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Art. 1401 cc – Riserva di nomina del contraente

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Art. 1401 codice civile

Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.


 

Giurisprudenza:

 

Preliminare di vendita di farmacia – L’art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dall’art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione “ratione temporis” applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all’acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 28 luglio 2020,  n. 16050

 

Subentro nel contratto con effetto retroattivo – Nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 21 gennaio 2020, n. 1209

 

Nomina mancata, invalida o intempestiva – Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest’ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita “aperto”, successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata). Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 17 settembre 2019,  n. 23125

 

Clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare – Valutazione della portata rimessa al giudice di merito –  La clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art 1407 c.c., quanto di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all’uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza, 22 agosto 2019,  n. 21576

 

Pelazione agraria – In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato “per sé o per persona da nominare”, in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell’affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l’esatta identità dell’acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza, 27 marzo 2019,  n. 8454

 

Imposta di registro – Diritto del nominato al rimborso dell’imposta proporzionale versata dall’originario stipulante – Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui l’originario stipulante con riserva abbia versato al preliminare l’imposta proporzionale sugli acconti, l'”electus”, che abbia diritto di versare l’imposta di registro in misura fissa (nella specie una società agricola), ha il correlato diritto al rimborso dell’imposta proporzionale versata sull’acconto al preliminare, attesa l’unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali. – Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza, 15 dicembre 2017,  n. 30192

 

Clausola di riserva di nomina in favore di terzo non menzionata nella relativa nota di trascrizione – Affinchè il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario – ed, al contempo, sufficiente – che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acquistare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 24 gennaio 2017,  n. 1797

 

Acquisto del terzo per “electio amici” del promissario acquirente impugnato in revocatoria – In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l’acquisto del terzo per “electio amici” del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l’art. 1391 cod. civ. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 12 maggio 2015,  n. 9595

 

Clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare – Valutazione della portata – In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 ss. cod. civ., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 cod. civ., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 cod. civ., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione – invalsa nella pratica quotidiana degli affari – di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 3 agosto 2012,  n. 14105

 

Legittimazione ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un precedente preliminare di vendita in capo al promittente compratore – Nei casi di intervento in appello, a norma dell’art. 344 cod. proc. civ., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall’effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata su domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva escluso la legittimazione ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un precedente preliminare di vendita in capo al promittente compratore, in conseguenza dell’esercizio della facoltà di nomina riconosciuta a quest’ultimo, sul presupposto della non perfetta identità dell’immobile oggetto dei due contratti). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 25 giugno 2012,  n. 10590

 

Soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione – In caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la “electio amici” non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 30 aprile 2012,  n. 6612

 

Donazione indiretta – La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 29 febbraio 2012,  n. 3134

 

Modificazioni della domanda giudiziale – Carattere fittizio dell’intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante, quanto dell’accettazione della persona nominata – In tema di modificazioni della domanda giudiziale, laddove l’atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di un determinato bene in favore dell’attore in forza dell’obbligo assunto dall’intestatario fiduciario, costituisce domanda nuova – e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta, consentita in virtù della facoltà concessa alle parti dall’art. 183 cod. proc. civ. – la richiesta volta al riconoscimento della proprietà dello stesso bene, sul presupposto del carattere fittizio dell’intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante, quanto dell’accettazione della persona nominata, e ciò data la diversità tra le due anzidette fattispecie, deducendosi con la prima l’esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell’obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un’ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 29 febbraio 2012,  n. 3134

 

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