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Art. 1388 cc – Contratto concluso dal rappresentante

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Art. 1388 codice civile

Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.


 

Giurisprudenza:

Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) – Art. 1398 ccColui che, in qualità di “falsus procurator”, abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda “mortis causa”, non può eccepirne l’inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell’accettazione dell’eredità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-05-2022, n. 15841

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – In tema di mandato con rappresentanza, la sottoscrizione “per conto” di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-09-2017, n. 22818

 

Condominio – Convocazione dell’assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile – In tema di condominio negli edifici, la convocazione dell’assemblea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effettuata dall’amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66 disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che aveva escluso la validità della convocazione dell’assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile, senza tuttavia verificare se detta convocazione, eseguita mediante l’utilizzo di carta intestata di detta società ed apposizione, ad opera dell’accomandante, della propria sigla sulla relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società amministratrice). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-01-2017, n. 335

 

Prova civile – Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell’art.2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione. – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 02-03-2016, n. 4099

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui e’ elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli articoli 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non e’ preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa. – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 03-06-2015, n. 11377

 

Assegno bancario – Protesto – In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità). – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 12-11-2013, n. 25371

 

Società – Negozio concluso dal rappresentante senza spendere il nome di questa – In materia di rappresentanze, ove il rappresentante di una società di persone non spenda il nome di questa, il negozio concluso spiega effetto solo nei suoi confronti anche se abbia ad oggetto interessi o beni comuni; ove, peraltro, il contratto (quale, nella specie, quello di cessione di azienda) richieda la forma scritta “ad probationem”, la “contemplatio domini”, pur non richiedendo l’uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento creato nel terzo contraente circa l’esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta. – Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 07-11-2013, n. 25104

 

Società – Atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell’organo competente – In tema di società di capitali, l’atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell’organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal “falsus procurator” e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest’ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell’atto, all’organo sociale. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-02-2013, n. 3501

 

Ripetizione d’indebito oggettivo – Legittimazione passiva – La ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 06-04-2011, n. 7871

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – In tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 31-03-2011, n. 7510

 

Nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l’accomandante non può trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa, volta a volta, alla singola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto – configurabile anche laddove egli agisca in base a procura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi – responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di avere agito in nome e per conto della società non solo effettuare la “contemplatio domini”, ma, altresì, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualità. (Fattispecie relativa a contratto di locazione asseritamente concluso da una s.a.s., in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inconferente, al fine della prova dell’imputazione del contratto, la circostanza che la società utilizzasse i locali oggetto del medesimo). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-05-2010, n. 11973

 

Prova del potere rappresentativo – Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una “contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presuntivi. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-02-2010, n. 3364

 

Prova civile – In tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione “senza limiti”, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ., e, pertanto, sia a mezzo di testimoni che di presunzioni, non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all’accordo simulatorio. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-09-2009, n. 20107

 

Spendita del nome del rappresentato – Trasferimento immobiliare – Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, per i quali é richiesta la forma scritta “ad substantiam”, qualora uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, la “contemplatio domini”, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento e non “aliunde”, sebbene il requisito della contestualità non vada inteso in senso rigorosamente materiale e grafico, ben potendo ricorrere anche nel caso in cui il contratto richiedente la forma scritta “ad substantiam” risulti costituito da due parti materialmente distinte ma collegate tra loro per effetto del richiamo dell’una contenuto nell’altra, in modo da formare un unico, ancorchè complesso, atto scritto, in sé contenente tutti gli elementi essenziali del contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dal legale rappresentante della società venditrice senza l’espressa spendita del nome di quest’ultima, aveva ritenuto sussistente la “contemplatio domini” in virtù delle indicazioni risultanti dal coevo “capitolato” di appalto riportante le caratteristiche degli immobili promessi in vendita e richiamato dal contratto principale). – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-07-2009, n. 17346

 

Prova civile – Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel suo nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell’art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o della perdita dei poteri rappresentativi. Ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando il sottoscrittore era già decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-05-2009, n. 10472

 

In forza dell’art. 22 della legge n. 584 del 1977, in materia di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della Comunità europea, nel mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, il quale attribuisce alla società mandante la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, è incluso il potere di stipulare polizze fideiussorie per l’importo richiesto dal committente o, in ogni caso, di concedere garanzie, salvo che le imprese mandanti non dispongano diversamente con la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato stesso, ai sensi del primo comma del citato art. 22, circoscrivendo così i poteri dell’impresa mandataria. Pertanto, ove non sussista una siffatta espressa limitazione, nel caso di inadempimento degli obblighi nei confronti del committente, garantiti da impegni fideiussori, le imprese mandanti rispondono solidalmente anche nei confronti del fideiussore e ciò in base alle norme generali in tema di mandato e di responsabilità contrattuale e non per effetto della (non consentita) estensione a quest’ultimo soggetto privato della tutela che l’art. 21, comma terzo, della legge n. 584 del 1977 riserva al committente pubblico, giacché la medesima legge n. 584 offre soltanto i criteri di interpretazione del contenuto del mandato, quanto alla natura degli obblighi assunti dalle imprese riunite verso il committente, ai quali obblighi deve essere riferita la garanzia fideiussoria. — Cass. III, sent. 2670 del 5-2-2008

 

Spendita del nome del rappresentato – Trasferimento immobiliare – Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il «dominus» manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. — Cass. II, sent. 12488 del 28-5-2007

 

Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l’art. 36 cod. civ.. Alla stregua di tale principio, l’avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell’associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all’associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dei principi affermati, ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto locativo, aveva ritenuto che, malgrado l’alternarsi di soggetti diversi nella posizione di rappresentanza dell’associazione professionale conduttrice, quest’ultima avesse comunque conservato la qualità di effettiva parte locataria, come originariamente rivestita, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi alcuna cessione del contratto e, dunque, il lamentato inadempimento, anche in ordine al dedotto mancato pagamento dei canoni, in quanto lo stesso era stato respinto dalla medesima locatrice ricorrente, la quale aveva la consapevolezza che il rapporto di locazione si era costituito a vantaggio dell’associazione professionale, rimasta identica pur nel mutamento delle persone che, rappresentandola, ne avevano curato nel tempo gli interessi). — Cass. III, sent. 8853 del 13-4-2007

 

I principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole possono essere invocati con riguardo alla rappresentanza allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente ritenendo colpevole l’affidamento sul presupposto dell’inesistenza della delibera di nomina del «falsus procurator» e della mancata ratifica da parte della società). — Cass. II, sent. 2725 del 8-2-2007

 

Spendita del nome del rappresentato – Trasferimento immobiliare – In tema di rappresentanza, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili la «contemplatio domini»-necessaria anche nel caso di rappresentanza sociale — pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare «ad substantiam» dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento, da parte del terzo contraente, in ordine all’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. II, sent. 1959 del 30-1-2007

 

Prova del potere rappresentativo – Nei contratti conclusi dal rappresentante, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dal caso in cui sia mancata una espressa spendita del nome, in cui gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al rappresentante anche se l’altro contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato o dell’interesse del mandante nella conclusione dell’affare: in quest’ultimo caso, infatti, una eventuale «contemplatio domini» tacita non può essere desunta da elementi presuntivi. — Cass. II, sent. 433 del 12-1-2007

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – In tema di mandato con rappresentanza, ai fini della sussistenza della «contemplatio domini», che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l’ha concluso, pur non essendo richiesto l’uso di formule solenni o che la spendita del nome altrui risulti dallo stesso contratto, è tuttavia necessario che il rappresentante abbia reso edotto l’altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato; nel in cui la spendita del nome sia contestata, l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e la relativa indagine, involgendo accertamenti di fatto, è devoluta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. — Cass. II, sent. 25247 del 29-11-2006

 

Spendita del nome del rappresentato – Trasferimento immobiliare – Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la «contemplatio domini» — occorrente anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale — pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare «ad substantiam» dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. II, sent. 24571 del 20-11-2006

 

Agente di assicurazione – Poiché a norma dell’art. 1903, secondo comma, cod. civ. l’agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell’assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti, il giudizio per il pagamento delle obbligazioni derivati dai contratti stessi deve essere proposto nei confronti del detto agente, non rilevando che la pronuncia giudiziale sia destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell’assicuratore da lui rappresentato, a carico del quale sono sorte le obbligazioni derivanti da quei contratti. — Cass. III, sent. 11781 del 19-5-2006

 

Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1383 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo — non meramente omissivo — del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale — e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente — è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ravvisato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata negata l’applicazione del principio dell’apparenza ed esclusa la ratifica di un contratto di locazione — stipulato da un soggetto che aveva speso il nome di una società ed era risultato privo di poteri rappresentativi — sulla scorta della congrua valutazione di una serie di indici probatori sintomatici, dai quali non era emersa l’effettiva sussistenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’erroneo e incolpevole convincimento nel terzo intimante invocante la circostanza che la situazione apparente rispecchiasse la realtà giuridica e che l’apparenza fosse stata determinata da una condotta positiva colposa della società indicata quale apparente rappresentata). — Cass. III, sent. 408 del 12-1-2006

 

L’associazione temporanea di due o più imprese nell’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa «capogruppo», la quale è legittimata a compiere, nei soli rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all’estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest’ultima. — Cass. III, sent. 18441 del 17-9-2005

 

In tema di mandato con rappresentanza, la «contemplatio domini» — che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l’imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo — deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l’impiego di formule solenni o l’osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente, come se l’affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l’altro contraente non ignori l’esistenza di quest’ultimo. L’accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la «contemplatio domini», involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto. — Cass. III, sent. 18441 del 17-9-2005

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cass. III, sent. 13978 del 30-6-2005

 

Con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell’affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto — distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza — di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato). — Cass. III, sent. 10375 del 18-5-2005

 

In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attività negoziale per la quale è richiesta la forma scritta «ad substantiam», quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l’esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell’atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare, «ad substantiam», dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l’altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l’eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza. — Cass. II, sent. 7640 del 13-4-2005

 

In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dell’agente per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità alla procura). — Cass. III, sent. 13829 del 23-7-2004

 

In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella — non consentita sui titoli di tale natura — della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell’ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall’art. 1994 cod. civ., il quale postula l’esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l’indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse). — Cass. I, sent. 6282 del 30-3-2004

 

Quando l’attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell’amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all’amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell’organo collegiale di compiere un atto rientrante nell’oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto (art. 1326 cod. civ.), ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la delibera di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di una società, del pagamento di sei mensilità di retribuzione in favore di un dipendente dimissionario potesse integrare la prova dell’esistenza di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro fra il medesimo dipendente e la società). — Cass. Sez. L, sent. 15706 del 12-8-2004

 

Procacciatore d’affari – Il procacciatore d’affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale; per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l’acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l’obbligo di ritrasferirla al preponente. — Cass. III, sent. 18736 del 9-12-2003

 

In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell’atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all’espressa volontà di questi. In tale ipotesi, quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l’inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità. Tuttavia, quando la domanda sia anche diretta a ottenere la dichiarazione di invalidità parziale del negozio, questa si estende all’intero contratto soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (Fattispecie relativa a procura speciale rilasciata per la vendita di una porzione di appartamento seguita da alienazione dell’intera unità immobiliare). — Cass. II, sent. 18535 del 4-12-2003

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cass. Sez. L, sent. 15691 del 20-10-2003

 

Società – Girata di certificati azionari sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l’indicazione di tale sua qualità – La girata di certificati azionari appartenenti a società di capitali, sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l’indicazione di tale sua qualità, è inefficace nei confronti della suddetta società, per difetto della necessaria «contemplatio domini», la quale deve risultare per iscritto nella girata e non può essere tacita, nonché in forza del principio di letteralità dei titoli di credito, secondo il quale, come non possono essere opposte eccezioni non fondate sul contenuto letterale del titolo, così non possono essere avanzate pretese che sul medesimo contenuto non trovino il loro fondamento, con la conseguenza che i successivi giratari dei certificati non possono invocare la propria buona fede agli effetti di cui all’art. 1994 cod. civ., avendo essi acquistato titoli non in conformità delle norme che ne regolano la circolazione. — Cass. I, sent. 8050 del 22-5-2003

 

Società – Contratto stipulato da persona priva della qualità di amministratore – Gli effetti di un contratto stipulato da persona priva della qualità di amministratore di una società di capitali, che non abbia dichiarato espressamente di agire in detta qualità possono essere imputati alla società nella sola ipotesi in cui detta persona abbia tacitamente ma inequivocabilmente agito come rappresentante dell’ente. — Cass. II, sent. 16650 del 26-11-2002

 

In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l’agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre a chi afferma la legittimazione del rappresentato. Cass. II, sent. 16025 del 14-11-2002

 

Poiché effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, in ordine alla domanda di annullamento del contratto proposta dal rappresentato ai sensi dell’art. 1394, il rappresentante che abbia agito in conflitto di interessi con il rappresentato è carente di legittimazione passiva «ad processum» e quindi (tranne il caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del «procurator» che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi), privo dell’interesse a contraddire la domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, risultando del tutto irrilevante che il rappresentante convenuto in giudizio si sia difeso nel merito, in quanto la carenza dell’interesse ad agire e a contraddire, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzata in relazione alla domanda e cioè in relazione al rapporto di utilità oggettiva tra la lesione del diritto affermata e la tutela giurisdizionale domandata, e non anche all’opinione della parte. — Cass. III, sent. 13571 del 17-9-2002

 

In tema di stipulazione di un contratto, la presunzione di coincidenza dello stipulante con il «dominus» comporta che al contraente che assuma di aver agito in nome e per conto altrui incombe l’onere di fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, ovvero di aver portato detta circostanza a conoscenza dell’altro contraente mediante comportamenti adeguati. — Cass. III, sent. 8699 del 17-6-2002

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale, per univocità e concludenza, da portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è, poi, compito devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 03-12-2001, n. 15235

 

Quando il rapporto di rappresentanza non è contestato spetta al rappresentato che eccepisca che il rappresentante abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, e non al terzo, l’onere di provare i limiti dei poteri del rappresentante. — Cass. Sez. L, sent. 11089 del 13-8-2001

 

Ai sensi dell’art. 366 n. 1 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando ricorra un’incertezza assoluta sull’identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l’impugnazione è diretta; poiché per parte deve intendersi la parte in senso sostanziale, nei cui confronti la sentenza dovrà spiegare effetto, la sanzione dell’inammissibilità opera anche quando nel ricorso sia indicato il nome del rappresentante processuale volontario ma non del rappresentato. — Cass. III, sent. 10590 del 2-8-2001

 

In tema di simulazione, nell’ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell’atto, la prova di un’eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell’esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere coll’altra parte un contratto simulato. — Cass. I, sent. 8530 del 22-6-2001

 

Prova del potere rappresentativo – Quando viene stipulato un contratto si presume che i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, a meno che non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri, non facciano cioè espressamente la cosiddetta contemplatio domini. Nel caso sorgano contestazioni, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, mediante la contemplatio domini, e non già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, tale contemplatio abbia nella specie fatto difetto. E se è vero che la contemplatio domini può essere anche implicita o manifestata per fatti concludenti, tale principio, basato sulla tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato da chi ha contrattato con una persona ritenendola rappresentante del soggetto legittimato al negozio e non può di certo valere nel caso opposto, quando cioè colui che ha contrattato senza spendere in modo univoco il nome del rappresentato, cerca di sottrarsi alla responsabilità personale derivante dal suo ambiguo comportamento. — Cass. 8-11-2000, n. 14530

 

Rappresentanza organica – Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce «direttamente effetto nei confronti del rappresentato» al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito. — Cass. 7-6-2000, n. 7724

 

Responsabilità del rappresentante nei confronti del terzo – La regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato non esclude la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale per fatto illecito del rappresentante nei confronti del terzo ogniqualvolta il fatto generatore della responsabilità sia riconducibile soltanto al rappresentante medesimo (nella specie il soggetto intervenuto al contratto di compravendita di bene immobile in qualità di mandatario rappresentante del proprietario aveva reso, con colpa, dichiarazione di avveramento della condizione – purgazione del bene dalle trascrizioni pregiudizievoli – e il giudice di merito aveva ritenuto tale dichiarazione, fonte di danno per l`acquirente, non riconducibile al rappresentato). – Cass. 24-9-1999, n. 10493

 

La procura speciale a ricorrere in cassazione deve essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa o dal procuratore generale ad negotia, e non può essere rilasciata dal procuratore ad litem; inoltre la stessa, se conferita con atto separato deve contenere anche l’indicazione della sentenza che si intende impugnare e deve essere, pertanto, rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso. — Cass. 19-5-98, n. 4996

 

Nuncius – La figura del “nuncius” prescinde dall`esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicchè necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate. – Cass. 30-10-97, n. 10720

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – Nei negozi giuridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell’atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materiale dei due atti, se nell’atto processuale, cui la procura alle liti accede, il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente e la volontà della spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota. (Nella specie, la Corte di cassazione ha riconosciuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva considerato efficacemente rilasciata nel nome della società opponente a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti la procura alle liti rilasciata, senza spendita del nome, dal soggetto in concreto dotato del potere rappresentativo di tale società dato che, nella intestazione dell’atto di opposizione, ove si dava atto della presenza a margine della procura a firma dell’amministratore, era chiarito che la società opponente era rappresentata dal suo amministratore e difesa da quel medesimo avvocato, nominativamente indicato, cui era conferito il mandato a margine). — Cass. 29-8-97, n. 8249

 

Rappresentanza organica – Costituisce principio fondamentale dell`agire della persona giuridica quello secondo cui per l`espressione esterna della volontà occorre sempre l`intermediazione dell`organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti e` una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell`accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ., costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna e` affidata alla dichiarazione dell`organo esecutivo dell`ente. – Cass. 12-8-97, n. 7525

 

Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto. — Cass. 10-12-96, n. 10989

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – Poiché non è necessario che la contemplatio domini negotii risulti dal contratto concluso dal rappresentante ovvero sia espressa con formule solenni, può essere dedotta da univoci elementi idonei a rivelare che l’attività di questo è svolta, oltre che nell’interesse, anche nel nome di un altro soggetto. Accertare se vi sia stata la spendita del nome del rappresentato è compito del giudice di merito. — Cass. 10-12-96, n. 10989

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – Il requisito della spendita del nome, necessario perchè l’atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l’uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso viene compiuto. Pertanto, un atto di opposizione a precetto ed a pignoramento mobiliare, proposto dall’amministratore unico di una S.n.c., pur in mancanza di una esplicita spendita del nome della società, può essere a questa riferito, in considerazione delle concrete circostanze del caso (nella specie, individuazione nella società del soggetto passivo dell’esecuzione e riferimento nell` atto di opposizione alle obbligazioni contratte con l’opposto dalla società e non a situazioni personali dell` opponente). – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 16-11-1995, n. 11885

 

Spendita del nome del rappresentato – Trasferimento immobiliare – Nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di beni immobili stipulato dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, la contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. 28-3-95, n. 3670

 

La presunzione che, in sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sé stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri (cosiddetta contemplatio domini), comporta che, nel caso di successiva contestazione sulla vera identità del dominus, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già l’altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contemplatio domini sia nella specie mancata. — Cass. 7-12-94, n. 10523

 

Prova del potere rappresentativo – Il negozio di mutuo posto in essere dal rappresentante obbliga il rappresentato, anche se il primo abbia destinato la somma presa a mutuo per fini difformi da quelli voluti dal secondo. — Cass. 6-7-93, n. 7384

 

Stante il rapporto di immedesimazione organica che intercorre fra la società di capitali ed il proprio amministratore, l’efficacia dell’atto giuridico da questi compiuto in tale sua qualità, non è limitata al tempo della permanenza in carica della persona fisica dell’amministratore stesso, dal momento che la mutevolezza dei soggetti cui, di volta in volta, compete il potere rappresentativo dell’ente societario non incide sulla vita di questo e sui rapporti che, a loro mezzo, esso intreccia col mondo esterno. — Cass. 4-5-91, n. 4928

 

Con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la vendita di una cosa comune indivisa, ma sottoscritta da uno soltanto dei comproprietari che non abbia speso anche il nome degli altri, non è invocabile la figura del negotium in itinere, propria della dichiarazione resa dal rappresentante senza potere, trattandosi, invece di una vendita che, mentre è inidonea a produrre l’effetto traslativo dell’intero bene — per nullità discendente dall’incompletezza delle firme —, può tuttavia determinare il trasferimento della quota del sottoscrittore, qualora l’acquirente non faccia valere la totale inefficacia dell’atto nei propri confronti. — Cass. 5-3-91, n. 2313

 

I sindacati — nonostante l’ampia funzione socio-economica connessa alla loro partecipazione, con ruolo consultivo, deliberante ovvero solo gestionale, all’esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche — vanno pur sempre inquadrati, a causa della mancata attuazione dell’art. 39 Cost., nella categoria delle associazioni non riconosciute, cosicché essi possono stipulare contratti collettivi vincolanti per i lavoratori solo in virtù del mandato rappresentativo che questi abbiano loro conferito con l’iscrizione all’associazione di categoria. Tale potere di rappresentanza — che peraltro non attribuisce la legittimazione a rinunciare a diritti già acquisiti dai singoli lavoratori, ancorché tali diritti derivino da contratti collettivi precedenti — riguarda soltanto i lavoratori iscritti che siano ancora in attività, salva l’eccezionale ipotesi di sindacato che raggruppi anche lavoratori in quiescenza, e, pertanto, si estingue con la cessazione del rapporto associativo determinata dal collocamento a riposo dei lavoratori. — Cass. 25-6-88, n. 4323

 

Chi è rappresentato in un contratto in base ad un regolare mandato con procura è parte e non terzo rispetto al negozio concluso, con la conseguenza che la data della scrittura non è soggetta nei suoi confronti alle regole poste dall’art. 2704 cod. civ. ai fini della sua giuridica certezza. — Cass. 31-5-88, n. 3705

 

La società cui ai sensi dell’art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 sia imposta dall’autorità la gestione straordinaria del servizio di pubblico trasporto esercitato dall’azienda concessionaria in difficoltà non è investita di un potere di rappresentanza ex lege di tale concessionaria e, pertanto, esercita il servizio e compie i connessi atti di amministrazione — compresa l’eventuale assunzione di personale (che può essere anche a termine, ai sensi dell’art. 1 lett. c) della legge n. 230 del 1962) — non per conto dell’azienda in difficoltà ma nell’interesse proprio, pur se caratterizzato dal perseguimento di finalità pubbliche in relazione all’obiettivo di normalizzazione che ha determinato il ricorso alla gestione straordinaria. — Cass. 19-3-88, n. 2522

 

Le funzioni specifiche riconosciute dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali consistono nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, di sostegno delle rivendicazioni ed assistenza nelle controversie, senza che possa configurarsi una legittimazione delle stesse associazioni a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti collettivi), in difetto di espressa autorizzazione, in tal senso, normativa o negoziale. — Cass. 29-1-88, n. 795

 

Ausiliare dell’imprenditore – Liquidatore ufficiale di una compagnia di assicurazioni – L’ausiliare dell’imprenditore, senza che si richieda apposito mandato, è munito del potere di rappresentanza occorrente per l’assolvimento dei compiti di gestione affidatigli. Pertanto, il «liquidatore ufficiale» di una compagnia di assicurazioni, cui sia dato l’incarico di liquidare il risarcimento dovuto al danneggiato, deve ritenersi abilitato alla stipulazione, in nome e per conto della compagnia, degli atti all’uopo necessari, anche di natura transattiva. — Cass. 18-1-88, n. 314

 

In tema di retratto agrario la procura speciale ad litem, conferita ad un procuratore legale per promuovere il relativo processo, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del coltivatore, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in calce od a margine dell’atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di retrarre, in quanto la parte con la sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto. — Cass. 8-8-87, n. 6793

 

Nell’ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell’espletamento dell’incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sé, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l’intero compenso per l’opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell’interesse del mandatario (art. 1723, secondo comma, cod. civ.). — Cass. 31-7-87, n. 6636

 

Con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l’impresa cessionaria e l’ina (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l’accordo liquidatorio ex artt. 4 della legge n. 738 del 1978 e 22 del d.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti a norma dell’art. 1388 cod. civ. nella sfera del fondo rappresentato nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile. — Cass. 30-7-87, n. 6587

 

Rappresentanza legale – La riferibilità al minore del contratto stipulato dal genitore, quale rappresentante legale, pur non restando esclusa dalla mancanza di un’espressa spendita del nome del rappresentato (essendo in proposito sufficiente una volontà anche tacita, purché inequivoca di agire in detta qualità, cui si unisca la consapevolezza dell’altro contraente di trattare con chi abbia la relativa veste), deve essere negata quando il contratto stesso risulti nullo perché in frode alla legge, ovvero contrario a norme imperative (come quelle dettate dall’art. 320 cod. civ. a tutela degli interessi del minore), tenuto conto dell’applicabilità, pure nella rappresentanza legale, del principio generale dell’art. 1388 cod. civ., in tema di efficacia del negozio nei confronti del rappresentato a condizione che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà attribuitegli. In siffatta situazione, deve essere affermata la legittimazione passiva del rappresentante non soltanto con riguardo a pretesa risarcitoria, avanzata dall’altro contraente a norma dell’art. 1398 cod. civ., ma anche con riguardo ad azione di ripetizione d’indebito, che quest’ultimo esperisca per far valere gli effetti restitutori della suddetta nullità. (Nella specie, in relazione alla carenza di azione risarcitoria, data la sua volontaria e cosciente partecipazione all’illiceità inficiante il contatto). — Cass. 18-6-87, n. 5371

 

In materia di trasporto marittimo, dovendo la veste di vettore essere attribuita al soggetto che, in base ai dati contenuti nella polizza di carico, appare colui che l’ha emessa o nel cui nome questa è stata emessa, ai fini dell’individuazione del vettore, assume rilievo determinante l’intestazione della polizza quando concorda con la sottoscrizione e tale concordanza si verifica anche quando, per essere stata la firma apposta da un raccomandatario (il quale abitualmente opera in rappresentanza del vettore o dell’armatore), si deve ritenere che questi abbia agito per il soggetto al cui nome è intestata la polizza, così indicato come vettore. Soltanto se l’intestazione della polizza sia in contrasto con la sottoscrizione ovvero, per le caratteristiche ed il tenore letterale del documento, sia inidonea ad identificare il vettore, può farsi ricorso ad altri dati del documento, e così alla sottoscrizione del capitano della nave o del raccomandatario. — Cass. 13-3-87, n. 2651

 

L’accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè se vi sia stata contemplatio domini, condizione indeclinabile perché gli effetti dell’atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. — Cass. 6-2-87, n. 1183

 

Con riguardo al contratto di trasporto marittimo di cose determinate l’imbarco della merce sulla nave ed il rilascio della polizza di carico rientrano fra le obbligazioni del vettore, senza che la relativa responsabilità possa far carico al raccomandatario che abbia speso nella polizza di carico, il nome dell’armatore, quale vettore, giacché il raccomandatario — applicandosi al contratto di raccomandazione le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza — resta estraneo al rapporto di trasporto, con la conseguenza che le eventuali infedeltà da lui commesse nella caricazione della merce e nel rilascio della polizza di carico, possono essere rilevanti nel rapporto interno di rappresentanza, ma non comportano la legittimazione passiva del raccomandatario all’azione derivante dal contratto di trasporto marittimo al destinatario della merce. — Cass. 12-9-86, n. 5558

 

Prova dei limiti del potere di rappresentanza – Quando il rapporto di rappresentanza non è contestato, spetta al rappresentato che eccepisca che il rappresentante abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, e non al terzo, l’onere di provare i limiti del potere del rappresentante. — Cass. 8-9-86, n. 5473

 

Qualora il creditore di una società intimi il pagamento del debito al legale rappresentante della medesima, non soltanto in tale veste, ma anche nella dedotta qualità di garante in forza di contratto di fideiussione, l’adempimento di detto intimato non può essere presuntivamente imputato alla società, alla stregua del rapporto di rappresentanza, dovendosi in proposito richiedere, in considerazione della predetta duplice veste del solvens, una espressa spendita del nome della rappresentata, difettando la quale l’adempimento stesso va ritenuto effettuato in nome e per conto proprio. — Cass. 16-6-86, n. 4004

 

Qualora il rappresentante nell’esercizio dei suoi poteri abbia risolto consensualmente una vendita di merci conclusa in nome e per conto del rappresentato, responsabile della mancata restituzione della somma pagata per la merce all’acquirente che l’abbia riconsegnata al rappresentante, è il rappresentato, senza che possa rilevare l’inadempimento degli obblighi del rappresentante nascenti dal mandato (mancato invio della merce ricevuta al rappresentato), attenendo essi al rapporto interno al quale il terzo rimane estraneo. — Cass. 14-12-85, n. 6334

 

La società la quale neghi l’opponibilità ad essa di un documento, sottoscritto dall’amministratore durante il periodo in cui il medesimo era munito dei poteri rappresentativi, sotto il profilo della redazione di tale documento quando il sottoscrittore era già cessato dalla carica di amministratore della società, si trova nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, e, pertanto, non potendo invocare in proprio favore la norma dell’art. 2704 cod. civ. (riguardante la inopponibilità della data della scrittura nei confronti del terzo), è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sull’indicata scrittura, rimanendo, in difetto, vincolata dalla relativa enunciativa. — Cass. 5-12-85, n. 6108

 

Anche nell’ipotesi della rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, per cui se il rappresentante della società non ne spende il nome o, quando si tratta di società di fatto, non spende il nome dell’altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetti solo nei confronti del rappresentante, ancorché esso riguardi interessi e beni comuni. — Cass. 25-10-85, n. 5271

 

L’accertamento della concreta sussistenza di detto potere si risolve in un’indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se motivata con argomentazioni logiche e corrette. — Cass. 5-9-85, n. 4614

 

Spendita del nome del rappresentato – Elementi – Il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato soltanto nel caso in cui il primo abbia esplicitamente speso il nome del secondo, esteriorizzando il rapporto di rappresentanza con una dichiarazione espressa ed univoca, ancorché non manifestata in modo solenne, idonea a portare a conoscenza dell’altro contraente, di diligenza media, l’esercizio dei poteri di rappresentanza. — Cass. 8-2-85, n. 987

 

La rappresentanza giudiziale di una società (anche per azioni) ben può essere assunta, in base a delega regolarmente conferita, da persona diversa dal legale rappresentante, indicato nello statuto, che può delegare detta rappresentanza anche ad un dipendente della società. — Cass. 27-2-84, n. 1405

 

Se il rappresentante di una società di persone non spende il nome della società (o il nome degli altri soci, quando si tratta di socio di una società di fatto), il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni, ed allorché il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento creato nel terzo contraente circa l’esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che esso comporta. — Cass. 7-2-84, n. 936

 

I contratti stipulati e gli atti giuridici compiuti dal mezzadro e dal concedente nell’esercizio dei poteri di amministrazione dell’azienda agraria (che a ciascuno di essi autonomamente spetta) non vincolano le altre parti dell’impresa il cui nome non sia stato speso da colui che entra in rapporto con i terzi in proprio e per conto dell’azienda agraria, dovendosi escludere un rapporto di rappresentanza organica in virtù del quale le obbligazioni di uno degli associati vincolino l’altro. — Cass. 28-3-83, n. 2211

 

Delega del rappresentante – L’attribuzione, nell’atto costitutivo di una società, del potere di rappresentanza ad uno solo dei soci non impedisce a quest’ultimo, qualora dall’atto costitutivo stesso non risultino limiti, di conferire ad altro socio o ad un terzo un mandato con rappresentanza della società, in ordine a determinate operazioni utili allo svolgimento dell’attività sociale. — Cass. 6-1-82, n. 18

 

Delega del rappresentante – Il principio delegatus delegare non potest può trovare rigorose applicazioni solo nel campo del diritto pubblico — salvo le espresse deroghe legislative — ma non opera nel campo del diritto privato, dove, se non è ammessa la delega di determinate potestà o attribuzioni (ad esempio, patria potestà), è tuttavia consentito il conferimento di singoli poteri rappresentativi nei rapporti con i terzi. Conseguentemente, l’amministratore di una società di capitali può conferire la rappresentanza per singoli atti da compiersi nei confronti dei terzi, salvi i limiti di cui all’art. 2381 e quelli previsti nell’atto costitutivo e nello statuto sociale.— Cass. 23-4-80, n. 2663

 

Nelle persone giuridiche private, l’ordinamento e l’amministrazione dell’ente sono, ai sensi dell’art. 16 cod. civ., regolati dalle norme contenute nello statuto e, in mancanza di contraria previsione, o limitazione, deve ritenersi che la rappresentanza sostanziale della persona comprenda anche la rappresentanza processuale, col relativo potere di conferire la procura alle liti. — Cass. 30-10-78, n. 4962

 

Per effetto della rappresentanza (negoziale o processuale) è conferita al rappresentante non una legittimazione (negoziale o processuale) escludente quella originaria del rappresentato, ma una legittimazione di secondo grado, contingente, la quale, per essere propria del rappresentante, non può assorbire né rendere superflua l’originaria posizione di competenza del soggetto titolare degli interessi dedotti, posizione che giustifica la legittimazione sia di primo che di secondo grado. — Cass. 30-5-75, n. 2193

 

La disposizione contenuta nell’art. 1388 cod. civ., secondo cui il rappresentante vincola il rappresentato nei limiti delle facoltà espressamente conferitegli, onde è indispensabile l’espressa spendita del nome del rappresentato, è applicabile all’ipotesi di rappresentanza volontaria, in ordine alla quale il legislatore vuole che l’indagine di fatto sia limitata alla sussistenza o meno della volontaria spendita del nome del rappresentato, ma non può, invece, estendersi alla rappresentanza legale, in cui i poteri del rappresentante sono stabiliti direttamente dalla legge ed il titolo per il quale il rappresentante spende e deve spendere il nome del rappresentato sta nella stessa legge, onde appare inutile la spendita espressa del nome del rappresentato: è, cioè, sufficiente che si sappia che chi agisce è il rappresentante legale dell’incapace, e basta che egli intenda, anche tacitamente, ma inequivocabilmente, agire per il rappresentato. — Cass. 13-12-74, n. 4261

 

L’esecuzione senza riserve da parte del dominus del contratto concluso dal rappresentante può costituire, con riguardo a particolari circostanze (quali, ad es. nel consueto dimorare del dominus in città diversa da quella della sede dell’azienda, nei rapporti di affinità tra lui ed il rappresentante ecc.), prova del pregresso conferimento del potere di rappresentanza. — Cass. 16-10-69, n. 3340

 

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