Articolo 1411 codice civile
Contratto a favore di terzi
E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Cessazione di impresa – Accordo di ricollocazione del personale con l’azienda subentrante
L’accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di impresa e contenente l’impegno dell’azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, è onere dei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 6-7-2022, n. 21447
Contratto di deposito
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell’azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-7-2022, n. 21219
Polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza11-5-2022, n. 14985
Clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo
La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 10-2-2022, n. 4338
Garanzia fideiussoria a favore di terzo
Nella garanzia fideiussoria a favore di terzo, la volontà del terzo di profittare della stipulazione del contratto predisposto dalle parti riguarda l’intero contenuto del contratto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale del contratto. (Fattispecie concernente polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicuratrice in relazione ad un appalto pubblico stipulato tra un’impresa ed un Comune). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-12-2021, n. 41665
Contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti
I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, conv., con modif., dalla l. n. 1251 del 1942, al fine di garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell’indennità di anzianità superiore al minimo legale, escludendo a carico dello stesso datore l’obbligo di eseguire versamenti al Fondo per l’indennità agli impiegati, hanno natura di contratti a favore di terzo; ne consegue che, prevedendo l’art. 1413 c.c. l’opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo diritto, e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l’inadempimento dello stipulante, l’inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di pagamento dei premi determina il venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa, fatta salva la sua responsabilità risarcitoria, giacché l’inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all’inadempimento datoriale impedisce il sorgere delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dipendente alla prestazione assicurativa, all’esito dello svincolo del contratto di assicurazione per il mancato versamento dei premi da parte del datore di lavoro). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 20-12-2021, n. 40783
Amministratore designato in un patto parasociale – Diritto di voto in assemblea
Affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell’art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all’espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l’amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 23-11-2021, n. 36092
Affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di Stato di un veicolo a seguito di sinistro
In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di Stato di un veicolo, a seguito di sinistro o perché provento di reato, il proprietario della vettura è tenuto al pagamento del corrispettivo per la custodia del bene, qualora sia stato informato dell’avvenuto deposito, in quanto la tempestiva comunicazione dell’avvenuto rinvenimento configura un’adesione tacita al contratto di deposito stipulato in suo favore; diversamente, in assenza di una tempestiva comunicazione, questi non è tenuto al pagamento del corrispettivo, in quanto il contratto di deposito non tollera oneri od obblighi a carico del terzo. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-9-2021, n. 25486
Contratto di trasporto
Il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, si configura come contratto a favore del terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra «la dichiarazione di volerne profittare» prevista dall’art. 1411 c.c., con conseguente subentro del destinatario nei diritti ed obblighi del mittente. Ne discende che, qualora le parti originarie del contratto abbiano pattuito un foro convenzionale esclusivo, il destinatario, divenuto parte del contratto, a differenza di quanto accade nel contratto a favore di terzo, ben può avvalersi della clausola derogatoria della competenza per territorio, non occorrendo alcuna ulteriore comunicazione adesiva al vettore, stante il suo subentro nel contratto già perfezionatosi. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-8-2021, n. 22149
Nozione
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all’accordo esplicito tra promittente e stipulante, l’indicazione del terzo beneficiario, essendo all’uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l’accettazione, da parte di quest’ultimo ed anche per “facta concludentia”, dell’attribuzione in proprio favore. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 3-6-2021, n. 15442
Titolarità del diritto e titolarità del rapporto contrattuale – Distinzione – Conseguenze in tema di obblighi e diritti gravanti sulle parti
Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per “facta concludentia”, si configura quale mera “condicio iuris” sospensiva dell’acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell’azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell’acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-3-2021, n. 8766
Appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’appaltatrice di fornire personale qualificato – Conseguenze in tema di diritto a qualifica superiore
Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello “standard” qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell’impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l’assunzione da parte dell’impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell’amministrazione quale stipulante e in favore del lavoratore come terzo, che renda quest’ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-9-2020, n. 18686