale. Ne consegue che, in assenza del potere rappresentativo in capo all’amministratore in relazione all’azione contrattuale esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante (vizio a tale stregua rilevabile anche d’ufficio, pure in sede di legittimità) comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti, e della sentenza impugnata. — Cass. II, sent. 8570 del 26-4-2005

 

In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione «pro quota» dell’obbligo di pagare l’indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 cod. proc. civ.) del delegante. — Cass. III, sent. 1754 del 28-1-2005

 

È tardiva la contestazione della qualità di rappresentante mossa per la prima volta in grado di appello nei confronti di chi, quale organo di una società, abbia conferito mandato a difensore per il primo e secondo grado di un giudizio. — Cass. III, sent. 1750 del 28-1-2005

 

In caso di contratto simulato di compravendita dissimulante un vitalizio, il simulato alienante (vitaliziato) che (a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di vitalizio) si sia fatto rilasciare dal simulato acquirente (vitaliziante) una procura irrevocabile a vendere non commette alcun abuso, né è configurabile un conflitto d’interessi, se, verificatosi l’inadempimento da parte di quest’ultimo, vende a terzi l’immobile oggetto del contratto, giacché in tal caso egli agisce non già in veste di rappresentante bensì in virtù della garanzia connessa al contratto di vitalizio, unico contratto produttivo di effetti ex art. 1414, secondo comma, cod. civ., essendo la compravendita simulata e la correlativa procura privi di effetti tra le parti ai sensi dell’art. 1414, primo comma, cod. civ. — Cass. II, sent. 24014 del 27-12-2004

 

L’onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l’eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica (nel caso, società), in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell’ente, senza che — quanto al disconoscimento — allo stesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso si immedesima quale suo organo. — Cass. III, sent. 13357 del 19-7-2004

 

La procura è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale (quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale, da valutarsi con esclusivo riferimento all’atto introduttivo del giudizio, non potendo l’eventuale relativo iniziale difetto essere sanato mediante successiva ratifica), che va interpretato — secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione- in relazione al contesto dell’atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile in ordine alle eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell’ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invero un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. — Cass. I, sent. 11326 del 16-6-2004

 

Le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. sono applicabili ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, e pertanto anche alla procura speciale ad incassare crediti a qualsiasi titolo conferita al mandatario. — Cass. III, sent. 5234 del 15-3-2004

 

Ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sempre che al rappresentante sia conferito il potere di rappresentare l’interessato o nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un’azienda commerciale o ad un suo settore (institore): presupposti, quindi, non riscontrabili nel caso di un mandato speciale per un singolo affare. — Cass. I, sent. 13898 del 19-9-2003

 

In materia di prescrizione, condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2943 cod. civ., la sua provenienza dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante. — Cass. III, sent. 17157 del 3-12-2002

 

Qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo mandato «ad negotia» conferente al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del «dominus» la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte. — Cass. I, sent. 9493 del 28-6-2002

 

Quando viene stipulato un contratto si presume che i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, a meno che non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri, non facciano cioè espressamente la cosiddetta contemplatio domini. Nel caso sorgano contestazioni, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, mediante la contemplatio domini, e non già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, tale contemplatio abbia nella specie fatto difetto. E se è vero che la contemplatio domini può essere anche implicita o manifestata per fatti concludenti, tale principio, basato sulla tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato da chi ha contrattato con una persona ritenendola rappresentante del soggetto legittimato al negozio e non può di certo valere nel caso opposto, quando cioè colui che ha contrattato senza spendere in modo univoco il nome del rappresentato, cerca di sottrarsi alla responsabilità personale derivante dal suo ambiguo comportamento. — Cass. 8-11-2000, n. 14530

 

Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce «direttamente effetto nei confronti del rappresentato» al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito. — Cass. 7-6-2000, n. 7724

 

La procura speciale a ricorrere in cassazione deve essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa o dal procuratore generale ad negotia, e non può essere rilasciata dal procuratore ad litem; inoltre la stessa, se conferita con atto separato deve contenere anche l’indicazione della sentenza che si intende impugnare e deve essere, pertanto, rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso. — Cass. 19-5-98, n. 4996

 

Nei negozi giuridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell’atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materiale dei due atti, se nell’atto processuale, cui la procura alle liti accede, il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente e la volontà della spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota. (Nella specie, la Corte di cassazione ha riconosciuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva considerato efficacemente rilasciata nel nome della società opponente a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti la procura alle liti rilasciata, senza spendita del nome, dal soggetto in concreto dotato del potere rappresentativo di tale società dato che, nella intestazione dell’atto di opposizione, ove si dava atto della presenza a margine della procura a firma dell’amministratore, era chiarito che la società opponente era rappresentata dal suo amministratore e difesa da quel medesimo avvocato, nominativamente indicato, cui era conferito il mandato a margine). — Cass. 29-8-97, n. 8249

 

Poiché non è necessario che la contemplatio domini negotii risulti dal contratto concluso dal rappresentante ovvero sia espressa con formule solenni, può essere dedotta da univoci elementi idonei a rivelare che l’attività di questo è svolta, oltre che nell’interesse, anche nel nome di un altro soggetto. Accertare se vi sia stata la spendita del nome del rappresentato è compito del giudice di merito. — Cass. 10-12-96, n. 10989

 

Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto. — Cass. 10-12-96, n. 10989

 

Rappresentanza processuale e procura alle liti – La procura speciale richiesta per il ricorso per Cassazione dall’art. 365 c.p.c. può essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero da chi la rappresenta in forza di una procura generale ad negotia, ma non dal procuratore ad litem i cui poteri sono limitati agli atti da compiere nel giudizio di merito. – Cass. 21-07-1995, n. 7975

 

Nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di beni immobili stipulato dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, la contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. 28-3-95, n. 3670

 

La presunzione che, in sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri (cosiddetta contemplatio domini), comporta che, nel caso di successiva contestazione sulla vera identità del dominus, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contemplatio domini sia nella specie mancata. — Cass. 7-12-94, n. 10523

 

Il negozio di mutuo posto in essere dal rappresentante obbliga il rappresentato, anche se il primo abbia destinato la somma presa a mutuo per fini difformi da quelli voluti dal secondo. — Cass. 6-7-93, n. 7384

 

Stante il rapporto di immedesimazione organica che intercorre fra la società di capitali ed il proprio amministratore, l’efficacia dell’atto giuridico da questi compiuto in tale sua qualità, non è limitata al tempo della permanenza in carica della persona fisica dell’amministratore stesso, dal momento che la mutevolezza dei soggetti cui, di volta in volta, compete il potere rappresentativo dell’ente societario non incide sulla vita di questo e sui rapporti che, a loro mezzo, esso intreccia col mondo esterno. — Cass. 4-5-91, n. 4928

 

Con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la vendita di una cosa comune indivisa, ma sottoscritta da uno soltanto dei comproprietari che non abbia speso anche il nome degli altri, non è invocabile la figura del negotium in itinere, propria della dichiarazione resa dal rappresentante senza potere, trattandosi, invece di una vendita che, mentre è inidonea a produrre l’effetto traslativo dell’intero bene — per nullità discendente dall’incompletezza delle firme —, può tuttavia determinare il trasferimento della quota del sottoscrittore, qualora l’acquirente non faccia valere la totale inefficacia dell’atto nei propri confronti. — Cass. 5-3-91, n. 2313

 

I sindacati — nonostante l’ampia funzione socio-economica connessa alla loro partecipazione, con ruolo consultivo, deliberante ovvero solo gestionale, all’esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche — vanno pur sempre inquadrati, a causa della mancata attuazione dell’art. 39 Cost., nella categoria delle associazioni non riconosciute, cosicché essi possono stipulare contratti collettivi vincolanti per i lavoratori solo in virtù del mandato rappresentativo che questi abbiano loro conferito con l’iscrizione all’associazione di categoria. Tale potere di rappresentanza — che peraltro non attribuisce la legittimazione a rinunciare a diritti già acquisiti dai singoli lavoratori, ancorché tali diritti derivino da contratti collettivi precedenti — riguarda soltanto i lavoratori iscritti che siano ancora in attività, salva l’eccezionale ipotesi di sindacato che raggruppi anche lavoratori in quiescenza, e, pertanto, si estingue con la cessazione del rapporto associativo determinata dal collocamento a riposo dei lavoratori. — Cass. 25-6-88, n. 4323

 

Chi è rappresentato in un contratto in base ad un regolare mandato con procura è parte e non terzo rispetto al negozio concluso, con la conseguenza che la data della scrittura non è soggetta nei suoi confronti alle regole poste dall’art. 2704 cod. civ. ai fini della sua giuridica certezza. — Cass. 31-5-88, n. 3705

 

La società cui ai sensi dell’art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 sia imposta dall’autorità la gestione straordinaria del servizio di pubblico trasporto esercitato dall’azienda concessionaria in difficoltà non è investita di un potere di rappresentanza ex lege di tale concessionaria e, pertanto, esercita il servizio e compie i connessi atti di amministrazione — compresa l’eventuale assunzione di personale (che può essere anche a termine, ai sensi dell’art. 1 lett. c) della legge n. 230 del 1962) — non per conto dell’azienda in difficoltà ma nell’interesse proprio, pur se caratterizzato dal perseguimento di finalità pubbliche in relazione all’obiettivo di normalizzazione che ha determinato il ricorso alla gestione straordinaria. — Cass. 19-3-88, n. 2522

 

Le funzioni specifiche riconosciute dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali consistono nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, di sostegno delle rivendicazioni ed assistenza nelle controversie, senza che possa configurarsi una legittimazione delle stesse associazioni a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti collettivi), in difetto di espressa autorizzazione, in tal senso, normativa o negoziale. — Cass. 29-1-88, n. 795

 

L’ausiliare dell’imprenditore, senza che si richieda apposito mandato, è munito del potere di rappresentanza occorrente per l’assolvimento dei compiti di gestione affidatigli. Pertanto, il «liquidatore ufficiale» di una compagnia di assicurazioni, cui sia dato l’incarico di liquidare il risarcimento dovuto al danneggiato, deve ritenersi abilitato alla stipulazione, in nome e per conto della compagnia, degli atti all’uopo necessari, anche di natura transattiva. — Cass. 18-1-88, n. 314

 

In tema di retratto agrario la procura speciale ad litem, conferita ad un procuratore legale per promuovere il relativo processo, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del coltivatore, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in calce od a margine dell’atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di retrarre, in quanto la parte con la sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto. — Cass. 8-8-87, n. 6793

 

Nell’ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell’espletamento dell’incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sé, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l’intero compenso per l’opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell’interesse del mandatario (art. 1723, secondo comma, cod. civ.). — Cass. 31-7-87, n. 6636

 

Con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l’impresa cessionaria e l’ina (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l’accordo liquidatorio ex artt. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del d.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti a norma dell’art. 1388 cod. civ. nella sfera del fondo rappresentato nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile. — Cass. 30-7-87, n. 6587

 

La riferibilità al minore del contratto stipulato dal genitore, quale rappresentante legale, pur non restando esclusa dalla mancanza di un’espressa spendita del nome del rappresentato (essendo in proposito sufficiente una volontà anche tacita, purché inequivoca di agire in detta qualità, cui si unisca la consapevolezza dell’altro contraente di trattare con chi abbia la relativa veste), deve essere negata quando il contratto stesso risulti nullo perché in frode alla legge, ovvero contrario a norme imperative (come quelle dettate dall’art. 320 cod. civ. a tutela degli interessi del minore), tenuto conto dell’applicabilità, pure nella rappresentanza legale, del principio generale dell’art. 1388 cod. civ., in tema di efficacia del negozio nei confronti del rappresentato a condizione che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà attribuitegli. In siffatta situazione, deve essere affermata la legittimazione passiva del rappresentante non soltanto con riguardo a pretesa risarcitoria, avanzata dall’altro contraente a norma dell’art. 1398 cod. civ., ma anche con riguardo ad azione di ripetizione d’indebito, che quest’ultimo esperisca per far valere gli effetti restitutori della suddetta nullità. (Nella specie, in relazione alla carenza di azione risarcitoria, data la sua volontaria e cosciente partecipazione all’illiceità inficiante il contatto). — Cass. 18-6-87, n. 5371

 

In materia di trasporto marittimo, dovendo la veste di vettore essere attribuita al soggetto che, in base ai dati contenuti nella polizza di carico, appare colui che l’ha emessa o nel cui nome questa è stata emessa, ai fini dell’individuazione del vettore, assume rilievo determinante l’intestazione della polizza quando concorda con la sottoscrizione e tale concordanza si verifica anche quando, per essere stata la firma apposta da un raccomandatario (il quale abitualmente opera in rappresentanza del vettore o dell’armatore), si deve ritenere che questi abbia agito per il soggetto al cui nome è intestata la polizza, così indicato come vettore. Soltanto se l’intestazione della polizza sia in contrasto con la sottoscrizione ovvero, per le caratteristiche ed il tenore letterale del documento, sia inidonea ad identificare il vettore, può farsi ricorso ad altri dati del documento, e così alla sottoscrizione del capitano della nave o del raccomandatario. — Cass. 13-3-87, n. 2651

 

L’accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè se vi sia stata contemplatio domini, condizione indeclinabile perché gli effetti dell’atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. — Cass. 6-2-87, n. 1183

 

Con riguardo al contratto di trasporto marittimo di cose determinate l’imbarco della merce sulla nave ed il rilascio della polizza di carico rientrano fra le obbligazioni del vettore, senza che la relativa responsabilità possa far carico al raccomandatario che abbia speso nella polizza di carico, il nome dell’armatore, quale vettore, giacché il raccomandatario — applicandosi al contratto di raccomandazione le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza — resta estraneo al rapporto di trasporto, con la conseguenza che le eventuali infedeltà da lui commesse nella caricazione della merce e nel rilascio della polizza di carico, possono essere rilevanti nel rapporto interno di rappresentanza, ma non comportano la legittimazione passiva del raccomandatario all’azione derivante dal contratto di trasporto marittimo al destinatario della merce. — Cass. 12-9-86, n. 5558

 

Quando il rapporto di rappresentanza non è contestato, spetta al rappresentato che eccepisca che il rappresentante abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, e non al terzo, l’onere di provare i limiti del potere del rappresentante. — Cass. 8-9-86, n. 5473

 

Qualora il creditore di una società intimi il pagamento del debito al legale rappresentante della medesima, non soltanto in tale veste, ma anche nella dedotta qualità di garante in forza di contratto di fideiussione, l’adempimento di detto intimato non può essere presuntivamente imputato alla società, alla stregua del rapporto di rappresentanza, dovendosi in proposito richiedere, in considerazione della predetta duplice veste del solvens, una espressa spendita del nome della rappresentata, difettando la quale l’adempimento stesso va ritenuto effettuato in nome e per conto proprio. — Cass. 16-6-86, n. 4004

 

Qualora il rappresentante nell’esercizio dei suoi poteri abbia risolto consensualmente una vendita di merci conclusa in nome e per conto del rappresentato, responsabile della mancata restituzione della somma pagata per la merce all’acquirente che l’abbia riconsegnata al rappresentante, è il rappresentato, senza che possa rilevare l’inadempimento degli obblighi del rappresentante nascenti dal mandato (mancato invio della merce ricevuta al rappresentato), attenendo essi al rapporto interno al quale il terzo rimane estraneo. — Cass. 14-12-85, n. 6334

 

La società la quale neghi l’opponibilità ad essa di un documento, sottoscritto dall’amministratore durante il periodo in cui il medesimo era munito dei poteri rappresentativi, sotto il profilo della redazione di tale documento quando il sottoscrittore era già cessato dalla carica di amministratore della società, si trova nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, e, pertanto, non potendo invocare in proprio favore la norma dell’art. 2704 cod. civ. (riguardante la inopponibilità della data della scrittura nei confronti del terzo), è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sull’indicata scrittura, rimanendo, in difetto, vincolata dalla relativa enunciativa. — Cass. 5-12-85, n. 6108

 

Anche nell’ipotesi della rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, per cui se il rappresentante della società non ne spende il nome o, quando si tratta di società di fatto, non spende il nome dell’altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetti solo nei confronti del rappresentante, ancorché esso riguardi interessi e beni comuni. — Cass. 25-10-85, n. 5271

 

L’accertamento della concreta sussistenza di detto potere si risolve in un’indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se motivata con argomentazioni logiche e corrette. — Cass. 5-9-85, n. 4614

 

Il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato soltanto nel caso in cui il primo abbia esplicitamente speso il nome del secondo, esteriorizzando il rapporto di rappresentanza con una dichiarazione espressa ed univoca, ancorché non manifestata in modo solenne, idonea a portare a conoscenza dell’altro contraente, di diligenza media, l’esercizio dei poteri di rappresentanza. — Cass. 8-2-85, n. 987

 

La rappresentanza giudiziale di una società (anche per azioni) ben può essere assunta, in base a delega regolarmente conferita, da persona diversa dal legale rappresentante, indicato nello statuto, che può delegare detta rappresentanza anche ad un dipendente della società. — Cass. 27-2-84, n. 1405

 

Se il rappresentante di una società di persone non spende il nome della società (o il nome degli altri soci, quando si tratta di socio di una società di fatto), il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni, ed allorché il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento creato nel terzo contraente circa l’esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che esso comporta. — Cass. 7-2-84, n. 936

 

I contratti stipulati e gli atti giuridici compiuti dal mezzadro e dal concedente nell’esercizio dei poteri di amministrazione dell’azienda agraria (che a ciascuno di essi autonomamente spetta) non vincolano le altre parti dell’impresa il cui nome non sia stato speso da colui che entra in rapporto con i terzi in proprio e per conto dell’azienda agraria, dovendosi escludere un rapporto di rappresentanza organica in virtù del quale le obbligazioni di uno degli associati vincolino l’altro. — Cass. 28-3-83, n. 2211

 

L’attribuzione, nell’atto costitutivo di una società, del potere di rappresentanza ad uno solo dei soci non impedisce a quest’ultimo, qualora dall’atto costitutivo stesso non risultino limiti, di conferire ad altro socio o ad un terzo un mandato con rappresentanza della società, in ordine a determinate operazioni utili allo svolgimento dell’attività sociale. — Cass. 6-1-82, n. 18

 

Il principio delegatus delegare non potest può trovare rigorose applicazioni solo nel campo del diritto pubblico — salvo le espresse deroghe legislative — ma non opera nel campo del diritto privato, dove, se non è ammessa la delega di determinate potestà o attribuzioni (ad esempio, patria potestà), è tuttavia consentito il conferimento di singoli poteri rappresentativi nei rapporti con i terzi. — Cass. 23-4-80, n. 2663

 

Nelle persone giuridiche private, l’ordinamento e l’amministrazione dell’ente sono, ai sensi dell’art. 16 cod. civ., regolati dalle norme contenute nello statuto e, in mancanza di contraria previsione, o limitazione, deve ritenersi che la rappresentanza sostanziale della persona comprenda anche la rappresentanza processuale, col relativo potere di conferire la procura alle liti. — Cass. 30-10-78, n. 4962

 

Per effetto della rappresentanza (negoziale o processuale) è conferita al rappresentante non una legittimazione (negoziale o processuale) escludente quella originaria del rappresentato, ma una legittimazione di secondo grado, contingente, la quale, per essere propria del rappresentante, non può assorbire né rendere superflua l’originaria posizione di competenza del soggetto titolare degli interessi dedotti, posizione che giustifica la legittimazione sia di primo che di secondo grado. — Cass. 30-5-75, n. 2193

 

La disposizione contenuta nell’art. 1388 cod. civ., secondo cui il rappresentante vincola il rappresentato nei limiti delle facoltà espressamente conferitegli, onde è indispensabile l’espressa spendita del nome del rappresentato, è applicabile all’ipotesi di rappresentanza volontaria, in ordine alla quale il legislatore vuole che l’indagine di fatto sia limitata alla sussistenza o meno della volontaria spendita del nome del rappresentato, ma non può, invece, estendersi alla rappresentanza legale, in cui i poteri del rappresentante sono stabiliti direttamente dalla legge ed il titolo per il quale il rappresentante spende e deve spendere il nome del rappresentato sta nella stessa legge, onde appare inutile la spendita espressa del nome del rappresentato: è, cioè, sufficiente che si sappia che chi agisce è il rappresentante legale dell’incapace, e basta che egli intenda, anche tacitamente, ma inequivocabilmente, agire per il rappresentato. — Cass. 13-12-74, n. 4261

 

L’esecuzione senza riserve da parte del dominus del contratto concluso dal rappresentante può costituire, con riguardo a particolari circostanze (quali, ad es. nel consueto dimorare del dominus in città diversa da quella della sede dell’azienda, nei rapporti di affinità tra lui ed il rappresentante ecc.), prova del pregresso conferimento del potere di rappresentanza. — Cass. 16-10-69, n. 3340

 

Rappresentanza legale e rappresentanza volontaria – Le differenze esistenti tra i due tipi di rappresentanza, legale e volontaria, non escludono minimamente la possibilità di ricomprenderli in un unico istituto, concretantesi nella sostituzione nell’attività giuridica in nome altrui, in base ad un potere conferito dalla legge o dall’interessato, in modo che gli effetti si producano direttamente ed immediatamente nella sfera della persona per cui si agisce. Cass. 25-01-1968, n. 220

 

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