Articolo 1406
Della cessione del contratto – Nozione
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
Giurisprudenza:
Trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse – La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all’art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come “bando”, i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 28-9-2021, n. 26265
Cessione di ramo d’azienda – In tema di responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per i debiti erariali ad esso inerenti, la disciplina di cui all’art.14 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile “ratione temporis” – secondo cui il cessionario, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, è responsabile in solido, entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo ancorché per violazioni anteriori – trova applicazione anche all’ipotesi di cessione di un ramo di azienda, atteso che il fondamento dell’istituto va individuato nella estensione al cessionario della responsabilità per i debiti inerenti ad un insieme di beni e rapporti giuridici il quale, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, è funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 23-7-2021, n. 21161
Cessione di ramo d’azienda – In tema di trasferimento d’azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d’azienda, e, quindi, in difetto del suo consenso, l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell’eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all’esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 5-6-2021, n. 18948
Cessione di ramo d’azienda – Nell’ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all’interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall’art. 1406 c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 4-3-2021, n. 6078
Passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse – In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della “cessione del contratto” ex art. 1406 c.c., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera; in caso di confluenza da un ente locale ad un’amministrazione statale, il d.p.c.m. n. 446 del 2000, che regola il passaggio inverso, può costituire un idoneo parametro per il giudizio di comparazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 7-1-2021, n. 86
Cessione a costo “zero”, da una società all’altra – In tema di reddito d’impresa, la cessione a costo “zero”, da una società all’altra, di contratto avente ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatore professionista – fattispecie riconducibile allo schema dell’art. 1406 c.c. in riferimento all’art. 5 della l. n. 91 del 1981 – è operazione che, dal punto di vista fiscale, va considerata onerosa poiché determina vantaggi reciproci per entrambi i contraenti (acquisto senza versamento di corrispettivo per la parte cedente; liberazione dall’obbligo di ingaggio per la cessionaria); ne deriva, pertanto, l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 101, comma 1, T.U.I.R. con conseguente deducibilità delle eventuali minusvalenze (nella specie riconosciute alla società contribuente anche se nell’operazione di cessione non era previsto alcun corrispettivo per la risoluzione anticipata del contratto di esclusiva tra cedente e calciatore). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 8-10-2020, n. 21701
Cessione del contratto di affitto di fondo rustico – La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l’opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 3-3-2020, n. 5964
Cessione di ramo d’azienda – La nullità della cessione di ramo d’azienda, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., non esclude che sia configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c., laddove – con accertamento di fatto che, ove immune da vizi logici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – risulti che il lavoratore abbia manifestato tacitamente il proprio consenso mediante comportamenti concludenti. (Nella specie, la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria per oltre nove anni, senza alcuna contestazione). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 24-2-2020, n. 4870
Litisconsorzio – Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati – il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-11-2019, n. 30525
Clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare – La clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art 1407 c.c., quanto di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all’uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-8-2019, n. 21576
Invalidità del trasferimento di azienda – In caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale; ne consegue che la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 7-8-2019, n. 21161
Nullità della cessione del ramo di azienda – In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 28-2-2019, n. 5998
Passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse – In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, riconduce espressamente il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, di cui all’art. 1406 c.c., nella quale è inquadrabile anche il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria; ne consegue che la nuova amministrazione datrice di lavoro subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla amministrazione cedente, compreso il potere disciplinare relativo a fatti verificatisi in epoca precedente il trasferimento del lavoratore. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 10-1-2019, n. 431
Cessione a costo “zero”, da una società all’altra – La cessione, da una società sportiva all’altra, di un contratto di prestazioni calcistiche ex art. 5 della l. n. 91 del 1981, ha ad oggetto un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa, idoneo a generare minusvalenze deducibili, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile “ratione temporis”), solo se l’atto è a titolo oneroso, mentre ciò non avviene ove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo per detta cessione, ipotesi nella quale la causa concreta del negozio risiede nell’interesse del cedente a privarsi del proprio diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive senza ricevere nulla in cambio, a nulla rilevando, quindi, che la cessionaria debba corrispondere al calciatore ceduto un compenso. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 9-1-2019, n. 345
Cessione del contratto e cessione del credito – Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l’azione di adempimento del credito ceduto). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-7-2018, n. 17727
Cessione del contratto di locazione – Ai sensi dell’art. 36 della l. n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione operata dal conduttore in occasione della cessione dell’azienda esercitata all’interno dell’immobile concesso in locazione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l’efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni). Ne consegue che la conoscenza “aliunde” della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l’abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall’art. 1407 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto provata l’avvenuta comunicazione sulla base di indici presuntivi ritenuti idonei alla prova della conoscenza “aliunde”, in assenza di qualsiasi forma di comunicazione tra originario conduttore e locatore o di accettazione). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-7-2018, n. 17545