Art. 1392 codice civile
Forma della procura.
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Giurisprudenza:
Forma a substantiam – L’art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l’adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest’ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l’adempimento). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-5-2018, n. 11737
Forma a substantiam – L’incarico a trattare finalizzato ad individuare possibili compratori per un compendio immobiliare non richiede, diversamente dalla procura a vendere, la forma scritta “ad substantiam”. Cass. sent. 11655/2018
Diffida ad adempiere – In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all’art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell’intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell’art. 1393 c.c. Cass. sent. 10860/2018
Costituzione in mora – Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l’assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). Cass. sent. 2965/2017
Impugnativa del licenziamento – In tema di licenziamento individuale, l’impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza “ex lege”), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare, previsto a pena di decadenza. Cass. sent. 25118/2017
Mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili – In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà. Cass. sent. 21805/2016
Nomina dell’amministratore del condominio – La nomina dell’amministratore del condominio è soggetta all’applicazione dell’art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012). Cass. sent. 2242/2016
Poteri del mandatario – Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale “ad negotia”, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all’esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione. Cass. sent. 474/2016
Intermediazione finanziaria – In materia di intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d’investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l’investitore conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con l’intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell’investitore. Cass. sent. 25212/2015
Rappresentanza a ricevere l’adempimento – In tema di rappresentanza, ai sensi dell’art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere; a contrario, la procura per il compimento di attività contrattuale non solenne non richiede l’osservanza di alcuna forma. Tali regole che, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., sono applicabili anche agli negozi unilaterali, non operano, invece, per gli atti giuridici in senso stretto o meri atti giuridici, cioè quelli non negoziali, il cui compimento non è in alcun caso soggetto a criteri di validità formale. La procura per tali atti ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo – secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. Poiché, infine, all’interno della categoria dei meri atti giuridici va inclusa la ricezione della prestazione, che non esprime una volontà direzionata ad effetti giuridici selezionati e selezionabili, la rappresentanza a riceverla, con effetto liberatorio per il solvens ai sensi dell’art.1188, comma 1, c.c., può risultare anche da una condotta concludente, la quale, a sua volta, è dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni, secondo un apprezzamento di puro fatto che compete al giudice del merito e che si sottrae al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi di logica-giuridica. Cass. sent. 20345/2015
Interruzione della prescrizione – In tema di interruzione della prescrizione, posto che l’efficacia interruttiva va riconosciuta all’atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l’effetto di cui all’art. 2943 cod. civ. è anche l’atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l’effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell’attività giudiziale; l’apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell’apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore (o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento. Cass. sent. 5208/2015
Recettizietà della procura – La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell’originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell’atto. Cass. sent. 14808/2014
Mandato senza rappresentanza – In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà. Cass. sent. 20051/2013
Transazione – In tema di transazione, l’esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta – necessaria, invece, se la controversia, in relazione alla quale essa interviene, ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari – può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto riguarda la ratifica, anche da “facta concludentia”, quale il comportamento del “dominus negotii”, che dimostri l’approvazione dell’operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza di poteri rappresentativi. Ne consegue che il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un “falsus procurator” di colui che l’ha corrisposta, implica la ratifica dell’intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l’esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del “dominus” di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non è nulla se la causa è lecita (art. 1972, primo comma, cod. civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall’art. 1325 cod. civ. Cass. sent. 1181/2012
Prelazione agraria – Nella disciplina del diritto di prelazione contenuta dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione del locatore di voler trasferire l’immobile, nel caso in cui l’immobile stesso appartenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari, richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo di essi, la spendita del nome degli altri, nonché, a norma degli artt. 1324, 1350 e 1392 cod. civ., la loro procura per iscritto. In mancanza di tale requisito la “denuntiatio” è inefficace ed inidonea a far decorrere il termine di decadenza posto a carico del conduttore. Cass. sent. 20807/2010
Diffida ad adempiere – Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione “ipso jure” del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale. Cass. sent. 14292/2010
Contratti agrari – In materia di contratti agrari, la comunicazione (“notifica”) al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e all’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte del proprietario venditore, richiede la forma scritta “ad substantiam”, dovendo per legge avvenire attraverso la notifica con lettera raccomandata. La “denuntiatio”, infatti, non è solo un atto a contenuto negoziale, ma una vera e propria proposta contrattuale idonea a dare corpo, con l’accettazione da parte del destinatario, alla conclusione del contratto; ne consegue che anche la procura finalizzata al compimento di tale “denuntiatio” richiede, ai sensi dell’art. 1392 cod. civ., la medesima forma scritta “ad substantiam”. Cass. sent. 13211/2010
Dichiarazione unilaterale ricettizia – Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l’autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l’assetto che verrà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte. Cass. sent. 22234/2009
Costituzione in mora – La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’articolo 1324 cod. civ., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo – secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. — Cass. sent. 4347/2009
Accordo sindacale – E valido l’accordo col quale l’imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall’obbligazione retributiva indipendentemente dall’esito della richiesta di concessione dell’integrazione salariale; per l’efficacia di tale accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l’operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. Tanto l’incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di condotte significative della volontà degli interessati, in quanto l’iscrizione all’associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che l’accordo sindacale fosse stato tacitamente ratificato dai lavoratori, senza però indagare adeguatamente se questi avessero avuto reale contezza della portata effettiva del contenuto di detto accordo). — Cass. sent. 18053/2007
Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il «dominus» manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. — Cass. II, sent. 12488 del 28-5-2007
Costituzione in mora – Anche se l’atto di costituzione in mora — idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione — richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l’esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella cui motivazione non era stato spiegato perché il conferimento della procura alle liti ad un legale per il recupero del credito in via giudiziaria relativo ad interessi e rivalutazione su ratei pensionistici non potesse essere utilizzato come argomento di prova per dedurne che lo stesso avesse ricevuto mandato per ottenere in via stragiudiziale il pagamento del medesimo credito con l’invio di un telegramma a sua firma, senza che la circostanza che il conferimento della procura alle liti fosse presumibilmente successivo alla spedizione dell’atto stragiudiziale e al compimento della prescrizione potesse essere di ostacolo alla valutazione di quei fatti, in funzione della prova dell’esistenza del potere rappresentativo, proprio in virtù dell’affermata libertà di forma caratterizzante quest’ultimo aspetto). — Cass. Sez. L, sent. 9046 del 16-4-2007
In tema di rappresentanza, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili la «contemplatio domini»-necessaria anche nel caso di rappresentanza sociale — pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare «ad substantiam» dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento, da parte del terzo contraente, in ordine all’esistenza del rapporto rappresentativo. — Cass. II, sent. 1959 del 30-1-2007
Forma a substantiam – Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la “contemplatio domini” – occorrente anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale – pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare “ad substantiam” dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell’esistenza del rapporto rappresentativo. Cass. sent. 24571/2006
È valido l’accordo col quale l’imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall’obbligazione retributiva indipendentemente dall’esito della richiesta di concessione dell’integrazione salariale; per l’efficacia di tale accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l’operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. Tanto l’incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di condotte significative della volontà degli interessati, in quanto l’iscrizione all’associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva basato la decisione sulla successiva adesione del lavoratore all’accordo, senza prima verificare in concreto la effettiva pattuizione dell’esonero del datore di lavoro dall’obbligazione retributiva). — Cass. Sez. L, sent. 19500 del 12-9-2006
Va qualificata come diretta all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni e alla conseguente declaratoria di avvenuto trasferimento di bene immobile, e non all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, la domanda che in premessa indichi l’avvenuto acquisto del bene e l’inottemperanza del venditore al perfezionamento del contratto davanti al notaio, non contraddicendo a ciò la formale offerta di pagamento del residuo prezzo e la richiesta che l’emananda sentenza tenga luogo del rogito notarile non voluto stipulare dal venditore. — Cass. II, sent. 15319 del 5-7-2006
Mandato con rappresentanza a vendere beni immobili – Ferma la distinzione tra procura e mandato — risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra — il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all’onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n.1) cod. civ. per l’atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato. — Cass. II, sent. 12848 del 30-5-2006
Costituzione in mora – Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fosse idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell’atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore medesimo quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). — Cass. Sez. L., sent. 3873 del 22-2-2006
Il mandatario, in forza di una procura speciale «ad negotia», può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all’esecuzione del mandato ricevuto, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire quindi ai fini processuali la debita procura speciale al difensore, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal mandante sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione. — Cass. II, sent. 16736 del 9-8-2005
Forma a substantiam – In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attività negoziale per la quale è richiesta la forma scritta «ad substantiam», quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l’esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell’atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare, «ad substantiam», dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l’altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l’eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza. — Cass. II, sent. 7640 del 13-4-2005
La richiesta della prestazione previdenziale rivolta all’ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell’assicurato interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dall’art. 1 del d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947. 599 — Cass. Sez. Un., sent. 15661 del 27-7-2005
Gli istituti di patronato possono compiere qualsiasi atto — con la sola esclusione delle conciliazioni e delle transazioni — in nome del lavoratore assicurato o dei suoi aventi causa a prescindere da un esplicito mandato, per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione di diritti relativi alle prestazioni medesime. — Cass. Sez. L, sent. 16523 del 21-8-2004
Interpretazione dei contratti – Le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. sono applicabili exart. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, e pertanto anche alla procura speciale ad incassare crediti a qualsiasi titolo conferita al mandatario. Cass. sent. 5234/2004
Transazione – Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l’esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del «dominus negotii», che dimostri l’approvazione dell’operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi. — Cass. II, sent. 10456 del 2-7-2003
Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da un istituto di patronato, in quanto non risultava documentato l’avvenuto conferimento di un espresso mandato con rappresentanza da parte del lavoratore al patronato; la S.C. ha in proposito rilevato che lo «specifico mandato» al patronato è necessario solo per conciliare o transigere la lite). — Cass. Sez. L., sent. 17997 del 16-12-2002
La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall’art. 1324 cod. civ., alla disciplina propria dei contratti ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo – secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. — Cass. III, sent. 17157 del 3-12-2002
In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l’agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre a chi afferma la legittimazione del rappresentato. — Cass. II, sent. 16025 del 14-11-2002
In relazione all’art. 36 CCNL dei lavoratori dipendenti da imprese edili artigiane (che, come quello per le imprese industriali, prevede che ogni reclamo dell’operaio sul salario deve essere presentato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto), impedisce la decadenza la lettera con cui il professionista, successivamente incaricato della difesa in giudizio del lavoratore, richiede al datore di lavoro, ancora in pendenza del rapporto, il pagamento di differenze retributive, comunicando altresì di aver ricevuto l’incarico di agire in giudizio; trattandosi di atto a contenuto non negoziale, non è necessario a tal fine il conferimento di procura scritta, ai sensi dell’art. 1392 cod. civ., purché il professionista abbia operato come mandatario del creditore oppure abbia agito sulla base di un più ampio rapporto comprensivo di analogo potere. — Cass. Sez. L, sent. 4175 del 23-3-2002
Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell’interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell’attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell’uno e dell’altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l’attività — che può, o deve, esser compiuta — possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti. — Cass. 10-11-2000, n. 14637
Impugnativa del licenziamento – In tema di licenziamento individuale qualora l’impugnativa di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 – a prescindere dalla sua qualificabilita` come atto negoziale o come atto unilaterale non negoziale – sia proposta da persona diversa dal lavoratore (quale l’avvocato) e` necessario che il relativo atto di legittimazione (preventiva procura, anche “ad litem”, ovvero successiva ratifica rilasciate dal lavoratore) abbia forma scritta e sia tempestivamente portato a conoscenza del datore di lavoro, salvo restando che, a tale ultimo fine, non si richiede la consegna di copia dell’atto, essendo sufficiente la comunicazione dell’esistenza dell’atto stesso e della sua data certa. Cass. sent. 11178/1999
Lodo arbitrale – Clausola compromissoria – Dal combinato disposto degli artt. 808 cod. civ. (a norma del quale la clausola compromissoria deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto) e 1392 cod. civ. (in base al quale la procura deve essere rilasciata con le forme prescritte per il negozio che con essa il rappresentante venga abilitato a concludere in nome e per conto del rappresentato) si evince che la dichiarazione di volontà attributiva ad altro soggetto del potere di porre in essere la convenzione arbitrale deve essere specifica, espressa, inequivoca ed enunciata in forma scritta. Tale principio non subisce deroga nel caso in cui la procura tenda al fine della stipulazione di una transazione (nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale reso sulla base della clausola compromissoria stipulata da coloro che, nel corso di un giudizio, avevano ricevuto dalle parti il mero mandato a transigere). Cass. sent. 3109/1998
Licenziamento intimato falsus procurator – Nei casi in cui proviene dal “falsus procurator”, il licenziamento intimato al lavoratore può, quale atto unilaterale di natura negoziale, essere ratificato (con effetto retroattivo) dal soggetto interessato, ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, sempre che la ratifica sia fatta nelle stesse forme prescritte per l’atto ratificato e quindi in forma scritta laddove per quell’atto (come in generale per il licenziamento in caso di applicabilità della legge n. 604 del 1966) occorra tale “forma ad substantiam”. Cass. sent. 11733/1997
Forma ad probationem – La disposizione dell’art. 1392 cod. civ. – secondo cui la procura non ha effetto se non e` conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere – e` riferibile soltanto ai contratti rispetre una particolare forma, mentre, prescrive rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo “ad probationem” (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 cod. civ.), atorio, sicche` larmale assume rilievo solo sul piano prob sua mancanza non puo` determinare l’invalidita` della procura. Cass. sent. 8198/1997
Nomina dell’amministratore del condominio – Alla nomina dell’amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell’art. 1392 cod. civ., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell’assemblea e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. — Cass. 10-4-96, n. 3296
La promessa di vendita di un bene immobile in comproprietà, stipulata da uno dei comproprietari anche in veste di rappresentante dell’altro, deve considerarsi priva di effetto per l’intera res in difetto di prova del conferimento della procura a vendere per atto scritto, con la conseguenza che i rapporti fra i contraenti sono regolati dai principi propri dell’indebito oggettivo. — Cass. 13-10-95, n. 10675
Forma a substantiam – Nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di beni immobili stipulato dal rappresentante nel nome e per conto del rappresentato, la “contemplatio domini”, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare, “ad substantiam”, dallo stesso documento, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento da parte del terzo contraente, della esistenza del rapporto rappresentativo. Cass. sent. 3670/1995
In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità — e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva — non toglie all’atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell’art. 1392 cod. civ. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — trova applicazione, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell’art. 1219 cod. civ., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell’art. 1221 cod. civ. e, ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ., anche quello di interrompere la prescrizione. — Cass. 16-8-93, n. 8711
La comunicazione di recesso dalla locazione può essere validamente effettuata in forma scritta anche da un mandatario al quale il relativo incarico sia stato conferito verbalmente in quanto, stante la libertà di forma consentita dalla legge per il recesso, la procura conferita a tal fine dal locatore al suo rappresentante non deve necessariamente rivestire la forma scritta. — Cass. 7-3-92, n. 2763
L’estensione del potere del rappresentante, nella stipula del negozio per cui la rappresentanza è conferita, non soffre se non di quelle limitazioni con le quali il dominus abbia inteso vincolare l’esplicazione dell’attività del rappresentante e che, costituendo deviazioni particolari rispetto alla normalità della ricomprensione nel potere di tutto ciò che attiene al suo ordinario svolgimento, devono essere dimostrate, secondo il criterio regolatore dell’onere della prova, da chi, nel proprio interesse, le alleghi. — Cass. 11-6-91, n. 6601
Poiché la procura irrevocabile è un negozio unilaterale recettizio, costituito dall’unica dichiarazione di volontà del rappresentato, solo quest’ultimo può chiedere, ai sensi dell’art. 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la restituzione della relativa scrittura privata al notaio che abbia autenticato la sottoscrizione. — Cass. 14-3-91, n. 2712
Diffida ad adempiere – La procura per la diffida ad adempiere a norma dell’art. 1454 cod. civ., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente. — Cass. sent. 9085/1990
Poteri del mandatario – Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale ad negotia, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all’esecuzione del mandato ricevuto, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire quindi ai fini processuali la debita procura speciale al difensore, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal mandante sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intenda proporre ricorso per cassazione. — Cass. 15-2-90, n. 1104
La procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all’utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l’esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura. — Cass. 18-3-89, n. 1365
Quando per il contratto che il rappresentante deve concludere la legge prescrive la forma scritta, sia pur soltanto ad probationem, come per il contratto di assicurazione, anche la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio, le restrizioni nella utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura, l’esistenza della quale, pertanto, non può essere provata né a mezzo di testimoni, né a mezzo di presunzioni; e nemmeno ha rilievo la circostanza che il contratto sia stato sottoscritto da un agente della compagnia assicuratrice, poiché tale qualità non lo abilita, da sola, a concludere il contratto in nome e per conto dell’assicuratore, ove il relativo potere di rappresentanza non gli sia stato espressamente conferito. — Cass. 18-3-89, n. 1365
Impugnativa del licenziamento – In tema di licenziamento individuale, l’impugnativa che secondo il disposto dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall’associazione sindacale, cui quest`ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall’art. 6 cit.), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorchè avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rive sta la forma scritta e come l’impugnativa sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Consegue che, ove l’impugnativa del licenziamento sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest`ultimo della detta procura scritta, il successivo ricorso giudiziario contenendo, con la relativa procura al difensore stesso che già abbia posto in essere il detto atto, la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 6 cit.. Cass. Sezioni Unite, sent. 2179/1987
Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l’osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo. Pertanto, in applicazione dell’art. 1392 cod. civ., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l’atto scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio. — Cass. 17-7-85, n. 4210
In mancanza di specifica autorizzazione del rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un contratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condizioni generali predisposte dall’altro contraente; detta clausola non vincola, pertanto, il rappresentato che, agendo in giudizio per far valere le pretese sostanziali nascenti dal contratto stesso, può rivolgersi al giudice competente come per legge. — Cass. 19-11-84, n. 5890
Forma convenzionale – La norma dell’art. 1392 cod. civ., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che è riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive ad substantiam o ad probationem una particolare forma e non anche all’ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l’esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti. — Cass. sent. 5828/1984
Procura speciale per l’amministrazione di un immobile – La procura speciale per l’amministrazione di un immobile concesso in locazione od affitto, la quale contempli il potere del procuratore di «procedere a sfratti ed atti esecutivi», deve intendersi comprensiva non soltanto della facoltà di promuovere il processo sommario, con intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto per morosità, ma anche della facoltà di stare in giudizio nell’eventuale processo ordinario di cognizione che si instauri per effetto dell’opposizione dell’intimato, e, quindi, pure del potere di assumere direttamente, in via contenziosa ordinaria, analoghe iniziative processuali, con domanda diretta a conseguire una pronuncia di accertamento della cessazione del rapporto di locazione od affitto, od a una pronuncia costitutiva di risoluzione del rapporto medesimo, per inadempimenti del locatario od affittuario, ancorché diversi dal mancato pagamento del canone. — Cass. Sez. Un. 21-11-83, n. 6918
Forma ad probationem – Quando per il contratto che il rappresentante deve concludere la legge prescrive la forma scritta, sia pur soltanto ad probationem, come per il contratto di assicurazione, anche la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio, le restrizioni nell’utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura, l’esistenza della quale, pertanto, non può essere provata né a mezzo di testimoni, né a mezzo di presunzioni; e nemmeno ha rilievo la circostanza che il contratto sia stato sottoscritto da un agente della compagnia assicuratrice, poiché tale qualità non lo abilita, da sola, a concludere il contratto in nome e per conto dell’assicuratore, ove il relativo potere di rappresentanza non gli sia stato espressamente conferito. Cass. sent. 6932/1983
Il conferimento della procura e la ratifica dell’atto compiuto senza potere di rappresentanza debbono rivestire la forma scritta anche nel caso in cui questa, per il negozio cui tali atti si riferiscono (nella specie, impugnativa di licenziamento ex art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604), sia richiesta soltanto ad probationem invece che ad substantiam. — Cass. 17-1-83, n. 375
Il principio di cui all’art. 1392 cod. civ. secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica in tema di incarico a gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo al quale il giudizio è strumentalmente diretto. — Cass. 10-7-80, n. 4413