Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1404 cc – Del contratto per persona da nominare – Effetti della dichiarazione di nomina

Richiedi un preventivo

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale – CAPO SETTIMO. Del contratto per persona da nominare

Articolo 1404 codice civile – Effetti della dichiarazione di nomina

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.


 

Giurisprudenza:

Efficacia e conseguenze della dichiarazione di nomina – Ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-3-2013, n. 7217

 

Efficacia e conseguenze della dichiarazione di nomina – Nel contratto per persona da nominare, dopo la formale e tempestiva nomina del terzo, non viene a costituirsi, tra questi ed il promittente, un contratto diverso da quello concluso dallo stipulante sotto la condizione risolutiva della nomina di un terzo soggetto. Il contratto, infatti, nonostante la surrogazione di una parte diversa dalla persona dello stipulante, può ritenersi perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi già prima della dichiarazione di nomina, la quale determina in capo alla persona designata l’acquisto con efficacia retroattiva della qualifica di soggetto negoziale, nonché di tutti i relativi diritti ed obblighi. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-4-1981, n. 1998

 

Caratteri generali – Poiché la dichiarazione di nomina costituisce non già una dichiarazione di scienza, bensì un atto negoziale integrativo del contratto per persona da nominare, tanto che ne è prescritta la stessa forma, essenziale o meno, prescritta per tale contratto (art. 1403 primo comma, cod. civ.), ad essa non è equivalente il distinto contratto preliminare conclusa dal promissario con il terzo, trattandosi di “res inter alios” avente mero effetto obbligatorio tra i contraenti e quindi priva di alcuna incidenza diretta sul concluso contratto per persona da nominare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-4-1993, n. 5073