Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
Articolo 1467 codice civile
Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
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Evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto
In tema di responsabilità contrattuale, l’art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la parte dall’onere di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di sua mancata invocazione da parte dell’attore, che agisca per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., essendovi stata, in definitiva, una previsione “ex lege” della straordinarietà dell’evento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 1-12-2021, n. 37778
Transazione ad esecuzione differita
La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-2-2020, n. 4451
Riduzione ad equità del contratto
Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l’equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l’eccessiva onerosità della prestazione non può … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 26-1-2018, n. 2047
Eccessiva onerosità sopravvenuta – Natura – Proposizione per la prima volta in appello – Inammissibilità
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale. Ne consegue l’inammissibilità della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-11-2017, n. 26363
Contratto preliminare di vendita di un bene immobile
Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili – la cui sussistenza è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione – l’aumento progressivo di valore dell’immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento – da agricolo ad edificatorio e residenziale – del regime urbanistico dell’immobile promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-4-2017, n. 9314
Appalto – Onerosità e difficoltà di esecuzione art. 1664 cc – Norma speciale rispetto all’art. 1467 cc
In tema di appalto, la norma di cui all’art. 1664 cod. civ., per le fattispecie da essa contemplate, presenta carattere speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 1467 cod. civ., della quale impedisce l’applicabilità, in quanto non prevede la risoluzione del contratto, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 31-12-2013, n. 28812
Contratti commutativi
Anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti, nel loro potere di autonomia negoziale, possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull’equilibrio delle prestazioni, ed assumere, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nell’ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 cod. civ.). L’assunzione del detto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, ma può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni. (Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato principio, ha assunto che la peculiare pattuizione, connotante di parziale aleatorietà il contratto di vendita “inter partes”, portava ad escludere l’applicabilità dell’art. 1497 cod. civ., non potendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-10-2012, n. 17485
Contratto atipico di compravendita immobiliare con previsione di garanzia di redditività per il futuro
L’atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall’assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell’art. 1468 cod. civ., bensì dell’art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-3-2009, n. 7225
Mancato avveramento della condizione – Clausola relativa agli obblighi di restituzione conseguenti – Disciplina ex art. 1467 cc – Applicabilità – Esclusione
Con riguardo ad un contratto sottoposto a condizione sospensiva, e che rimanga inefficace per il mancato verificarsi della condizione, la clausola che regoli gli obblighi di restituzione conseguenti a tale inefficacia non può essere soggetta ai rimedi contemplati dall’art. 1467 cod. civ. per l’eccessiva onerosità sopravvenuta, riferendosi questi rimedi ad un contratto efficace, ancora da eseguire, e comunque al contratto stesso nella sua unità, non al singolo patto negoziale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-1-1986, n. 74
Contratto di opzione
Integra la figura giuridica dell’opzione di cui all’art.. 1331 cod. civ. il contratto con cui una delle parti si obbliga a cedere, ad un prezzo concordato, la sua quota di comproprietà di un bene immobile a seguito della richiesta proveniente da ciascuna delle altre parti contraenti. Tale contratto impegna irrevocabilmente il proponente, anche senza la fissazione di un termine finale di validità, e l’esercizio del diritto potestativo di accettazione della proposta può avvenire nel termine prescrizionale di dieci anni ai sensi dell’art.. 2946 cod. civ., mentre il mutamento delle condizioni di mercato non determina l’inefficacia del contratto, ma può solo legittimare, ove si tratti di un contratto sinallagmatico, la possibilità di ottenere la risoluzione ope iudicis e art.. 1467 cod. civ. e, ove si tratti di contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, la riduzione della prestazione o la riconduzione del contratto ad equità ex art.. 1468 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-1-1982, n. 436