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Art. 1391 cc – Stati soggettivi rilevanti

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LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale – CAPO SESTO. Della rappresentanza

Art. 1391 codice civile

Stati soggettivi rilevanti.

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.


 

Giurisprudenza:

 

Domanda cd. supertardiva – La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 92 l.fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall’art. 1391 c.c., dell’attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell’atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano. Cass. VI, sent. 20120 del 7.10.2016

 

Preliminare di vendita per persona da nominare – Revocatoria – In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l’acquisto del terzo per “electio amici” del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l’art. 1391 cod. civ. Cass. III, sent. 9595 del 12.5.2015

 

Revocatoria ordinaria – In ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l’elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l’organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest’ultimo ex art. 1391 cod. civ. (Nella specie, il socio conferente era altresì l’accomandatario della s.a.s.). Cass. I, sent. 23891 del 22.10.2013

 

Revocatoria ordinaria – In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’alienante sia una società il requisito della “scientia damni” va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall’art. 1391 cod. civ., applicabile all’attività delle persone giuridiche. Cass. I, sent. 8735 del 9.4.2009

 

Contratto di assicurazione – La conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’art. 1391 cod. civ.. Peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo (come nel caso di espletamento della relativa attività da parte di procacciatore d’affari o agente privo di rappresentanza), possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall’incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall’assicurato, anche mediante presunzioni. — Cass. III, sent. 25011 del 10-10-2008

 

Revocatoria fallimentare – In tema di azione revocatoria fallimentare la rilevanza della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, accertata con riguardo alla banca che ha agito come rappresentante dell’istituto di credito fondiario erogatore del mutuo e beneficiario dell’ipoteca iscritta a garanzia, può essere esclusa dal rappresentato, ai sensi dell’art.1391 cod. civ., solo allegando e dimostrando che nell’operazione di finanziamento e nella complessiva contrattazione era possibile anche per il terzo finanziato (il socio poi fallito) discernere tra elementi predeterminati dal rappresentato e vincolanti per il rappresentante, da un lato, ed elementi del negozio finale compiuto dal rappresentante, dall’altro, restando altrimenti, ancorché in ipotesi sussistenti, inopponibili al terzo se non oggetto di conoscenza effettiva o almeno conoscibilità mediante strumenti pubblicitari idonei; parimenti, compete al rappresentante, che assuma di aver agito come mero «nuncius» del rappresentato e contrariamente alla veste formale assunta,dare la prova di aver operato come tramite della volontà del secondo e di avere reso edotto il terzo contraente di tale più limitata funzione, in contrasto con l’apparenza. — Cass. I, sent. 15677 del 13-7-2007

 

Revocatoria ordinaria – In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della «scientia damni», qualora l’acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall’art. 1391 cod. civ., applicabile all’attività delle persone giuridiche. — Cass. III, sent. 15265 del 4-7-2006

 

Interpretazione del testamento – In tema di interpretazione del testamento, al fine di stabilire se sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’ usufrutto dei beni ereditari ovvero se sia configurabile la sostituzione fedecommissaria di colui che, essendo stato designato erede universale, sia obbligato — in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo — a conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito, l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione «vita natural durante» usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati;infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria. — Cass. II, sent. 15130 del 18-7-2005

 

Onere del disconoscimento della scrittura privata – L’onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l’eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica (nel caso, società), in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell’ente, senza che — quanto al disconoscimento — allo stesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso si immedesima quale suo organo. — Cass. III, sent. 13357 del 19-7-2004

 

Rivendica – Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto (e del terzo eventualmente chiamato) dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. — Cass. II, sent. 4975 del 11-3-2004

 

Fideiussione – Quando l’imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell’art. 2210, primo comma, cod. civ., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell’istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all’art. 1391 cod. civ., che rileva ai fini della conoscibilità dell’errore, va verificato con riguardo all’impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca. — Cass. I, sent. 8553 del 28-5-2003

 

Leasing finanziario – Nel caso di acquisto «a non domino», da parte del concedente in «leasing» finanziario, di un bene mobile consegnato dal fornitore direttamente all’utilizzatore, lo stato di buona fede al momento della consegna, rilevate ai fini dell’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., deve essere valutato con riferimento al soggetto acquirente concedente in «leasing», e non dell’utilizzatore, atteso che, nel contratto di «leasing» finanziario, la consegna del bene, che il fornitore effettua, in adempimento dell’obbligazione assunta direttamente con il concedente, all’utilizzatore, deve intendersi eseguita ad un «adiectus solutionis causa» dell’acquirente della cosa, e non ad un suo rappresentante. — Cass. III, sent. 11719 del 5-8-2002

 

Simulazione – In tema di simulazione, nell’ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell’atto, la prova di un’eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell’esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere coll’altra parte un contratto simulato. — Cass. I, sent. 8530 del 22-6-2001

 

Il terzo, il quale abbia concluso un contratto con il socio di una società di fatto con riguardo ad attività a questa riferibili, senza conoscere all’epoca l’esistenza di tale società e di detta qualifica dell’altro contraente, può far valere le sue ragioni di credito nei confronti della società stessa e dei suoi soci illimitatamente responsabili, anche al fine del loro fallimento e nell’ambito delle relative procedure, alla stregua del principio della prevalenza della situazione reale su quella apparente, con la sola salvezza delle posizioni dei controinteressati, che abbiano senza colpa risposto affidamento sull’apparenza. — Cass. 20-9-98, n. 3931

 

In tema di dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato, quest’ultimo può evitare l’annullamento del contratto d’assicurazione provando che l’assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta od alla reticenza; tuttavia, la conoscenza dell’impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall’art. 1391 cod. civ., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che alla conoscenza dell’impresa assicurativa potesse equivalere la conoscenza di un procacciatore di affari o dell’agente, privo del potere di rappresentanza). — Cass. 13-11-87, n. 8352

 

Poiché gli stati soggettivi di scienza o d’ignoranza delle persone giuridiche si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza, qualora occorra accertare se la società sequestrata abbia conosciuto l’estensione avuta dal sequestro a tenore del relativo processo verbale di esecuzione e delle indicazioni della citazione per la convalida, occorre incentrare l’indagine sullo stato soggettivo del rappresentante di quella persona giuridica, senza possibilità di distinguere quanto da quello conosciuto in proprio e quanto conosciuto nella qualità di rappresentante societario. — Cass. 13-12-86, n. 7467

 

La norma dell’art. 1391 cod. civ. per la quale nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede deve aversi riguardo alla persona del rappresentante, è applicabile tanto nell’ipotesi di rappresentanza volontaria, come in quella di rappresentanza legale, e, quindi, anche quando il rappresentato è una persona incapace. (Nella specie, minore). — Cass. 20-8-86, n. 5103

 

Nel caso in cui si deduca la nullità di un contratto per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e lo stesso sia stato stipulato direttamente dalle parti interessate, lo stato soggettivo di buona o mala fede o di conoscenza della suddetta illiceità da parte di un terzo che abbia ricevuto il mandato per le trattative e le informazioni nella fase preparatoria produce i suoi effetti a carico del mandante solo ove lo stesso mandatario abbia agito quale rappresentante ed entro i limiti della rispettiva procura, resa nota all’altra parte, nell’espletamento del mandato medesimo. — Cass. 5-1-84, n. 16

 

Lo stato di bisogno richiesto per l’esercizio dell’azione di rescissione per lesione, quando il contratto sia stato concluso per mezzo di rappresentante, va unicamente riferito al rappresentato senza che rilevi il regime patrimoniale familiare, nell’ipotesi che tra rappresentante e rappresentato sussista rapporto di coniugio. — Cass. 23-4-80, n. 2680

 

Ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1391 cod. civ., il rappresentato risponde degli atti soggettivi del rappresentante, e, pertanto, in sede di revocatoria fallimentare di un contratto posto in essere da quest’ultimo con l’imprenditore poi dichiarato fallito, anche della sua conoscenza dello stato d’insolvenza della controparte. — Cass. 27-7-78, n. 3775

 

Nei negozi giuridici conclusi da una persona giuridica pubblica o privata, ai fini della valutazione degli stati soggettivi delle parti giuridicamente rilevanti, non può non farsi riferimento che alla persona fisica che ha compiuto o concorso a compiere l’atto riferibile alla persona giuridica in virtù del nesso di rappresentanza organica. Conseguentemente, la prova dello stato soggettivo rilevante può essere fornita con i comuni mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni. — Cass. Sez. Un. 28-4-73, n. 1169