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Art. 1491 cc – Vizi della cosa venduta – Esclusione della garanzia

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Esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta

Articolo 1491 codice civile

Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.


 

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Giurisprudenza:

Acquisto autovettura usata – Alterazione del contachilometri – Accertamento dei vizi – Ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c., non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c.,, il quale non postula una particolare competenza tecnica, nè il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile (Secondo i giudici di legittimità, la Corte di appello ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita di un’autovettura usata era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-4-2022, n. 12606

 

Valutazione in concreto dei vizi – Onere di accertamento mediante l’ausilio di esperti od indagini tecniche – Esclusione – L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente, è tuttavia da escludere che l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-2-2020, n. 2756

 

Vizi facilmente riconoscibili – Accertamento d’ufficio della riconoscibilità del vizio – Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non di un’eccezione proponibile soltanto dalla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 24-9-2019, n. 23721

 

Compravendita di immobile – Difetti conseguenti alla vetustà dell’edificio o delle tecniche costruttive – In caso di vendita di un bene appartenente a un edificio condominiale di risalente costruzione, i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero al tempo di realizzazione delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall’art. 1490 c.c., essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell’art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest’ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’operatività della garanzia in questione tenuto conto, da un lato, dell’assenza di assicurazione, da parte del venditore, dell’inesistenza dei vizi poi riscontrati e, dall’altro, che il bene acquistato, edificato non recentemente e con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, si trovava in condizioni materiali tali che l’acquirente avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, onde riscontrare, se non i vizi in seguito manifestatisi, quanto meno le cause della loro … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-10-2017, n. 24343

 

Accertamento dei vizi – Incensurabilità in cassazione – L’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di un autoveicolo venduto come nuovo ma, in realtà, coinvolto, precedentemente alla compravendita, in un sinistro stradale, come emergente dalle anomalie riscontrate dall’acquirente il giorno successivo alla consegna, avvenuta in tarda serata e, perciò, con … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-12-2016, n. 24731

 

Conoscenza dei vizi – Requisiti – In materia di vendita, la conoscenza del vizio, che esclude la garanzia ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., si ha quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva del vizio nella sua manifestazione esteriore, ancorché egli non ne abbia individuato la causa. (Fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento dei danni, per le spese sostenute per imbiancatura, rifacimento dei pavimenti, consumi di energia elettrica e canoni di locazione di due autorimesse, subiti a causa di una perdita d’acqua determinata dal difettoso funzionamento idrico dell’appartamento acquistato dal … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-1-2013, n. 1258

 

Valutazione in concreto dei vizi – Onere di accertamento mediante l’ausilio di esperti od indagini tecniche – Esclusione – L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente, è tuttavia da escludere che l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-2-2012, n. 2981

 

Consegna della merce in un momento successivo a quello della conclusione del contratto – Nel contratto di compravendita, la norma dell’art. 1491 cod. civ. – secondo cui il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-4-2011, n. 8880

 

Consegna della merce in un momento successivo a quello della conclusione del contratto – In tema di compravendita, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 cod. civ., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-4-2009, n. 8192

 

Vendita di cosa futura – Il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall’art. 1490 cod. civ. a tutela del compratore, opera anche nell’ipotesi di vendita di cosa futura. — Cass. II, sent. 5202 del 7-3-2007

 

Conoscibilità del vizio – In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude il sorgere della garanzia cosicché l’acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 cod. civ.. Il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. — Cass. II, sent. 3644 del 16-2-2007

 

In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l’immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che l’aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo il diritto a far valere non la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma quelle di cui all’art. 1489 cod. civ. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall’art. 2922, primo comma, cod. civ.. Altrettanto vale con riferimento al caso in cui l’immobile espropriato sia gravato da un diritto personale (nella specie locazione), sottoposto dall’art. 1489 cod. civ. allo stesso trattamento dei diritti reali. — Cass. III, sent. 21384 del 4-11-2005

 

In un contratto di vendita, per il sorgere dell’obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall’acquirente, si richiede una specifica assicurazione sull’assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all’esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un contratto di somministrazione di latte in cui il somministrante aveva assunto l’obbligo di avvertire l’acquirente in caso di reperimento di latte inquinato da prodotti farmaceutici, e di mettere il latte inquinato in contenitori separati, aveva ritenuto che il non aver posto in essere nessuna delle due condotte costituisse una indiretta garanzia che il prodotto fornito fosse esente da vizi, escludendo l’applicabilità’ dell’art. 1491 cod. civ.). — Cass. II, sent. 18352 del 13-9-2004

 

In tema di vendita di animali, secondo le norme del codice Civile — applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali — la garanzia per vizi, dovuta dal venditore indipendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della loro presenza — è esclusa soltanto se, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l’animale ne era esente. Pertanto, qualora l’animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche. (L’acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l’animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l’attore non avesse assolto l’onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale — determinato da una malattia congenita — non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all’acquisto). — Cass. II, sent. 9330 del 17-5-2004

 

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un’imbarcazione usata), l’occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico — giuridico seguito dal giudice di merito. — Cass. II, sent. 5251 del 15-3-2004

 

In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l’immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che l’aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo non il diritto a far valere la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma a far valere le garanzie di cui all’art. 1489 cod. civ. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall’art. 2922, primo comma, cod. civ.. — Cass. III, sent. 7294 del 13-5-2003

 

In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio, rendendo non dovuta la relativa garanzia, esclude che l’acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l’art. 1494 cod. civ. gli attribuisce. Quando l’obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 cod. civ.) o di conoscenza o facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore (art. 1491 cod. civ.), non è neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni. — Cass. 1-12-2000, n. 15395

 

In tema di vendita, la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta che esclude la garanzia ex art. 1491 cod. civ., presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto, per cui la citata norma non opera quando, trattandosi di contratto concluso per mezzo di rappresentante, la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto. — Cass. 26-1-2000, n. 851

 

L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall’ultima parte dell’art. 1491 cod. civ., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, invece, nel caso in cui la consegna della merce (nella specie, partita di marmo risultata, alla posa in opera, con inaccettabili variazioni di colore rispetto al campione) sia stata successiva alla conclusione del contratto. — Cass. 30-5-95, n. 6073

 

La garanzia per vizi della cosa venduta, nell’ipotesi di vizi facilmente riconoscibili, opera solo in presenza di una affermazione diretta ed esplicita del venditore che la cosa è esente da vizi: tale garanzia, pertanto, non può farsi derivare dal comportamento tacito del venditore. — Cass. 9-10-79, n. 5242

 

Il principio secondo cui il requisito della riconoscibilità esclude la garanzia del venditore e posto dalla legge solo per la garanzia relativa ai vizi della cosa venduta (art. 1491 cod. civ.), mentre per la mancanza di qualità tale requisito non è neppure richiamato dall’art. 1497 cod. civ., il quale limita all’art. 1495 cod. civ. il riferimento alla normativa dettata dal codice in materia di vizi della cosa venduta. — Cass. 29-7-78, n. 3803

 

Poiché l’art. 1491 cod. civ. non parla affatto dell’apparenza o meno del vizio redibitorio, limitandosi soltanto a precisare che esso non deve essere riconoscibile, ne consegue che il vizio può essere apparente e ciononostante il compratore può non essere in grado di rendersene conto, mentre, se il vizio non è apparente o non è dato riconoscerlo al semplice esame della cosa, in tal caso non può parlarsi di vizio facilmente riconoscibile. — Cass. 28-6-69, n. 2361

 

L’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato di legittimità, per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti. — Cass. 24-7-68, n. 2678

 

Non richiede più, per l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, il requisito dell’apparenza, ma che il vizio sia facilmente riconoscibile, ciò che non ricorre quando il vizio non sia apparente e non sia dato riconoscerlo al semplice esame della cosa che il compratore possa compiere da se stesso. L’onere del compratore è quindi circoscritto alla semplice diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, e non rientra in tale onere l’uso di una diligenza di grado superiore, quale è quella di farsi assistere da persona particolarmente esperta per eseguire esami e saggi di natura tecnica. — Cass. 8-5-63, n. 1136

 

Il venditore il quale abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi è tenuto alla garanzia anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili pur se preventivamente ignorava — senza sua colpa — l’esistenza dei vizi stessi. La vendita per conto di chi spetta, alla quale può farsi ricorso solo nei casi di pericolo che la merce perisca o si deteriori, non è di ostacolo alla domanda di risoluzione della precedente vendita per vizi della cosa venduta, riferendosi l’art. 1492 cod. civ., che limita il diritto del compratore alla riduzione del prezzo, alla sola alienazione volontaria. — Cass. 30-3-51, n. 718