Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1399 cc – Ratifica del contratto

Richiedi un preventivo

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale – CAPO SESTO. Della rappresentanza

Ratifica del contratto

Articolo 1399 codice civile

Ratifica (Della rappresentanza)

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine , scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.


 

Giurisprudenza:

Società – Stipulazione del contratto con firma apocrifa del legale rappresentante della società – Ratifica da parte della società

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-2-2023, n. 5479

 

Condominio negli edifici – Ratifica tacita dell’efficacia del contratto da parte dell’assemblea condominiale

In tema di condominio, l’amministratore non è responsabile dell’esecuzione di un contratto afferente a lavori straordinari sul bene comune, quando risulti in modo univoco la volontà dell’assemblea dei condòmini, ancorché tacitamente espressa, di rendere efficace detto negozio, atteso che la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del “dominus” diretta ad approvare l’operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità per inadempimento dell’amministratore di un condominio, il quale aveva dato esecuzione ai lavori di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-11-2022, n. 35278

 

Procura alle liti – Ricorso per cassazione – Possibilità di sanatoria o ratifica – Esclusione

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-11-2022, n. 33518

 

Difesa processuale dello pseudo rappresentato nel merito – Ratifica tacita

In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal “falsus procurator”, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l’inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un “falsus procurator”, era stata eccepita, da parte dell’opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all’esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un’iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell’integrale pagamento del prezzo). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 17-9-2022, n. 26871

 

Contratti di borsa – In genere nullità della delega ad operare per conto dell’investitore – Possibilità di ratifica – Esclusione

In tema di intermediazione finanziaria, la nullità della delega ad operare per conto dell’investitore esclude la ratificabilità degli atti compiuti per suo conto dal “falsus procurator”, essendo la ratifica ex art. 1399 c.c. limitata alle sole ipotesi previste dall’art. 1398 c.c., non comprensive di quella in cui l’atto non avrebbe potuto essere compiuto a mezzo di quel soggetto, in virtù di un divieto posto dagli artt. 31 e 166 d.lgs. n. 58 del 1998 non a tutela del soggetto privato, ma dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato finanziario. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-8-2022, n. 24149

 

Società – Debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato senza il consenso di tutti i soci in violazione della clausola statutaria

Nelle società di persone, il debito di restituzione derivante da un contratto di mutuo stipulato senza il consenso di tutti i soci, in violazione della clausola statutaria – regolarmente iscritta nel registro delle imprese e, quindi, conoscibile dall’altro contraente – che, in deroga alla disciplina generale, preveda per gli atti di straordinaria amministrazione che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da tutti i soci, non è opponibile al socio rimasto estraneo all’accordo negoziale, risultando irrilevante che la società abbia utilizzato le somme mutuate, perché anche la eventuale ratifica tacita della società deve provenire dall’organo competente a provvedere su di essa e con le modalità richieste per l’atto da ratificare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-4-2022, n. 11040

 

Ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal falso rappresentante

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal “falsus procurator”, non richiede necessariamente che il “dominus” manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto, potendo essere integrata anche dall’atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore “ad litem”, con il quale si chieda l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., trattandosi di atto scritto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell’operato del rappresentante senza poteri. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 15-2-2022, n. 4938

 

Società – Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio – Successiva costituzione del legale rappresentante della società

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 16-11-2021, n. 34775

 

Concordato preventivo – Espressione di voto ex art. 178, comma 4, l.fall. – Mandato speciale – Necessità – Esclusione

In tema di concordato preventivo, il creditore che intenda esprimere il voto nelle forme previste dall’art. 178, comma 4, l.fall. per il tramite di un suo delegato non deve munire quest’ultimo del mandato speciale richiesto dall’art. 174 l.fall. per il conferimento della rappresentanza fisica in adunanza, poiché quest’ultima è destinata allo svolgimento di attività varie e articolate, non limitate alla mera manifestazione di voto che, invece, si risolve nel compimento di un atto negoziale unilaterale suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 19-7-2021, n. 20622

 

Contratti di appalto pubblico – ‘Contemplatio domini’ – Spendita del nome – Comportamento concludente – Esclusione

Nell’appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la “contemplatio domini”, necessaria perché l’atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell’atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all’uopo necessaria la presenza dell’atto scritto. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione ad un atto di messa in mora relativo a credito maturato in capo all’impresa appaltatrice dall’esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 7-7-2021, n. 19306

 

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell’art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2021, n. 12885

 

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus”, incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell’avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-2021, n. 2617

 

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest’ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di “falsus procurator” di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l’apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest’ultima, consistente nella presa in consegna dell’autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1399 c.c.). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Sentenza 26-11-2020, n. 27008

 

In caso di licenziamento intimato da un organo appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro (nella specie, un’organizzazione di tendenza), ma privo del potere di rappresentanza, l’atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all’impugnativa del recesso, integra una manifestazione della volontà di far proprio quell’atto, di cui costituisce ratifica implicita, avente forma scritta. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 4-7-2019, n. 17999

 

La procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attività compiuta da “falsus procurator” e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.. Ai fini della dimostrazione della anteriorità del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell’atto, attestata dal difensore nell’esercizio di una funzione pubblicistica. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 19-6-2019, n. 16416

 

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l’organo competente ad esprimere la volontà dell’ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal “falsus procurator”, per la quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del “dominus”, potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie relativa a un contratto di patrocinio legale). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-11-2018, n. 28753

 

La donazione compiuta dal rappresentante privo di potere non può essere né ratificata né convalidata dagli eredi del donante, atteso che l’art. 1399 c.c. non è applicabile alla donazione e che la convalida ai sensi dell’art. 799 c.c. presuppone una donazione nulla, ma compiuta personalmente dal donante. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-10-2018, n. 24235

 

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c.. Né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c. allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d’ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso. (Nella specie, il controricorrente, che aveva agito in sede monitoria per il riconoscimento del compenso aggiuntivo spettantegli in qualità di amministratore del condominio, aveva proposto ricorso incidentale in sede di legittimità, lamentando che il giudice di merito avesse negato la carenza dei poteri rappresentativi del nuovo amministratore nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo in assenza della preventiva autorizzazione dell’assemblea, in mancanza del parere favorevole del consiglio dei condòmini prescritto dal regolamento condominiale e senza produrre mai una delibera di ratifica dell’azione giudiziaria intrapresa). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-5-2018, n. 12525

 

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario “ad negotia”, costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore “ad processum”) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-5-2018, n. 10487

 

Il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto che si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta sicché non trova applicazione il principio di autonomia della clausola compromissoria in virtù del quale ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace nei confronti di una società una clausola arbitrale contenuta in un atto sottoscritto da un “falsus procurator”, senza accertare se questo, o anche la sola clausola, avessero formato oggetto di ratifica). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-2-2018, n. 3854

 

In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal “falsus procurator”, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-1-2018, n. 1751

 

Nella rappresentanza senza potere la ratifica dell’attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma richiede che questi ponga in essere una manifestazione di volontà, da rendere nota all’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-12-2017, n. 30938

 

In tema di licenziamento individuale, l’impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza “ex lege”), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare, previsto a pena di decadenza. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24-10-2017, n. 25118

 

In tema di condominio, il contratto stipulato dall’amministratore, qualora implichi l’obbligo di sostenere le spese relative ad un bene non rientrante tra le parti comuni dell’edificio condominiale, assume efficacia vincolante nei confronti dei condomini solo in virtù di uno speciale mandato rilasciato da ciascuno di essi, ovvero della ratifica del pari proveniente da ognuno, atteso che, trattandosi di ipotesi estranea all’ambito di operatività dei poteri rappresentativi di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., è necessaria la sussistenza, in capo all’amministratore predetto, di un potere di rappresentanza convenzionale. (Fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto l’assunzione di oneri di manutenzione di un cancello elettrico utilizzato dai condomini per il transito su di un’area di proprietà esclusiva di un terzo). Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 8-3-2017, n. 5833

 

Il voto espresso sulla proposta di concordato preventivo, ove reso da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi, è, quale atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica da parte del creditore. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 31-1-2017, n. 2495

 

Le difese svolte, in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, dal convenuto che, senza contestare specificamente la legittimazione attiva del ricorrente, si limiti a contrastare nel merito la pretesa del creditore fondata su di un negozio fideiussorio sottoscritto in nome e per conto del debitore, ma da soggetto privo di poteri rappresentativi, non sono idonee a ratificare l’attività del “falsus procurator”, in assenza di una chiara ed univoca volontà del debitore di far proprio tale contratto, incompatibile con la volontà di farne valere l’inefficacia. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 18-1-2017, n. 1158

 

In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non ne integra un’ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere “ex tunc” quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell’adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, atteso che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall’organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-12-2016, n. 24547

 

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell’autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione da parte dell’organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del “falsus procurator”. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 15-11-2016, n. 23274