Articolo 1472 codice civile
Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.
Giurisprudenza:
Cessione di un fabbricato non ancora compiutamente realizzato
Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell’obbligo del cedente, che sia anche imprenditore edile, di eseguire i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, può integrare gli estremi della vendita di cosa futura se nel sinallagma contrattuale l’obbligo di completamento dei lavori assume un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-8-2021, n. 23110
Interpretazione del contratto
Ai fini della ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un “nomen iuris”, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente interpretato la volontà delle parti di un contratto di permuta tra alcuni terreni e gli appartamenti da realizzarvi, come diretta a differire l’effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni costruiti ad un momento successivo, coincidente con l’adempimento di ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 11-2-2021, n. 3590
Cessione dei crediti futuri
La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-12-2018, n. 31896
Permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato) – Plusvalenza
In tema di IRPEF, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 23-2-2017, n. 4711
Vendita di cosa futura – Produzione dell’effetto traslativo
La natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-1-2017, n. 551
Prova della conclusione di un contratto di vendita di cosa futura – Presunzioni – Utilizzabilità – Condizioni e limiti
L’impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori – in ragione della loro eccezionalità, sì da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate – esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di cosa sperata (art. 1472, primo comma, cod. civ.) sussista una ipotesi di “vendita di speranza” (art. 1472, secondo comma, cod. civ.), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-12-2011, n. 26022
Effetto traslativo
In caso di permuta obbligatoria, così come nell’ipotesi di vendita obbligatoria, l’effetto traslativo non è immediato, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi, come l’acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva inquadrato nello schema della permuta obbligatoria in favore di terzo la fattispecie negoziale in cui i cessionari di una quota sociale si erano obbligati, a titolo di corrispettivo della cessione, ad acquistare un immobile ed ad attribuire ad un terzo il diritto di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-11-2011, n. 25603