Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina

Richiedi un preventivo

Art. 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

 

 

Giurisprudenza:

 

Tardività della dichiarazione di nomina – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall’altro contraente. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 28 novembre 2017,  n. 28394

 

Tardività della dichiarazione di nomina – Eccezione – Soggetto legittimato – Qualora il promittente venditore abbia stipulato il contratto per sé o per persona da nominare, la scadenza del termine-non perentorio- previsto dall’art.1402 cod. civ. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall’altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 30 maggio 2007,  n. 12741

 

Forma della dichiarazione di nomina e dell’accettazione del terzo – Mancato rispetto del termine – Effetti – Nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all’altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione. Il contratto per persona da nominare produce quindi l’effetto della sostituzione del nominato all’originario stipulante “ex tunc”, in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 29 settembre 2006,  n. 21254

 

Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non è richiesto che all’atto della stipulazione ex art. 1401 cod. civ. la persona da nominare sia già esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 cod. civ., in virtù della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall’originario contraente. — Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 22 marzo 2006, n. 6405

 

Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina non richiede formule sacramentali, ed il suo contenuto non è legislativamente determinato in modo rigido; essa può dunque ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione del contraente, che se ne sia riservata la facoltà, con la quale egli nomini la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-09-2000, n. 12965

 

Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia certus an et quando e non faccia sorgere dubbio alcuno che l’adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola è inidonea a sostituire il termine legale e se l’indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell’atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata). — Cass. 26-5-2000, n. 6952

 

In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l’electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all’art. 1402 cod. civ. (tre giorni dalla conclusione del contratto), con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo: in tal caso, l’indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l’opposizione del promittente alienante, il promissario-acquirente abbia avanzato istanza per l’esecuzione in forma specifica, provvedendo all’electio amici con la domanda giudiziale. — Cass. 12-4-99, n. 3576

 

Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni per la nomina previsto dall’art. 1402cod. civ. si applica se le parti non abbiano stabilito un termine diverso. Pertanto qualora i contraenti di un contratto preliminare per persona da nominare convengano che il terzo possa essere nominato in sede di stipulazione del contratto definitivo, la nomina è tempestiva anche se comunicata alla controparte con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. — Cass. 10-2-93, n. 1682

 

Il contratto per persona da nominare non implica la necessità di un mandato anteriore che il contraente abbia ricevuto dalla persona da designare, ben potendo la sostituzione essere legittimata da un’accettazione sopravvenuta. — Cass. 10-2-93, n. 1682

 

L’invalidità o l’intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l’efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell’ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario. — Cass. 14-2-92, n. 1823

 

Con la stipulazione di un patto di opzione, a norma dell’art. 1331 cod. civ., le parti possono convenire, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, che alla comunicazione da parte del promissario, nelle forme a tal fine eventualmente previste, dell’intenzione di aderire alla proposta, debba necessariamente seguire entro lo stesso o altro termine una distinta e formale dichiarazione di accettazione della proposta medesima. — Cass. 14-2-92, n. 1823

 

In tema di contratto per persona da nominare le parti possono concordare per la electio amici un termine diverso da quello legale di tre giorni previsto dall’art. 1402 cod. civ. — Cass. 28-7-90, n. 7626

 

Nell’ipotesi di contratto per persona da nominare, i singoli atti del procedimento di nomina (dichiarazione di nomina ed accettazione della persona nominata) non devono essere necessariamente comunicati all’altro contraente, essendo sufficiente che quest’ultimo, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dalle parti o prescritti dalla legge, sia posto a conoscenza dell’accordo, intercorso tra colui che si è riservata la facoltà di nomina e il terzo, in base al quale quest’ultimo debba diventare parte del contratto in sostituzione del primo. — Cass. 25-8-86, n. 5164

 

L’unico soggetto legittimato ad effettuare l’electio amici è quello che, nel contratto per persona da nominare, tale facoltà si sia riservata, mentre l’altro contraente, fino a che non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione del nominato, nessun rapporto ha con questo, il quale non può opporgli la convenzione intercorsa fra sé stesso e la parte che si era obbligata a nominarlo, ma non lo abbia fatto, per sostituirsi alla medesima (contro la quale può eventualmente agire per il risarcimento dei danni derivatigli dall’inadempienza di detto obbligo) al fine della manifestazione di volontà necessaria per subentrare nel contratto. — Cass. 14-6-85, n. 3575

 

In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest’ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all’uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l’esecuzione in forma specifica a norma dell’art.. 2932 cod. civ. tenendo conto che l’indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d’ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall’altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario. – Cass. 5-6-84, n. 3401

 

Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, stipulato per persona da nominare, l’inefficacia della nomina e dell’adesione del terzo, perché non effettuate nella dovuta forma scritta, non resta esclusa per il fatto che l’altro contraente non abbia contestato il carattere informale dei suddetti adempimenti. – Cass. 18-1-84, n. 422

 

Nel caso d’inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest’ultimo sia fatta nella stessa domanda. — Cass. 17-2-83, n. 1219

 

Nel caso di contratto preliminare di vendita, in cui il promissario si è riservato la facoltà di nominare altra persona come acquirente in sede di stipulazione del contratto definitivo, non è tardiva la comunicazione della nomina fatta con l’atto introduttivo del giudizio instaurato, congiuntamente dal promissario e dal terzo, designato come coacquirente, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, anche se la dichiarazione di nomina non era stata di fatto resa nella data fissata per la stipulazione del contratto definitivo. – Cass. 24-2-82, n. 1135

 

La comunicazione dell’accettazione del terzo, anche nel caso in cui il contratto rivesta la forma scritta, può essere fatta in forma verbale, anche a mezzo di un nuncius. — Cass. 19-10-65, n. 2142

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *