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Art. 1390 cc – Vizi della volontà

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Articolo 1390 codice civile

Vizi della volontà

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

 


Giurisprudenza:

In tema di simulazione, nell’ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell’atto, la prova di un’eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell’esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in … continua a leggere  Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 22-6-2001, n. 8530

 

Nei contratti conclusi dal rappresentante, sia nell’ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volontà che rendono annullabile il negozio, agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato. — Cassazione Civile, 11-2-85, n. 1133

 

Nel contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato, legalmente capace, l’eventuale incapacità naturale, al momento della conclusione del contratto medesimo, può spiegare effetti invalidanti solo se riguardi il rappresentante, non il rappresentato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-01-1984, n. 275