Art. 1396 c.c. – Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Giurisprudenza:
Irrevocabilità del mandato – Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario con attribuzione di procura, la irrevocabilità del mandato e’ limitata al rapporto interno tra il mandante ed il mandatario e, pertanto, la validità del contratto concluso con il terzo dal mandatario, resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza ed alla mancanza di revoca della procura. Com’è noto, infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, sicchè la revoca della procura determina … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 23-10-2020, n. 23192
Le cause estintive della procura sono opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 1369, comma 2, c.c., solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresentato provare le circostanze che escludono l’apparenza e, quindi, l’affidamento dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato valida la compravendita, non avendo l’erede del rappresentato-venditore assolto l’onere probatorio circa la presunta conoscenza, da parte dell’acquirente, del decesso del rappresentato avvenuto prima della cessione). Cass. 23-10-2018, n. 26779
In materia tributaria, l’Amministrazione finanziaria, in relazione ai rapporti tributari derivanti dall’attività del rappresentante, non rientra tra i terzi nei cui confronti sussiste l’onere ex art 1396 c.c. di render note le modificazioni e la revoca della procura, sicché, dopo la morte del rappresentato, che estingue il mandato, l’avviso di accertamento non può essere notificato al rappresentante, pur se quest’ultimo non abbia effettuato alcuna comunicazione. Cass. 20-01-2017, n. 1525
La denuncia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell’alienante, è valida solo nella ipotesi in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell’atto di vendita e fino al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-2008, n. 12130
In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 cod. civ., gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell’attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto che l’estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione). — Cass. 18-2-2008, n. 3959
In base ai principi dell’apparenza del diritto, l’intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento del terzo risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell’intermediario medesimo, fermo restando che la ravvisabilità, nel singolo caso, di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la decisione di merito, la quale — in una fattispecie di promotore dimissionario, cui la società di intermediazione aveva richiesto, invano, di restituire i moduli in suo possesso e di restituire il tesserino alla competente Commissione regionale per l’albo dei promotori — aveva ravvisato la situazione di apparenza colpevole, soprattutto facendo leva sul fatto che la società di intermediazione non aveva comunicato la cessazione del proprio rapporto con il promotore al cliente, il quale aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad identificare in costui un promotore di quella società di intermediazione. Nel ritenere giuridamente e logicamente corretto il ragionamento del giudice di merito, la Corte ha precisato che, se non può pretendersi che l’intermediario informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contatto per il tramite del promotore cessato, un tale dovere di informazione, connesso al dovere di protezione dell’altro contraente, è invece configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la società di intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore). — Cass. 7-4-2006, 8229
Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. ancorché contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l’applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura. — Cass. Sez. L, sent. 28141 del 20-12-2005
In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche — la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 147, comma primo, legge fall., nella parte in cui non prevede l’applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile — comporta che, anche nelle società di fatto, la decorrenza di detto termine debba farsi risalire, non già alla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio è oggettivamente avvenuto, ma esclusivamente a quella in cui esso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Poiché, peraltro, la mancata esteriorizzazione dello scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione della quota non comporta l’inefficacia del negozio traslativo, ma soltanto l’inopponibilità del detto negozio a colui che lo abbia ignorato senza colpa, ove con il ricorso per cassazione si censuri — sotto il profilo della violazione delle disposizioni in materia di pubblicità finalizzata a rendere opponibili gli atti societari ai terzi — la sentenza che ha escluso l’assoggettabilità a fallimento del socio cedente per intervenuto decorso del termine annuale dalla cessione, è indispensabile, al fine di conferire la prescritta specificità al motivo di impugnazione, non soltanto dedurre che l’atto di cessione non era stato affiancato dalle prescritte forme di pubblicità, ma anche operare i necessari rilievi fattuali dai quali poter desumere che i diversi soggetti interessati (e, in particolare, i creditori) non avessero avuto conoscenza di detto atto o l’avessero ignorato senza colpa. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potesse farsi luogo alla dichiarazione di fallimento del socio di una società di fatto, il quale aveva ceduto la propria quota sociale ad altro socio da oltre un anno, sull’assunto che nelle società di fatto lo scioglimento del rapporto sociale opererebbe, ai fini considerati, dalla data in cui è avvenuto, non essendo per dette società previste forme pubblicitarie. La S.C. — pur rilevando l’erroneità di tale assunto — ha rigettato il ricorso per la genericità del motivo di impugnazione proposto sul punto, in quanto non rispondente ai requisiti indicati in massima). — Cass. I, sent. 18684 del 23-9-2005
Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa -in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla- ovvero l’avvenuto soddisfacimento del creditore; l’accertamento in ordine alla natura ed al contenuto del contratto sono riservate al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per vizi della motivazione (Nella specie, la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva qualificato una lettera di credito commerciale e la collegata fideiussione come contratto autonomo di garanzia e, interpretando la clausola che condizionava l’esperibilità dell’azione di garanzia al possesso di entrambi i documenti alla luce della natura e dell’oggetto del contratto, aveva ritenuto che, mirando la pattuizione ad impedire il doppio pagamento a successivi cessionari della lettera di credito, l’azione era proponibile anche in caso di mancato possesso di detti documenti, una volta accertata l’inesistenza del rischio del doppio pagamento). — Cass. I, sent. 2464 del 10-2-2004
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell’art. 2704 cod. civ. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o la perdita, comunque, dei poteri rappresentativi. Cass. 15-12-2000, n. 15861
Per il disposto dell’art. 1396 cod. civ. le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l’onere di provare le circostanze che escludono l’apparenza e quindi l’affidamento dei terzi. — Cass. 2-4-93, n. 3974
Il principio fissato dall’art. 1396 cod. civ., secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se non gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l’una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l’inefficacia nei confronti dell’altra della revoca medesima per il solo fatto della inosservanza di tale formalità. — Cass. 21-12-84, n. 6662
La revoca della procura non può esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell’avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli atti compiuti dal procuratore nella esplicazione dell’attività gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma ciò sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all’epoca del compimento dell’attività giuridica del procuratore. L’onere della prova dell’effettiva conoscenza, nonché della deficiente diligenza dei destinatari nell’apprendere la dichiarazione resa conoscibile, è a carico del rappresentato. — Cass. 15-2-78, n. 709
A norma dell’art. 1396, primo comma, cod. civ., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate: e, fra questa ultima, rientra l’ipotesi della scadenza della procura. — Cass. 7-1-76, n. 14