Articolo 1405 codice civile
Del contratto per persona da nominare – Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari.
Giurisprudenza:
Contratto a favore del terzo – Contratto per persona da nominare – Differenze – Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest’ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita “aperto”, successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-9-2019, n. 23125
Imposta di registro – Preliminare di vendita per persona da nominare – Nomina tardiva del terzo acquirente – Conseguenze – In tema di imposta di registro, l’art. 32 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita “per persona da nominare”, la nomina tardiva determina unicamente l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell’originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l’atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 9-2-2018, n. 3176
Electio amici – Potere – Spettanza al solo soggetto che si è riservato tale facoltà – Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'”electio amici” sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell’eletto; peraltro, l’unico soggetto legittimato ad effettuare l’indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l’altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-6-2011, n. 13537
Mancato rispetto del termine di legge o convenzionale per la nomina e la comunicazione – Effetti – Nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all’altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione. Il contratto per persona da nominare produce quindi l’effetto della sostituzione del nominato all’originario stipulante “ex tunc”, in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-9-2006, n. 21254
Contratto a favore del terzo – Contratto per persona da nominare – Differenze – Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall’art. 1411 cod. civ. deve essere sempre determinato o determinabile. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sè o eventualmente per società da indicare nell’atto definitivo di compravendita). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-7-2002, n. 10403
Modifica del termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina – Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina puo’ essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia “certus an et quando” e non faccia sorgere dubbio alcuno che l’adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola e’ inidonea a sostituire il termine legale e se l’indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il contratto efficace tra le parti originarie in presenza di una clausola che aveva previsto che la nomina dovesse avvenire in occasione della stipula dell’atto pubblico, per la quale era fissato un termine dilatorio, stabilendosi che non potesse aver luogo prima di una data determinata). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 26-5-2000, n. 6952
Inefficacia della electio amici – Contratto di opzione di acquisto di quote di una Srl – Il contratto per persona da nominare e` destinato, ai sensi dell’art. 1405 cod. civ., a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e cio` non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in piu` parti e con riferimento ad una pluralita` di soggetti. Ne consegue che, in presenza (come nella specie) di un contratto di opzione di acquisto di quote di una Srl che conferisca ad una parte la potesta` di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo e` segnato dall’accettazione dello stipulante, mentre l’inefficacia della contestuale “electio amici” (per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell’eletto) comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell’iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-11-1998, n. 11296
Eccezione di invalidita’ o intempestivita’ della dichiarazione relativamente ad un contratto preliminare – Deduzione da parte di un terzo estraneo – Esclusione – L`invalidità o l`intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l`efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione puo` essere sollevata solo nell`ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non puo` essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-2-1992, n. 1823
Contratto di agenzia- Poteri di rappresentanza dell’agente – Stipulazione di atti di vendita con acquirenti fittizi – L’agente che impegna la società preponente, di cui ha la rappresentanza, in atti di vendita con acquirenti fittiziamente indicati, trattenendo per sé le merci costituenti oggetto di dette vendite, resta debitore del relativo prezzo nei confronti della società, incorrendo – considerata l’ammissibilità, sul piano pratico, dell’ipotesi di nomina fittizia a quella di mancata nomina – nella stessa sorte che gli artt. 1405 e 1762, secondo comma, cod. civ. stabiliscono (in conformità al principio generale della responsabilità di ciascuno per i propri atti) per il contraente per persona da nominare e per il mediatore che non indichino il terzo nei cui confronti il contratto avrebbe in definitiva dovuto, secondo l’affidamento dato, spiegare i suoi effetti. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15-2-1985, n. 842
Nomina dopo la scadenza del termine all’uopo fissato in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore – In ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal promissario acquirente per sé o per persona da nominare, la circostanza che quest’ultimo provveda a tale nomina dopo la scadenza del termine all’uopo fissato, in esecuzione di un patto di cessione del contratto cui sia rimasto estraneo il promittente venditore, non è di per sé ostativa a che il soggetto nominato assuma i diritti (e gli obblighi) nascenti dal contratto stesso, e, quindi, abbia la possibilità di chiederne l’esecuzione in forma specifica a norma dell’art.. 2932 cod. civ. tenendo conto che l’indicata tardività della nomina, quale ragione di decadenza dalla relativa facoltà, non è rilevabile d’ufficio, né deducibile da terzi interessati, ma può essere soltanto eccepita dall’altro contraente, e che, inoltre, il suddetto patto di cessione deve ritenersi efficace qualora risulti un preventivo assenso alla cessione medesima da parte del promittente, ancorché tale assenso non sia ravvisabile nel mero fatto di aver aderito alla riserva di nomina effettuata dal promissario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-6-1984, n. 3401
Vendita agli incanti per persona da nominare in sede di esecuzione forzata – Alla vendita agli incanti per persona da nominare in sede di esecuzione forzata, si applicano i principi propri del contratto per persona da nominare. Pertanto, qualora l’offerta sia fatta da persona che non abbia la qualità di procuratore legale prescritta dall’art. 579 comma terzo cod. proc. civ. per potere fare offerte per persone da nominare, ciò costituisce causa ostativa alla possibilità di sostituire la persona dell’aggiudicatario, ma non è tale da rendere nulla l’offerta già effettuata, con la conseguenza che l’aggiudicazione si perfeziona in capo all’offerente. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-9-1981, n. 5145