Art. 1389 codice civile. Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Giurisprudenza:
Procura a vendere annullata per incapacità d’intendere e di volere del rappresentato – Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d’intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell’art. 428, primo comma, cod. civ., deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all’art. 1389 cod. civ., la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-3-2012, n. 3787
Contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante – Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la «contemplatio domini» — occorrente anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale — pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare «ad substantiam» dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. II, sent. 24571 del 20-11-2006
Contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante – Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. 30-3-2000, n. 3903
Nuncius – La figura del “nuncius” prescinde dall`esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicchè è necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-10-1997, n. 10720
Incapacità naturale al momento della conclusione del contratto – Nel contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato, legalmente capace, l’eventuale incapacità naturale, al momento della conclusione del contratto medesimo, può spiegare effetti invalidanti solo se riguardi il rappresentante, non il rappresentato (art.. 1389 cod. civ.). – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13.01.1984, n. 275