Art. 1427. Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti.
Giurisprudenza:
Condono fiscale – In tema di condono fiscale, la richiesta di definizione automatica presentata ai sensi dell’art. 9 l. n. 289 del 2002 è emendabile laddove rechi un errore materiale, consistente in una discordanza tra l’intendimento dell’autore e la sua esteriorizzazione, mentre, qualora contenga un’errata indicazione dei dati che esprimono la volontà negoziale, il contribuente può far valere l’errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell’essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall’art. 1427 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso che la presentazione dell’istanza di condono recante l’indicazione del “codice 2”, corrispondente a “dichiarazione validamente presentata”, al posto del pertinente “codice 1”, corrispondente a “dichiarazione omessa”, integrasse un mero errore formale). – Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza, 16 luglio 2020, n. 15241
Contratto di assicurazione – Reticenza assicurato – Condizioni – In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 10 giugno 2020, n. 11115
Accertamento standardizzato – In tema di accertamento standardizzato, la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare allo studio di settore, avendo natura di atto negoziale, incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, è sottratta al principio dell’emendabilità degli errori della dichiarazione e soggiace alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. ss., applicabile ex art. 1324 c.c., in quanto compatibile, agli atti unilaterali “inter vivos” a contenuto patrimoniale. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 4 marzo 2020, n. 6046
Presupposti dell’annullamento per errore – La rilevanza dell’errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest’ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, “quoad effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell’errore da parte dell’altro contraente, attesa la “ratio” della norma di cui all’art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 28 novembre 2019, n. 31078
Accise sull’energia elettrica – In tema di accise sull’energia elettrica, la dichiarazione di consumo annuale di cui all’art. 52, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, non può essere successivamente emendata dal contribuente mediante dichiarazione di volersi avvalere di quella prevista dalla lett. f) della medesima disposizione poiché essa, in quanto atto necessario per la fruizione del beneficio, costituisce una manifestazione di volontà irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 22 ottobre 2019, n. 26922
Consolidato nazionale – In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, poiché la scelta del trasferimento dell’eccedenza degli interessi passivi indeducibili al consolidato nazionale è espressione della volontà negoziale, come tale irretrattabile, il contribuente può sempre far valere in giudizio l’errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., purché ne provi l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la mancata indicazione nel modello Unico “SC” da parte di una società, quale consolidata, degli interessi passivi – altrimenti indeducibili – da trasferire al consolidato nazionale e mondiale e la corrispondente indicazione, quale consolidante, di tali interessi nel modello “CNM”, può costituire errore la cui rilevanza ed emendabilità deve essere valutata dal giudice di merito alla stregua dell’art. 1428 c.c.). – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 17 ottobre 2019, n. 26382
Locazione di immobili – In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell’esecuzione del contratto, non legittima direttamente all’azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell’accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l’azione di annullamento e questa non trovi accoglimento. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 26 luglio 2019, n. 20321
Imposta sul reddito delle persone giuridiche – In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, riservata al contribuente dall’art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse errore materiale, obiettivamente rilevabile ed emendabile in ogni tempo, il fatto che la società contribuente avesse limitato quantitativamente l’opzione esercitata in dichiarazione all’utilizzo di perdite pregresse alla compensazione del reddito esposto nel periodo in contestazione, escludendo quindi che potesse avvalersi della facoltà di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto ai maggiori redditi successivamente accertati). – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 25 giugno 2019, n. 16977
Dolo – Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un’ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 27 febbraio 2019, n. 5734
Imposta sul reddito delle persone giuridiche – In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall’art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 21 febbraio 2019, n. 5105
Dichiarazione dei redditi affetta da errori – La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale,il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all’iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un’ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l’omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione). – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Ordinanza, 23 novembre 2018, n. 30404
Errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto – L’errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull’identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della “servitus non aedificandi” gravante sul bene oggetto del compromesso di vendita, costituito da un fabbricato con area circostante di pertinenza e non da un fondo, non costituisse qualità essenziale del bene, ma fosse astrattamente idonea a diminuirne il valore, e che l’intenzione della promissaria acquirente di voler demolire il fabbricato e di edificare sul terreno, in assenza di indicazioni nel contratto, non fosse desumibile dalla sola qualità di società immobiliare della stessa). – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 12 novembre 2018, n. 29010
Contratto di assicurazione – Incarico al terzo di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento – Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all’arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti). – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 8 novembre 2018, n. 28511
Imposte dirette – In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all’ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non emendabile, nell’anno di imposta 2011, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione relativa all’anno 2008, mediante la quale il contribuente aveva esercitato l’opzione relativa al trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell’acconto IRAP per l’anno precedente). – Corte di Cassazione, Sezione 6 Tributaria, Civile, Ordinanza, 12 ottobre 2018, n. 25596
Dolo – Il dolo che vizia la volontà e causa l’annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell’agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha condiviso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che le menzogne attribuite alla venditrice, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei terminali forniti, potevano avere al più esercitato influenza soltanto sulle modalità della fornitura, senza incidere sulla validità del contratto, e perciò potevano essere, semmai, causa di risarcimento dell’eventuale danno patito). – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 24 maggio 2018, n. 13034
Assunzione di un prefigurato rischio futuro – Nel caso in cui le parti di un contratto per sua natura commutativo, nell’esplicazione della loro autonomia privata, esplicitamente o implicitamente abbiano convenuto l’unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo negoziale prescelto, e tale da modificarlo e renderlo, per tale aspetto, aleatorio, non può escludersi l’annullabilità del contratto per errore, da ritenersi astrattamente ravvisabile ogni qual volta il processo formativo della volontà risulti viziato da una falsa rappresentazione della realtà circa i presupposti del contratto in relazione agli elementi in base ai quali ha luogo la valutazione del rischio contrattuale, la cui inesatta percezione può essere ritenuta determinante ai fini della formazione del consenso, restando esclusa, invece, l’annullabilità del negozio, nell’ipotesi in cui l’errore ricada sull’alea, cioè sulla probabilità di verificazione dell’evento destinato ad incidere sull’equilibrio contrattuale, atteso che, nel primo caso, l’errore si ripercuote sulla causa del negozio o sul suo contenuto, mentre nel secondo caso non dà luogo ad una inesatta percezione della realtà, ma ad un difetto di previsione incidente, al più, sui motivi del negozio. – Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 21 maggio 2018, n. 12453
Dolo omissivo – Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l’annullamento del contratto, solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sulla possibilità di un imminente recesso della banca conduttrice dei locali oggetto del contratto potesse configurare una ipotesi di dolo omissivo, ritenendo dirimente la circostanza che nel contratto di locazione tra la venditrice e la banca, conosciuto dall’acquirente, era prevista la facoltà di recesso “ad nutum” del conduttore e che, perciò, quel reddito locativo non era, né poteva essere considerato, sicuro). – Corte di Cassazione, Sezione 6-2, Civile, Ordinanza, 8 maggio 2018, n. 11009
Revisione e modificazione delle tabelle millesimali – In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123, comma 1, ultima parte, c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Ove, invece, tramite l’approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nella normalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore il quale, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. – Corte di Cassazione, Sezione 6-2, Civile, Ordinanza, 25 gennaio 2018, n. 1848
Credito d’imposta – Il credito d’imposta di cui all’art. 11 della l. n. 449 del 1997 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato: detta indicazione costituisce una dichiarazione di volontà sicché, in caso di omissione, non opera il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Civile, Sentenza, 12 gennaio 2018, n. 610
Azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale – L’azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali – nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione – che abbia dato luogo ad un assetto d’interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell’ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali. – Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17 settembre 2013, n. 21255
Contratto di assicurazione – Surroga dell’assicuratore – Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l’assicuratore può adempiere all’onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. – Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 12 settembre 2013, n. 20901
Presupposti dell’annullamento per errore – L’esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell’ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell’effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza – senza che sia possibile addivenire all’annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale – ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'”in idem placitum consensus”, indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 12 marzo 2013, n. 6116
Dichiarazione dei redditi affetta da errore – Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che avesse diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta sugli utili d’impresa prodotti dai maggiori investimenti, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, c.d. “dual income tax”, il contribuente che, per errore, non aveva manifestato la volontà di beneficiarne, compilando l’apposito modulo “RC” da allegare alla dichiarazione dei redditi). – Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Sentenza, 22 gennaio 2013, n. 1427
Contratto di lavoro – Silenzio delle parti – Reticenza – Nel contratto di lavoro, il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non integrano – salvo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del “deceptus”- gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., e non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative. (Fattispecie relativa alla richiesta di una Provincia di annullamento del conferimento dell’incarico di direttore generale in relazione alla circostanza che il nominato non aveva riferito di rilievi contabili mossigli in relazione a precedente incarico con altra Provincia). – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 17 maggio 2012, n. 7751
Dichiarazione dei redditi affetta da errore – La dichiarazione dei redditi affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile, salvi i limiti temporali derivanti dall’esaurimento del rapporto tributario, per quanto concerne i dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errore relativo all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ., estesa dall’art. 1324 cod. civ. agli atti unilaterali in quanto compatibile, di fornire la prova che lo stesso abbia i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando l’inemendabilità dell’errore nell’indicazione di quali delle perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi si intendesse utilizzare in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto di dichiarazione, in quanto lo stesso, riferito ad una manifestazione di volontà negoziale, inerente all’esercizio della facoltà di opzione da esercitare separatamente in relazione alle perdite di ciascuno dei cinque anni precedenti, era privo del necessario requisito della obiettiva riconoscibilità). – Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Sentenza, 11 maggio 2012, n. 7294
Contratto di assicurazione – Reticenza dell’assicurato – In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente rimasto reticente sia sul precedente furto del quale la vettura assicurata era stata già oggetto, sia sul fatto che la stessa era stata ridotta a rottame tanto da poter essere acquistata per una somma irrisoria, sia sulle spese che si erano rese necessarie per ripristinarne la piena funzionalità). – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 30 novembre 2011, n. 25582
Domanda di annullamento della separazione consensuale – La domanda di annullamento della separazione consensuale per vizi del consenso, proposta dal coniuge convenuto nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo domanda riconvenzionale, deve essere proposta con la comparsa di risposta, pena la preclusione della medesima, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. – Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 21 marzo 2011, n. 6343
Revisione e modificazione delle tabelle millesimali – Intervento in giudizio dei condomini – In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato (Nella specie, si trattava di intervento in giudizio di condomini che avevano fatto propria la domanda riconvenzionale già proposta dall’amministratore del condominio per la revisione delle tabelle millesimali; la S.C., nell’enunciare il principio anzidetto, ha ritenuto, pertanto, di poter prescindere dall’esame diretto della questione preliminare sulla legittimazione o meno dell’amministratore a richiedere la revisione della tabella millesimale asseritamente inficiata da errore). – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 26 marzo 2010, n. 7300
Concorso a sorte – Offerta al pubblico – Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cod. civ., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell’errore viziante di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l’alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l’alea insita nel contratto). – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 24 novembre 2009, n. 24685
Presupposti dell’annullamento per errore – L’errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione; il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 1 ottobre 2009, n. 21074
Accertamento del vizio del consenso – La differenza ontologica esistente tra la figura dell’errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell’altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l’adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell’errore l’accertamento dev’essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l’ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal “deceptor” e le conseguenze da essa prodotte sul “deceptus”, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il “deceptor” di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza. – Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 19 giugno 2008, n. 16663
Dimissioni del lavoratore – In tema di dimissioni del lavoratore, il fatto che questi le abbia presentate in adesione ad un accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro, per garantirsi la riassunzione presso altro datore di lavoro, non esclude che l’atto corrisponda alla sua effettiva volontà negoziale; pertanto, in quanto atto unilaterale recettizio, che ai sensi dell’art. 1324 cod. civ. soggiace alle norme in tema di annullabilità per vizi della volontà dei contratti, le dimissioni possono essere annullate soltanto se sussistono i presupposti di cui agli artt. 1427 e segg. cod.civ. (la fattispecie era relativa a dipendenti dell’Istituto Nazionale Trasporti, che, in adesione ad un accordo sindacale, avevano presentato le dimissioni per essere assunti alle dipendenze dell’Ente Ferrovie dello Stato).
Contratti agrari – In tema di contratti agrari, l’efficacia probatoria del documento negoziale stipulato in deroga alle norme vigenti ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 15 marzo 2007, n. 5983
Contratto di assicurazione – Reticenza dell’assicurato – In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione la mancata indicazione dell’anomalia congenita rappresentata dall’aorta bicuspide accompagnata da un soffio cardiaco presente fin dall’infanzia, in nesso causale con il complesso morboso presentato dall’assicurato, condizione nota all’assicurato e la cui ignoranza da parte dell’assicuratore era stata determinante del consenso). – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 29 marzo 2006, n. 7245
Accertamento del vizio del consenso – Ricorso per cassazione – Domanda Nuova – In tema di azione di annullamento del contratto per vizi della volontà, la prospettazione, nel giudizio di cassazione, di un vizio diverso da quello dedotto nei precedenti gradi di giudizio (nella specie, dolo anziché errore) integra una domanda nuova, come tale inammissibile. – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 20 marzo 2006, n. 6166
Accertamento del vizio del consenso – La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile stante l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso poi di violenza psichica non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due. – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 23 settembre 2004, n. 19138
Presupposti dell’annullamento per errore – L’errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso)che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all’INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all’INADEL la corresponsione dell’assegno vitalizio, richiesta, quest’ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l’INPS). – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 24 agosto 2004, n. 16679
Presupposti dell’annullamento per errore – In tema di dimissioni del lavoratore, deve escludersi la rilevanza dell’errore nel quale il lavoratore stesso sia incorso in ordine, non già alla natura o agli effetti dell’atto di dimissioni, ma alla normativa previdenziale applicabile e alla conseguente possibilità di conseguire, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico, giacché trattasi di errore sul motivo che può condurre all’annullamento del negozio solo nei casi in cui la legge ad esso attribuisca rilievo. – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 11 giugno 2004, n. 11153
Lodo arbitrale irrituale – Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per vizi della manifestazione della volontà negoziale e non anche per nullità, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ.. – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 16 marzo 2004, n. 5359
Revisione e modificazione delle tabelle millesimali – Ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali prevista dall’art 69 disp. att. cod. civ., è rilevante l’accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché, in caso di tabella cosidetta “contrattuale”, l’errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso; pertanto, non è esperibile l’azione prevista dall’art.69 disp. cit., ma solo l’ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà. – Corte di Cassazione, Sezione 2 , Civile, Sentenza, 12 giugno 2001, n. 7908
Presupposti dell’annullamento per errore – In tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell’errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest’ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l’accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l’annullamento delle dimissioni dal lavoro perchè presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell’errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni). – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 18 novembre 1999, n. 12784
Revisione e modificazione delle tabelle millesimali – In materia di condominio negli edifici, l’errore che ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l’errore vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 ss. c.c., ma consiste nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse. – Corte di Cassazione, Sezione U , Civile, Sentenza, 9 luglio 1997, n. 6222
Accertamento del vizio del consenso – L’indagine sulla sussistenza in concreto di un vizio di consenso, determinato da errore essenziale quale causa di annullamento di un contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corrette motivazione. – Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 1 marzo 1995, n. 2340
Accertamento del vizio del consenso – L’accertamento del giudice del merito in ordine alla natura transattiva (in quanto volta a definire, mediante reciproche concessioni, una controversia attuale o potenziale) di una conciliazione sindacale – che (al pari della conciliazione ex artt. 185 e 420 c.p.c.) è sottratta, secondo l’inequivoca formulazione dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., alla invalidità ed all’impugnabilità previste da tale norma – nonché in ordine all’insussistenza di un vizio di consenso dei lavoratori, per errore o violenza morale, costituisce un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Principio affermato, nella specie, in relazione ai verbali di conciliazione redatti dai singoli lavoratori in attuazione dell’accordo sindacale del 17 giugno 1977 sul cosiddetto esodo agevolato). – Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 20 febbraio 1988, n. 1806
Revoca della confessione – Al fine della revoca della confessione che sia stata determinata da errore di fatto (art. 2732 cod. civ.), questo non deve essere necessariamente riconoscibile da parte di colui a cui vantaggio operi l’ammissione del fatto sfavorevole al confidente, in quanto, costituendo la confessione una dichiarazione di scienza e non di volontà, ad essa non si estende la disciplina prevista in tema di contratti per i vizi del consenso, neppure nei limiti di cui all’art.. 1424 cod. civ., il quale riguarda soltanto i negozi unilaterali. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 18 gennaio 1985, n. 136