Articolo 1469 codice civile
Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per la loro natura o per volontà delle parti.
Giurisprudenza:
Contratto aleatorio – Nozione – Apposizione di una condizione sospensiva – Rilevanza – Esclusione
Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l’aleatorietà non può derivare dall’apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull’efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-2-2013, n. 5050
Contratti commutativi
Anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti, nel loro potere di autonomia negoziale, possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull’equilibrio delle prestazioni, ed assumere, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nell’ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 cod. civ.). L’assunzione del detto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, ma può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni. (Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato principio, ha assunto che la peculiare pattuizione, connotante di parziale aleatorietà il contratto di vendita “inter partes”, portava ad escludere l’applicabilità dell’art. 1497 cod. civ., non potendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-10-2012, n. 17485
Assunzione di un rischio futuro estraneo al tipo contrattuale
Nell’esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l’unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l’applicabilità dei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-11-2002, n. 16568
Mancata determinazione del prezzo al momento della conclusione
L’incertezza circa l`entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all`atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l`alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell`alea. Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che però sia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-1-1993, n. 10