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Art. 1468 cc – Contratto con obbligazioni di una sola parte

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Articolo 1468 codice civile

Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.


 

Giurisprudenza:

Contratto atipico di compravendita immobiliare con previsione di garanzia di redditività per il futuro

L’atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall’assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell’art. 1468 cod. civ., bensì dell’art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-3-2009, n. 7225

 

Mancato avveramento della condizione – Clausola relativa agli obblighi di restituzione conseguenti – Disciplina ex art. 1467 cc – Applicabilità – Esclusione

Con riguardo ad un contratto sottoposto a condizione sospensiva, e che rimanga inefficace per il mancato verificarsi della condizione, la clausola che regoli gli obblighi di restituzione conseguenti a tale inefficacia non può essere soggetta ai rimedi contemplati dall’art. 1467 cod. civ. per l’eccessiva onerosità sopravvenuta, riferendosi questi rimedi ad un contratto efficace, ancora da eseguire, e comunque al contratto stesso nella sua unità, non al singolo patto negoziale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-1-1986, n. 74

 

Clausola penale prevista in un contratto a prestazioni corrispettive – Disciplina ex art. 1468 cc – Applicabilità – Esclusione

Alla clausola penale prevista, sia pure a carico di una sola delle parti, in un contratto a prestazioni corrispettive non è riferibile in alcun modo la disciplina della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione dovuta in dipendenza di contratto dal quale sorgono obbligazioni a carico di uno solo dei contraenti, di cui all’art. 1468 cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-6-1983, n. 4141

 

Contratto di opzione

Integra la figura giuridica dell’opzione di cui all’art.. 1331 cod. civ. il contratto con cui una delle parti si obbliga a cedere, ad un prezzo concordato, la sua quota di comproprietà di un bene immobile a seguito della richiesta proveniente da ciascuna delle altre parti contraenti. Tale contratto impegna irrevocabilmente il proponente, anche senza la fissazione di un termine finale di validità, e l’esercizio del diritto potestativo di accettazione della proposta può avvenire nel termine prescrizionale di dieci anni ai sensi dell’art.. 2946 cod. civ., mentre il mutamento delle condizioni di mercato non determina l’inefficacia del contratto, ma può solo legittimare, ove si tratti di un contratto sinallagmatico, la possibilità di ottenere la risoluzione ope iudicis e art.. 1467 cod. civ. e, ove si tratti di contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, la riduzione della prestazione o la riconduzione del contratto ad equità ex art.. 1468 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-1-1982, n. 436