Articolo 1478 codice civile
Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Giurisprudenza:
Preliminare di vendita di cose altrui – Modalità di adempimento del promittente alienante – Domanda di risoluzione proposta dal promissario acquirente – Scadenza del termine per la conclusione del definitivo
In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che il bene, all’atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirgliela; dall’altro che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-10-2021, n. 28856
Preliminare di vendita di cose altrui – Modalità di adempimento del promittente alienante – Domanda di risoluzione proposta dal promissario acquirente – Scadenza del termine per la conclusione del definitivo
L’art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell’altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all’obbligo di procurargliene l’acquisto; seppure ignaro dell’altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che quest’ultimo non può in tale situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-1-2020, n. 787
Vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non autenticata
Nella vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non autenticata, l’ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituendo una riproduzione meramente formale dell’accordo già concluso, non incide sul momento di produzione dell’effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell’acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto originario. In tal caso, le iscrizioni ipotecarie intervenute contro il venditore nelle more della trascrizione della scrittura privata prevalgono rispetto al diritto dell’acquirente (pur se di data successiva rispetto al suo acquisto), il quale, venendosi a trovare in una condizione assimilabile a quella del terzo acquirente di immobile ipotecato, agli effetti dell’azione di risarcimento dei danni, deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una delle condotte di cui all’art. 2858 c.c., dovendosi distinguere tra … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-10-2019, n. 26803
Vendita di cosa altrui da parte del de cuius – Applicabilità dell’art. 1478, comma 2, cc – Esclusione
L’erede che accetta con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490, comma 2, n. 2), c.c., è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario (“intra vires”) e con i soli beni ereditari (“cum viribus hereditatis”), sicché, in caso di vendita di cosa altrui da parte del “de cuius”, anche se il bene venduto viene a trovarsi nel patrimonio dell’erede beneficiario, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1478, comma 2, c.c., – secondo cui il compratore diventa proprietario allorquando il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa – in quanto, in tal modo, si verrebbe ad assicurare il soddisfacimento dell’obbligazione ex art. 1478, comma 1, c.c. mediante … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-12-2016, n. 27364
Risarcimento del danno
In tema di responsabilità contrattuale, derivante dall’inadempimento da parte del promissario acquirente dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, assunto in una promessa di vendita di immobile altrui, il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare il ristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il prezzo pattuito in sede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato, mentre non consente di tener conto della perdita subita dal promittente venditore per aver dovuto restituire il bene al proprietario, in seguito al decorso del termine stabilito nell’accordo interno intercorso con quest’ultimo, non potendo rientrare nella normalità delle circostanze, secondo un criterio di comune esperienza, il fatto che la mancata conclusione del definitivo comporti la retrocessione dell’immobile al suo titolare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-9-2012, n. 15639
Bene di proprietà controversa – Contratto aleatorio – Esclusione – Fondamento – Obbligo di trasferimento della proprietà a carico del venditore
In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite pendente tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l’aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un’efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all’obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-1-2011, n. 1567