Art. 1398 codice civile
Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Giurisprudenza:
Contratto concluso dal falso rappresentante – Eccezione sollevata dal falso rappresentante, subentrato per successione “mortis causa” nella posizione di pseudo rappresentato – Colui che, in qualità di “falsus procurator”, abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda “mortis causa”, non può eccepirne l’inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell’accettazione dell’eredità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-05-2022, n. 15841
Condizione operatività apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole – In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. – Cass. III, sent. 18519 del 13-7-2018
Clausola compromissoria – Il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto che si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta sicché non trova applicazione il principio di autonomia della clausola compromissoria in virtù del quale ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace nei confronti di una società una clausola arbitrale contenuta in un atto sottoscritto da un “falsus procurator”, senza accertare se questo, o anche la sola clausola, avessero formato oggetto di ratifica). – Cass. II, Sent. 3854 del 16-2-2018
Notifica dell’avviso di accertamento nei confronti delle associazioni non riconosciute – La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti delle associazioni non riconosciute, per le quali non è imposta dalla legge una forma di pubblicità legale, può avvenire anche nei confronti del rappresentante apparente dell’ente, ove ciò sia giustificato dall’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, nel ritenere invalida la notifica nei confronti di un soggetto diverso dal rappresentante legale di un’associazione sportiva, aveva omesso di esaminare sia gli elementi dai quali appariva una differente situazione di fatto, per avere detto soggetto partecipato alla verifica fiscale, producendo la documentazione contabile, sia di accertare la natura di associazione riconosciuta o meno dell’ente destinatario dell’accertamento). – Cass. Trib., Ord. 2539 del 1-2-2018
In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal “falsus procurator”, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. – Cass. II, Sent. 1751 del 24-1-2018
La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza. – Cass. Lav., sent. 17640 del 17-7-2017
Contratto preliminare di compravendita immobiliare – In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, ex art. 2932 c.c. – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto “ad substantiam” per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa, in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, consistente nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e, quindi, l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre può fondarne la richiesta risarcitoria nei confronti del “falsus procurator” e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito. – Cass. VI, Ord. 1192 del 18-1-2017
Contratto di finanziamento – Un contratto di finanziamento stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante di una società per imputarne a quest’ultima gli effetti, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società stessa, con la precisazione che l’ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta ma è tuttavia possibile l’applicazione in via analogica della relativa disciplina, sicché il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso “ab origine”, è suscettibile di ratifica, che deve concretizzarsi in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente, allo scopo, adeguati poteri rappresentativi. – Cass. III, Sent. 22891 del 10-11-2016
Imprescrittibilità dell’azione volta a far dichiarare l’inefficacia del negozio – L’azione che tende a far dichiarare l’inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 1442 c.c., che colpisce solo l’azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile. Cass. 2, Sent. 10600 del 23-5-2016
Rappresentanza tollerata – La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell’attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l’ingerenza, è un’ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l’operazione del “falsus procurator” è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l’efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto). – Cass. I, Sent. 4113 del 2-3-2016
Ratifica – La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del “falsus procurator” e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l’efficacia, non è modificabile in via interpretativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di sostituzione del socio accomandatario di una s.a.s., la comunicazione ai terzi di tale sostituzione, con contestuale assunzione, ad opera del nuovo legale rappresentate, delle obbligazioni contratte sino a quel momento dal precedente amministratore, abbia prodotto effetti fin dalla sostituzione stessa e non, come ritenuto dalla corte di merito, solo dalla sua avvenuta comunicazione). – Cass. I, Sent. 2403 del 8-2-2016
In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d’ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l’efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio tale contratto (nella specie, formulando richieste di risarcimento del danno per dolo contrattuale ex art. 1440 c.c. e di rescissione del contratto ai sensi dell’art. 1448 c.c.), dovendosi ritenere, in tal caso, l’originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtù di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilità di rilievo officioso. – Cass. I, Sent. 20564 del 13-10-2015
In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte. – Cass. Sez. Un., Sent. 11377 del 3-6-2015
Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è invalido ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo rappresentante e non d’ufficio, sicché la controparte è carente d’interesse a dedurre la mancata ratifica, dovendosi dichiarare inammissibile il relativo motivo d’impugnazione. – Cass. I, Sent. 5105 del 13-3-2015, n. 5105
Condizione operatività apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole – Il principio dell’apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l’affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l’applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza. – Cass. III, Sent. 23448 del 4-11-2014
Agente di impresa di assicurazioni – L’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto. – Cass. III, Sent. 23448 del 4-11-2014
In materia di rappresentanza, il principio dell’apparenza del diritto a tutela dell’affidamento del terzo contraente non trova applicazione nei confronti degli enti pubblici attesa la presunzione di conoscenza delle norme di legge che ne disciplinano in modo inderogabile la rappresentanza esterna, dovendosi tener conto che la volontà della P.A., esprimendosi in modo preciso e non ingannevole attraverso atti formali, emessi all’esito di un iter dettagliatamente descritto dalla legge, del quale i terzi hanno la possibilità di rendersi edotti, esclude, di norma, la configurabilità di un comportamento colposo dell’ente. – Cass. I, Sent. 12179 del 30-5-2014
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo-rappresentato e non d’ufficio. – Cass. II, Sent. 24133 del 24-10-2013
Il negozio concluso dal “falsus procurator” costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del “dominus”, e, come negozio “in itinere” o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del “dominus” sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo “pseudo-rappresentato”, e non già all’altro contraente, il quale, ai sensi dell’art. 1398 cod. civ., può unicamente chiedere al “falsus procurator” il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto. – Cass. II, Sent. 14618 del 17-6-2010
Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell’amministratore di fatto di una società avesse efficacia liberatoria, pur trattandosi di società di capitali, in considerazione dell’inerzia gravemente colpevole dei legali rappresentanti della società, che avevano consentito per un lungo tempo una tale condotta). – Cass. I, Sent. 10297 del 28-4-2010
Contratto preliminare di compravendita immobiliare – In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma, scritta “ad substantiam” (artt. 1350 e 1351 cod. civ.), stabilita per il negozio definitivo; analogamente è da reputarsi per la ratifica dell’anzidetto contratto, concluso, per l’appunto, da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo, richiedente la forma scritta “ad substantiam”, poiché l’art. 1399 cod. civ. impone, per la ratifica, la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che potesse integrare ratifica di un contratto preliminare di compravendita di un fondo, stipulato da un “falsus procurator”, l’incameramento, da parte della società proprietaria del fondo stesso, di un cospicuo acconto, versato dal promissario acquirente, sul pattuito prezzo dell’immobile). Cass. II, Sent. 9505 del 21-4-2010
Contratti formali – Forma scritta “ad substantiam – Nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile dell’altro contraente. – Cass. III, Sent. 3364 del 12-2-2010
La ratifica del negozio concluso dal “falsus procurator”, se la forma scritta è per lo stesso richiesta “ad probationem”, può avvenire anche per “facta concludentia”, purché risultanti da atti scritti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito rilevandone la correttezza della motivazione con cui era stato ritenuto che le ricorrenti avevano validamente ratificato la transazione intervenuta con la società assicuratrice e il “falsus procurator”, atteso che l’atto di transazione e quietanza aveva un univoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro di cui si discuteva in causa e che la riscossione della somma, risultante dalla ricevuta di versamento di una banca, era avvenuta a saldo, in esecuzione dell’atto di transazione). — Cass. III, sent. 11509 del 9-5-2008
I negozi posti in essere dal «falsus procurator» non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal «falsus procurator», non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest’ultima costituisce un «minus» rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa. — Cass. II, sent. 2860 del 7-2-2008
Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell’atto in questione che il «dominus» manifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. — Cass. II, sent. 12488 del 28-5-2007
La responsabilità del «falsus procurator « nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall’art. 1398 cod. civ., ha natura extracontrattuale, per «culpa in contrahendo» ed il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di « neminem laedere ». — Cass. III, sent. 18191 del 28-8-2007
In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall’art. 2384 cod. civ., dettato per le società. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità — con trascrizione — alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all’impiego di formulari a stampa predisposti,salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia). — Cass. III, sent. 18191 del 28-8-2007
Ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., l’onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull’attore, laddove l’onere del convenuto di dimostrare l’inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l’attore ha provato l’esistenza dei fatti costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito in cui si era accolta la domanda di risarcimento danni proposta da un committente nei confronti di un soggetto assumendo che questi, quale «falsus procurator» dell’impresa, avesse indicato di accettare a saldo dei lavori eseguiti una somma inferiore a quella poi pretesa dall’appaltatore, senza preventivamente pretendere che fosse adeguatamente provato dall’attore che la scrittura privata sottoscritta dal convenuto si riferisse effettivamente ai lavori effettuati in suo favore dall’impresa appaltatrice). — Cass. III, sent. 13390 del 8-6-2007
Il contratto con cui un privato s’impegna a cedere un comune un’area di proprietà dietro corrispettivo per la realizzazione di un’opera pubblica, sottoscritto da assessore delegato ad altre materie ovvero alla firma di soli atti di amministrazione anziché dal sindaco, o che comunque abbia ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa all’organo, solo ad istanza del comune, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell’organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell’ente al riguardo. — Cass. I, sent. 10631 del 9-5-2007
L’accertamento del giudice del merito sulla sussistenza e la portata della ratifica di un contratto concluso dal rappresentante senza poteri involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. — Cass. I, sent. 26689 del 13-12-2006
In caso di contratto stipulato dal «falsus procurator», se non è intervenuta ratifica da parte del falsamente rappresentato ai fini della risoluzione per «mutuo dissenso» l’«actus contrarius» deve provenire dagli stessi originari contraenti, ma il vincolo che esso scioglie non è un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensì la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all’interessato. — Cass. III, sent. 25126 del 27-11-2006
L’attività di natura privatistica della P.A. resta soggetta alla generale disciplina del codice civile in materia di rappresentanza senza potere, così che il contratto di natura privatistica — o, per il rinvio contenuto nell’art. 1324 cod. civ., l’atto unilaterale a carattere negoziale — posto in essere dal legale rappresentante di un ente pubblico in assenza del necessario atto deliberativo dell’organo competente, in quanto equiparabile al negozio concluso dal «falsus procurator» (art. 1398 cod. civ.), può formare oggetto di ratifica da parte del predetto organo ai sensi dell’art. 1399 cod. civ. L’accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. (Fattispecie relativa alla asserita possibilità di attribuire alla deliberazione del consiglio di amministrazione di un ente pubblico regionale valenza di ratifica dell’impegno a sottoscrivere il futuro aumento di capitale di una società per azioni, di cui detto ente era socio di maggioranza, assunto in sede assembleare dal suo presidente senza averne il potere). — Cass. I, sent. 8876 del 14-4-2006
Con riguardo a contratto concluso da un «falsus procurator» (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del «dominus»), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l’onere, ai sensi dell’art. 1957 Cod. Civ., di chiedere giudizialmente l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fidejussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest’ultimo), decorre non dalla data di scadenza dell’obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell’art. 1399 Cod. Civ., secondo cui la ratifica dell’interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fidejussione, che, avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l’azione giudiziale contro quest’ultimo. — Cass. II, sent. 1841 del 30-1-2006
Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1383 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo — non meramente omissivo — del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale — e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente — è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ravvisato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata negata l’applicazione del principio dell’apparenza ed esclusa la ratifica di un contratto di locazione — stipulato da un soggetto che aveva speso il nome di una società ed era risultato privo di poteri rappresentativi — sulla scorta della congrua valutazione di una serie di indici probatori sintomatici, dai quali non era emersa l’effettiva sussistenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’erroneo e incolpevole convincimento nel terzo intimante invocante la circostanza che la situazione apparente rispecchiasse la realtà giuridica e che l’apparenza fosse stata determinata da una condotta positiva colposa della società indicata quale apparente rappresentata). — Cass. III, sent. 408 del 12-1-2006
In tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell’art. 91cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della «parte» soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini della pronunzia sulle spese, non essendo invece possibile la condanna dei suoi difensori, che non assumono veste di parte. — Cass. III, sent. 27941 del 19-12-2005
La società di capitali, che acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese, può ratificare gli atti posti in essere dal rappresentante senza potere, tale dovendosi considerare colui che agisce in nome di una costituenda società di capitali, incorrendo nella responsabilità prevista dall’art. 1398 cod. civ. Gli effetti della ratifica retroagiscono peraltro al momento della stipulazione del contratto di società, ma non anche per i negozi posti in essere ancora precedentemente, attesa l’impossibilità per il «falsus procurator» di spendere il nome di un soggetto ancora non venuto ad esistenza. La ratifica del negozio concluso dal «falsus procurator» può desumersi anche da «facta concludentia», sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una società (di una persona giuridica) il comportamento dal quale possa inferirsi l’esistenza della ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa e tale comportamento risulti da atto scritto quando per il negozio da ratificare richieda la forma scritta (Principio dalla S.C. affermato in relazione a fattispecie caratterizzata: a) dal conferimento, immediatamente dopo il perfezionamento del contratto sociale ed anteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese, ad un determinato soggetto dell’incarico, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, di indicare ex art. 583 cod. proc. civ. la medesima come aggiudicataria del bene all’esito della gara celebratasi in sede esecutiva ex art. 584 cod. proc. civ., e di provvedere a quanto necessario per portare ad effetto tale aggiudicazione con il trasferimento in favore della medesima della proprietà del Palazzo Franchetti di Venezia; b) dalla effettuazione della dichiarazione ex art. 583 cod. proc. civ. e del pagamento del saldo prezzo di £ 400 milioni prima dell’iscrizione della società; c) dall’emissione del decreto di trasferimento successivamente all’iscrizione in questione; d) dall’essersi la detta società resa intestataria del bene, a tale stregua ratificando l’operato del suindicato rappresentante e di quanti altri avevano agito in suo nome). — Cass. III, sent. 27335 del 12-12-2005
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest’ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l’ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l’incolpevole affidamento del terzo contraente. — Cass. III, sent. 23077 del 16-11-2005
La coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in unico contratto dell’assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 ss. cod. civ. (cosiddetta clausola di delega o di guida). La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e l’eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l’indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori, mentre non è di per sé significativa la circostanza che l’impresa delegata abbia provveduto all’incasso del complesso dei premi, ben potendo la rappresentanza riferirsi anche alla riscossione degli stessi. — Cass. III, sent. 14590 del 12-7-2005
Rappresentanza delle persone giuridiche – Con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell’affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto – distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza – di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato). – Cass. III, Sent. 10375 del 18-5-2005
Quando l’attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d’amministrazione si verifica (a differenza del caso dell’amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d’amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all’amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d’amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società. — Cass. II, sent. 6468 del 25-3-2005
La coassicurazione, mediante la quale si attua la ripartizione del rischio tra più assicuratori al di fuori di qualsiasi vincolo di solidarietà, può trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall’assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono, a loro volta, intervenire direttamente e personalmente alla stipula, ovvero affidare ad uno di essi il potere di concluderlo in nome e per conto degli altri, attraverso l’attribuzione di un potere rappresentativo disciplinato dagli artt.1387 ss. cod. civ.. — Cass. III, sent. 5678 del 16-3-2005
Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria. Tanto la ratifica quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ai vizi inficianti la procura in tal caso originariamente conferita dal genitore al difensore, trattandosi di atto soltanto inefficace, e non anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Principio affermato con riferimento a giudizio interrotto per morte del procuratore costituito per i genitori in proprio e quali rappresentanti della figla minore e proseguito da parte di nuovo difensore con mandato conferito dai genitori anche in nome e per conto della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, successivamente costituitasi nel giudizio d’appello dichiarando di ratificare l’operato dei genitori). — Cass. III, sent. 23291 del 14-12-2004
L’art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno. Una volta ravvisato il presupposto soggettivo per il risarcimento in capo al terzo rimane, d’altro canto, esclusa la possibilità di configurare, agli effetti dell’art. 1227 cod. civ., un concorso del fatto colposo del terzo stesso, giacché, il concorso del fatto colposo del creditore è ontologicamente inconciliabile con le situazioni — come quella di cui alla norma dell’art. 1398 — nelle quali operi il principio dell’apparenza del diritto, espressione del pi- generale principio dell’affidamento incolpevole, in quanto l’esistenza di un comportamento colposo del terzo impedirebbe di ravvisarne l’affidamento incolpevole. — Cass. III, sent. 23199 del 13-12-2004
Nella società in accomandita semplice, l’art. 2320 cod. civ., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l’inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato. — Cass. II, sent. 21891 del 19-11-2004
In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 cod. civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi. – Cass. II, sent. 15743 del 13-8-2004
Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censura la sentenza di merito che, in riforma di quella di primo grado, aveva ritenuto incolpevole l’affidamento del terzo – nella specie: una concessionaria di automobili – sull’esistenza dei poteri del “falsus procurator” – nel caso: il fratello del legale rappresentante di una società commerciale il quale, dopo aver sottoscritto l’ordine di acquisto di un veicolo, invitando gli incaricati della concessionaria presso la sede della società e apponendo sull’ordine di acquisto il timbro sociale, non aveva più provveduto al ritiro della vettura ordinata). – Cass. II, sent. 15743 del 13-8-2004
Il terzo contraente ha soltanto la facoltà e non pure l’obbligo di controllare, ai sensi dell’art. 1393 cod. civ., i poteri di colui che si qualifichi rappresentante, sicché- in assenza di altri elementi che dimostrino che egli abbia agito senza la dovuta diligenza — non è sufficiente ad integrarne la colpa prevista dall’art. 1398 cod. civ. il comportamento meramente omissivo, e ciò tanto se l’affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è prevista la forma scritta ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali. (I giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’attore per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà di un immobile, promessogli in vendita da una società rappresentata da soggetto privo della dichiarata qualità di amministratore, avevano ritenuto l’affidamento senza colpa dell’attore — rimasto per diversi anni nella detenzione dell’immobile in cui era stato immesso — sull’esistenza dei poteri rappresentativi di colui che aveva agito per la promittente, in considerazione anche della condotta colposa della società, che aveva indotto il promissario — che fra l’altro aveva rilasciato, in presenza di diversi soci della società, un assegno di L. 10.000.000, a titolo di acconto del prezzo — a presumere fondatamente che rivestisse effettivamente la carica di amministratore della società la persona con cui aveva trattato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, in applicazione del principio surrichiamato). — Cass. II, sent. 6301 del 30-3-2004
Il negozio concluso dal «falsus procurator» o da chi abbia superato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus non è nullo ma privo di efficacia, e tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato solo lo pseudo rappresentato. (In applicazione di tale principio nella fattispecie, ritenuta assimilabile a quella del contratto concluso dal «falsus procurator», di un contratto stipulato dal legale rappresentante di una società in difetto del consenso dei soci esterni, statutariamente previsto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rilevato d’ufficio l’inefficacia del contratto in difetto di una richiesta da parte della società, unico soggetto legittimato a proporre l’eccezione). — Cass. III, sent. 3872 del 26-2-2004
La ratifica tacita da parte del mandante dell’operato del mandatario,ex art. 1712 cod.civ., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l’avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall’ausiliario del mandatario nei confronti del mandante. — Cass. III, sent. 18299 del 1-12-2003
La disciplina dettata dall’art. 1399 cod. civ. — che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso da soggetto privo del potere di rappresentanza — è applicabile, in virtù dell’art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento. Tuttavia, la illegittimità dell’atto di licenziamento per carenza di potere dell’organo societario che l’ha emanato, rende l’atto inefficace fino all’eventuale ratifica da parte dell’organo legittimamente deliberante, che ha effetto retroattivo sino alla data di emanazione del provvedimento illegittimo, salvo che nel frattempo non sia intervenuta autonoma causa di estinzione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, da un lato, aveva affermato la illegittimità del licenziamento per carenza di potere del soggetto che lo aveva intimato e, dall’altro, aveva ritenuto l’efficacia immediata del suddetto licenziamento, con conseguente nullità, per mancanza di oggetto, delle dimissioni rassegnate dal lavoratore subito dopo la comunicazione del licenziamento inefficace). — Cass. Sez. L, sent. 17461 del 18-11-2003
Nella promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall’art. 1381 c.c., l’obbligo assunto dal promittente verso il promissario consiste nell’adoperarsi affinché il terzo si obblighi a fare, ovvero faccia, ciò che il promettente medesimo ha promesso alla propria controparte, sicché il rifiuto del terzo non libera il primo, il quale è tenuto a indennizzare il promissorio, mentre la fideiussione assolve alla funzione di garantire un obbligo altrui già(pre)esistente, secondo lo schema previsto dall’art. 1936 c.c., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado. — Cass. III, sent. 16225 del 29-10-2003
L’atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell’apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato che l’atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax al legale al quale si presumeva conferito l’incarico di rappresentare il debitore nella composizione della controversia concernente il pagamento di un credito, ne aveva escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso comportamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del potere di rappresentanza del debitore). — Cass. III, sent. 12617 del 28-8-2003
Affinché, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all’associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell’associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l’associazione, è necessario che quest’ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell’immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l’associazione può assentirne l’operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l’attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il «falsus procurator» non impegna l’associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 cod. civ., non prevedendo l’art. 38 cod. civ. alcuna deroga all’art. 1398 cit. — Cass. Sez. L, sent. 11772 del 2-8-2003
In materia di delibere condominiali, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l’operato del delegato nel corso dell’assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi; tale inefficacia (temporanea) non è tuttavia rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo – rappresentato. — Cass. II, sent. 4531 del 27-3-2003
Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell’atto di compravendita, essendo necessaria un’espressa volontà contraria per escluderli (nella fattispecie si lamentava la mancata menzione, nell’atto di ratifica della promessa di vendita del rappresentante senza poteri, della cantinola e del box dell’unità immobiliare oggetto del preliminare di vendita). — Cass. II, sent. 634 del 17-1-2003
In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione di un credito vantato nei confronti di una società assicuratrice avente la veste di società in accomandita semplice, alla richiesta di indennizzo consegnata al socio accomandante di una società in accomandita semplice, che rivestiva la qualità di agente della società assicuratrice, il quale aveva stipulato il contratto di assicurazione e gestito il relativo rapporto). — Cass. III, sent. 204 del 10-1-2003
In materia di contratti stipulati dall’amministrazione comunale, il recesso dal contratto, esercitato dal Sindaco senza la previa delibera dell’organo competente (nella specie, la Giunta comunale) può essere, quale atto unilaterale di natura negoziale, da quest’ultimo ratificato ai sensi dell’art. 1399 cod. civ. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1324 cod. civ., anche agli atti unilaterali), e va considerato tempestivo anche se la detta ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per l’esercizio del recesso medesimo; ciò in virtù del retroagire degli effetti della rettifica al momento in cui il recesso è stato esercitato. — Cass. III, sent. 195 del 10-1-2003
In materia di contratti stipulati dalla P.A., organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici (unilaterali) e contratti in nome e per conto dell’amministrazione comunale è il Sindaco, il quale non è equiparabile al «nuncius» nemmeno in caso di inesistenza della volontà contrattuale dell’organo deliberativo (giunta municipale o Consiglio comunale), in tale ipotesi configurandosi, invece, una fattispecie «in itinere» o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal «falsus procurator», caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando intervenga la ratifica da parte dell’organo competente, ovvero fino a quando la ratifica venga negata. — Cass. III, sent. 195 del 10-1-2003
Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attività giuridica in nome e per conto proprio e di terzi (nel caso di specie, fratelli del mandante) non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge. — Cass. III, sent. 11778 del 6-8-2002
L’azione di indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ., ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneggiato possa esperire un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito o di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei confronti dell’impoverito, sempre che ricorra l’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e dell’impoverimento; pertanto, nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto, commissionati da un ente pubblico, disponga l’esecuzione di opere extracontratto agendo quale «falsus procurator» dell’ente, l’appaltatore può farsi indennizzare da questi, ai sensi dell’art. 1398 cod. civ., del pregiudizio subito, con conseguente improponibilità dell’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento. — Cass. III, sent. 6647 del 9-5-2002
In tema di contratto preliminare, il promittente venditore non legittimato alla stipula, per non essere il proprietario del bene, non necessita della ratifica del suo operato, da parte del proprietario stesso, qualora egli abbia agito in nome proprio (qualora, cioè, non vi sia stata, da parte sua, alcuna — sia pur falsa — «contemplatio domini»), essendo, per converso, sufficiente che il reale titolare del bene compromesso in vendita gli rilasci, prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, una procura speciale a vendere. — Cass. II, sent. 485 del 17-1-2002
La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’art. 1381 cod. civ., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo o tenere il comportamento oggetto della promessa, mentre, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato art. 1381, ed è invece idoneo ad integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma, peraltro, i connotati della garanzia dell’adempimento altrui. — Cass. I, sent. 15235 del 3-12-2001
I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all’eventuale ratifica da parte dell’interessato ed esclusivamente nei confronti di quest’ultimo. Tale ratifica non ha valore di convalida di negozio annullabile, costituendo, invece, un atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell’interessato il risultato dell’attività compiuta dal rappresentante senza poteri. — Cass. II, sent. 14944 del 26-11-2001
Qualora la persona giuridica (nella specie, INAIL) sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla (direttore di sede), il difetto di legittimazione processuale è sanato, con effetto retroattivo, mediante la costituzione, in qualsiasi stato e grado del giudizio, del legale rappresentante della persona giuridica stessa, il quale ratifichi, espressamente o tacitamente, la condotta processuale precedente a tale costituzione, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato. — Cass. III, sent. 12494 del 12-10-2001
In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 cod. civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l’affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma «ad probationem», tanto se afferisca a negozi formali. — Cass. III, sent. 9289 del 9-7-2001
Nel caso di contratto concluso dal rappresentante senza poteri, il terzo contraente, che agisce per il risarcimento del danno sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, non deve necessariamente rivolgersi allo pseudo rappresentato né assegnargli, ai sensi dell’art. 1399 comma quarto cod. civ., un termine per pronunciarsi sulla ratifica, poiché tale ultima disposizione prevede non già un onere ma l’esercizio di una mera facoltà volta a far cessare l’incertezza sull’efficacia del contratto. — Cass. II, sent. 5468 del 12-4-2001
Il danno risarcibile ex art. 1398 cod. civ. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al cosiddetto «interesse negativo», e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto. — Cass. 29-9-2000, n. 12969
Non può ritenersi sussistente alcuna rappresentanza apparente tra assicuratore ed agente, allorché il contratto sottoscritto dall’assicurato rechi la firma sia del primo che del secondo, e sia stato concluso mediante formulari predisposti. Infatti la prima circostanza esclude che il contratto possa ritenersi concluso per intervento di un rappresentante (diversamente, infatti, il preteso rappresentato non avrebbe avuto necessità di firmarlo); e la seconda circostanza esclude l’addebitabilità dell’apparenza al falsamente rappresentato, requisito essenziale perché la situazione apparente possa essere opposta dal terzo. — Cass. 18-5-2000, n. 6461
Il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. — Cass. 16-2-2000, n. 1708
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei soli confronti dello pseudo -rappresentato, fino alla ratifica di questi; tale inefficacia (temporanea) non è rilevabile d`ufficio ma solo su eccezione dello pseudo -rappresentato, non anche dell’altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell’operatività del contratto. – Cass. 15-1-2000, n. 410
Mentre la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole è espressamente disciplinata dall’art. 1398 cod. civ., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilità del terzo contraente nei confronti dello pseudo-rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l’applicabilità, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all’art. 2043 cod. civ., con conseguente previsione della necessità dell’accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questione di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. — Cass. 12-11-98, n. 11453
Il principio dell’apparenza del diritto può invocarsi in tema di rappresentanza solo in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare , in relazione al contratto concluso, l’opinione del terzo che abbia contratto con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale; tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera apparenza incorrendo in errore. — Cass. 6-11-98, n. 11186
La promessa dell’acquisto di un bene da parte di un terzo, con obbligo del medesimo di pagarne il prezzo, configura un contratto preliminare concluso da un rappresentante senza potere. Pertanto se il rappresentato non ratifica l’atto, nessun vincolo giuridico si costituisce tra questi e il promissario venditore, tale che consenta a quest’ultimo di agire per l’esecuzione del contratto e imponga al falsus procurator l’obbligo di compensare colui che ha svolto attività di mediazione per la stipula del preliminare. — Cass. 23-3-98, n. 3076
In tema di rappresentanza senza potere, vero il generale principio secondo il quale l’apparenza del diritto idonea ad obbligare l’apparente rappresentato non è quella «pura» (od oggettiva), bensì quella colposa, vale a dire quella situazione creatasi per tolleranza o negligenza del falsus dominus, è senz’altro imputabile a quest’ultimo l’errore in cui sia incorsa la parte stipulante con il falsus procurator qualora il soggetto falsamente rappresentato non abbia cura di comunicare, nelle dovute forme, gli intervenuti mutamenti nell’estensione (o nell’esistenza stessa) del potere rappresentativo, come nel caso in cui non venga resa nota la scadenza, ovvero la revoca, di una (pur precedentemente concessa) procura. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della Corte territoriale, ha ritenuto sussistente l’aspetto colposo de quo, in relazione ad una oggettivamente accertata situazione di apparentia iuris, con riferimento ad una vicenda in cui una società assicuratrice, pur avendo revocato la procura al proprio agente, non aveva portato a conoscenza del fatto i suoi clienti con idonei mezzi di informazione, così che uno di essi, avendo stipulato con il falsus procurator una convenzione per l’acquisto di certificati del tesoro europei — ed avendo, in passato, validamente ed efficacemente stipulato, col medesimo, analoghe convenzioni — aveva, per l’effetto, chiesto ed ottenuto dalla società la restituzione di quanto versato nelle mani del suo ex agente). — Cass. 30-12-97, n. 13099
La prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del falsus procurator, decorre dalla conclusione del contratto perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l’affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso (come nel caso sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo-rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo). — Cass. 30-12-97, n. 13097
I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all`eventuale ratifica da parte dell`interessato, ed esclusivamente nei confronti di quest`ultimo. Quanto al vincolo che si costituisce fra il “falsus procurator” ed il terzo contraente esso e` limitato alla responsabilita` di natura aquiliana dell`uno, per il danno sofferto, dall`altro, per avere confidato, senza sua colpa, nella validita` del contratto, il quale – pertanto – di per se` e` del tutto inefficace, salva l`eventualita` della ratifica da parte dell`interessato. Quanto poi alla prevista necessita` del consenso del “falsus procurator”, ai fini della risoluzione consensuale del negozio, essa si rende del tutto consequenziale al principio per cui il “mutuo dissenso”, come “actus contrarius”, deve provenire dagli stessi originari contraenti; ma il vincolo che esso scioglie non e` un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensi` la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all`interessato. – Cass. 16-7-1997, n. 6488
È invalido il contratto concluso con la P.A. (nella specie, un Comune), qualora difetti il requisito della forma scritta, che è previsto ad substantiam, senza che sia ipotizzabile un convincimento incolpevole del privato di avere validamente contratto con l’amministrazione, dato che, nell’ipotesi, la causa d’invalidità del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi taciuta, deriva da una norma che, per presunzione di legge, deve essere nota alla generalità dei cittadini (nella specie, risultante non ignota al privato contraente, che in relazione ad altra prestazione di servizi aveva stipulato nelle debite forme un contratto d’appalto con il medesimo comune); con l’ulteriore conseguenza che non è configurabile neanche una responsabilità extracontrattuale del sindaco, neanche quale falsus procurator ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. — Cass. 23-4-96, n. 3843
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal falsus procurator, decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome. — Cass. 29-3-95, n. 3691
Il danno risarcibile ex art. 1398 cod. civ. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal falsus procurator risiede oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni e non nel lucro ricavabile dall’adempimento del contratto. — Cass. 29-3-95, n. 3691
La richiesta della giustificazione dei poteri del rappresentante, prevista dall’art. 1393, costituisce per il terzo contraente una facoltà e non un onere, sicché il non aver fatto uso di tale facoltà non è di per sé sufficiente a costituire in colpa il terzo stesso ai sensi dell’art. 1398 cod. civ.. — Cass. 29-3-95, n. 3691
Con riguardo ad un contratto concluso con il ricevimento di caparra da falsus procurator la sua responsabilità per il danno cagionato al terzo contraente si estende alla restituzione di detta caparra ma non alla corresponsione del doppio della stessa, essendosi in presenza di una responsabilità di carattere extracontrattuale. — Cass. 3-8-90, n. 7823
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi, senza esserlo, rappresentante di un altro, assuma per quest’ultimo l’obbligo di concludere un contratto, la responsabilità risarcitoria del primo quale falsus procurator, per l’inefficacia del contratto preliminare concluso senza potere rappresentativo, non trova limite nell’obbligo eventualmente assunto in proprio dal medesimo di corrispondere al terzo contraente una determinata somma per l’ipotesi di mancata conclusione del contratto definitivo, configurandosi la relativa pattuizione come clausola penale accedente ad una autonoma promessa del fatto di un terzo ed idonea, pertanto, a limitare solo la responsabilità risarcitoria (di natura contrattuale) ex art. 1381 cod. civ. e non anche la responsabilità ex art. 1398 cod. civ., la quale ha natura extracontrattuale ed è insuscettibile di predeterminazione ai sensi dell’art. 1382 dello stesso codice. — Cass. 16-3-88, n. 2468
La responsabilità del rappresentante senza poteri, prevista dall’art. 1398 c.c., ha natura extra-contrattuale (per culpa in contrahendo), trovando essa fondamento, non già nel negozio privo di effetti giuridici stipulato dal falsus procutaror, bensì nel comportamento dello stesso in quanto contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per aver taciuto la carenza di idonei poteri al terzo contraente e determinato quindi il suo affidamento nell’efficacia della stipulazione, violando, in tal modo, il generale obbligo del neminem laedere. Consegue che l’obbligazione risarcitoria, anche quando ha ad oggetto la restituzione di somme ricevute dal falsus procurator in ragione del contratto stipulato (quale l’anticipo sul prezzo in caso di compravendita), ha natura di debito di valore e quindi sulla stessa il terzo contraente ha diritto — oltre agli interessi compensativi — anche alla rivalutazione monetaria (liquidabile d’ufficio). — Cass. 25-8-86, n. 5170
Ad escludere la responsabilità del falsus procurator per il danno subito dal terzo che ha confidato senza sua colpa nella validità del contratto — e che si sostanzia nel cosiddetto interesse negativo, comprendente cioè quello rappresentato dalle spese, dalle perdute occasioni di stipulare altro valido contratto e dall’attività sprecata nella trattativa e sottratta ad altre utili applicazioni — non è sufficiente l’omissione, da parte del terzo, dell’esercizio della facoltà di controllare la sussistenza dei relativi poteri colui che si qualifica procuratore, essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento, dei quali il giudice del merito, ove disattenda la pretesa risarcitoria del terzo, deve dare adeguata giustificazione. — Cass. 28-4-86, n. 2945
Colui che abbia concluso un contratto con un rappresentante privo di poteri e sia, di conseguenza, rimasto danneggiato dalla inefficacia del contratto, ha diritto al risarcimento solo se provi di aver confidato senza colpa nella validità del contratto stesso. Questo requisito dell’affidamento incolpevole dev’essere valutato, qualora in contratto sia stato concluso per mezzo di rappresentante, con riferimento allo stato soggettivo di quest’ultimo. — Cass. 13-10-78, n. 4600
L’azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nella validità del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri, della controparte, a norma dell’art. 1398 cod. civ., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attività, perdita di altri affari ecc.), non coincide con l’azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator od altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace (nella specie, somme versate in acconto). Ne consegue che l’esperimento dell’una delle indicate azioni non è di ostacolo alla proposizione dell’altra. — Cass. 12-10-76, n. 3376
La vendita conclusa da un falsus procurator è del tutto inidonea a produrre l’effetto traslativo, non stipulando egli in nome proprio e non avendo i poteri per impegnare altri, onde la vendita stessa risulta inefficace e priva di rilevanza giuridica nei confronti del titolare del diritto apparentemente trasmesso. — Cass. 26-3-68, n. 947
Il negozio concluso dal rappresentante senza potere non è nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace, in quanto produrrà i suoi effetti se sopravverrà la ratifica da parte dell’interessato. — Cass. 25-1-68, n. 220