Codice Civile
Articolo 1490 codice civile
Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Giurisprudenza:
Onere della prova dei vizi carico del compratore – In tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-3-2022, n. 9960
Poteri del giudice – Qualificazione d’ufficio della domanda quale vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio” – In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall’art. 1495 c.c.. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-10-2021, n. 28069
Impegno del venditore ad eliminare i vizi – Insorgenza di un’autonoma obbligazione di fare – In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 cod. civ., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 cod. civ., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 6-7-2021, n. 19073
Richiesta di sanatoria presentata dagli acquirenti – Difformità non essenziali o totali rispetto alla concessione edilizia – Rivalsa nei confronti del costruttore – Gli acquirenti di un immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all’art. 31 della l. n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., ma non anche esercitare il diritto di rivalsa ex art. 6 della medesima l. n. 47, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-4-2021, n. 11211
Vendita di animali – Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell’eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta, ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali, ovvero alla consegna di “aliud pro alio”. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-8-2020, n. 17930
Vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno – La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell’art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall’espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l’art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d’asta) di esclusione del diritto del partecipante all’asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di “aliud pro alio”. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2020, n. 8881
Giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce – Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito – In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per limiti della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e, cioè, nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per inadeguatezza della stessa ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. cit., per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-5-2020, n. 8637
Vendita a catena – Nella vendita a catena, il principio dell’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all’acquirente, quando l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-1-2020, n. 1631
Vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità – Sostituzione o riparazione impossibile o eccessivamente onerosa – Azione volta al solo risarcimento del danno – Ammissibilità – In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l’esistenza dei vizi lamentati dal consumatore e, al contempo, l’eccessiva onerosità dell’intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-1-2020, n. 1082
Vizi redibitori – Mancanza di qualità della cosa venduta – Nozione e differenze – Mentre la garanzia per vizi di cui all’art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l’azione di cui all’art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’art. 1453 c.c., postula che l’inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell’alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell’ipotesi di cui all’art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l’indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all’uso al quale è “normalmente” destinata. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-12-2019, n. 33149
Assunzione della garanzia da parte del progettista e direttore dei lavori – L’assunzione della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. è configurabile in capo ad un soggetto diverso dal venditore, laddove sia legato da particolari rapporti (di commissione, di preposizione institoria ecc.) con il venditore stesso e non, invece, con l’acquirente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto validamente assunta la suddetta garanzia da parte del direttore dei lavori, per mezzo di una lettera nella quale questi si era limitato ad esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato, precedentemente ordinato dal committente e messo in opera dall’appaltatore). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-5-2018, n. 12116
Adozione del piano particolareggiato ai fini dell’effettiva edificabilità – Mancanza – Vizio occulto – Esclusione – In tema di compravendita di area edificabile inclusa nell’ambito territoriale “zona FAG agroturistica”, la necessità dell’adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata non rappresenta un onere o un vincolo di inedificabilità imposto al fondo in forza di uno specifico provvedimento amministrativo avente carattere particolare – come tale, conoscibile dal solo proprietario-venditore e qualificabile come vizio occulto – quanto, invece, la condizione per l’edificabilità dell’area stessa, derivante dalle caratteristiche urbanistiche della zona in cui essa è compresa, secondo la disciplina di pianificazione territoriale; tale condizione, conseguentemente, rientra nella conoscibilità della parte acquirente la quale, nel caso di mancata adozione di detto piano, non può pertanto invocare la disciplina dell’evizione qualitativa ex art. 1489 c.c., né quella per vizio della cosa venduta o della mancanza delle qualità promesse. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27- 11-2017, n. 28228
Vendita di immobile – Falsa rappresentazione circa la potenzialità edificatoria – Rimedi esperibili – In tema di vendita immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un terreno può integrare l’ipotesi normativa dell’errore di fatto su una qualità dell’oggetto ove le parti abbiano concluso il contratto ignorando la vera natura del bene; nel caso in cui, invece, sia stata garantita la destinazione edificatoria del suolo, la fattispecie può essere ricondotta nell’ambito della garanzia prevista dall’art. 1489 c.c. in materia di cosa gravata da oneri non apparenti. Le eventuali diverse determinazioni delle competenti autorità in materia urbanistica possono poi determinare, in applicazione dell’istituto della presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile che le parti abbiano concluso nel comune presupposto della sua edificabilità, sempreché tale fatto non abbia costituito oggetto di espressa regolamentazione. In nessun caso sono applicabili alla fattispecie gli artt. 1490 e 1492 c.c., relativi ai vizi redibitori, che attengono esclusivamente alla materialità del bene venduto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23- 11-2017, n. 27916
Compravendita di immobile – Difetti conseguenti alla vetustà dell’edificio o delle tecniche costruttive – In caso di vendita di un bene appartenente a un edificio condominiale di risalente costruzione, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero al tempo di realizzazione delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall’art. 1490 c.c., essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell’art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest’ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’operatività della garanzia in questione tenuto conto, da un lato, dell’assenza di assicurazione, da parte del venditore, dell’inesistenza dei vizi poi riscontrati e, dall’altro, che il bene acquistato, edificato non recentemente e con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, si trovava in condizioni materiali tali che l’acquirente avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, onde riscontrare, se non i vizi in seguito manifestatisi, quanto meno le cause della loro … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-10-2017, n. 24343
Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore ed al venditore – In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-9-2017, n. 21927
Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore ed al venditore – In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-7-2017, n. 18947
Impegno del venditore ad eliminare i vizi – Accettazione del compratore – Effetti – In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 6-6-2017, n. 14005
Azione “di esatto adempimento” – Esclusione – Eccezioni – Impegno del venditore alla riparazione del bene – In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che il compratore non dispone – neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 13-11-2012, n. 19702