Codice Civile
Articolo 1457 codice civile
Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Giurisprudenza:
Riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi – Termine per il versamento – Carattere essenziale – In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l’individuazione di un termine entro il quale l’operazione dev’essere conclusa, se ne ricava l’essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 22-12-2021, n. 41274
Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto – Natura costitutiva o dichiarativa – Differenze – La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell’inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall’azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l’azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-11-2021, n. 36918
Preliminare di compravendita immobiliare – Termine per la stipulazione del contratto definitivo – Modifica o rinunzia – Forma scritta – Necessità – Esclusione – Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-3-2021, n. 8765
Accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento – Accertamento devoluto al giudice di merito – Insindacabilità in cassazione – L’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 1-6-2020, n. 10353
Accertamento essenzialità del termine – L’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l’adempimento del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-12-2019, n. 32238
Caparra confirmatoria – La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-6-2017, n. 14014
Risoluzione legale o giudiziale – Possibilità di rinunciare al relativo effetto – Insussistenza – La parte che abbia ottenuto la risoluzione, legale o giudiziale, del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso l’affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-3-2017, n. 7313
Accertamento essenzialità del termine – L’accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l’improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura “entro il”, negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-7-2016, n. 14426
Termine non essenziale – Diffida – Mancanza – Inosservanza del termine – Importanza dell’inadempimento – L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un’obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell’altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-3-2016, n. 4314
Sopravvenuto fallimento del promissario acquirente – Domanda del curatore, scioltosi dal contratto ex art. 72 legge fall., di condanna del promittente venditore alla restituzione della caparra ed al risarcimento danni – Eccezione del promittente venditore – Contenuto – Risoluzione automatica del contratto per inosservanza di termine contrattuale in epoca anteriore al fallimento – In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell’eccezione tesa all’accertamento, “incidenter tantum”, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest’ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 4-3-2013, n. 5298