Articolo 1587 codice civile
Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia – Operatività – Conseguenze
L’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1587, n. 1, c.c., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-4-2022, n. 12384
Morosità – Debito di valuta – Rivalutazione monetaria – Danno da ritardo non coperto dagli interessi – Prova del maggior danno
L’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 8-7-2020, n. 14158
Omessa consegna del bene da parte del locatore – Obbligo del conduttore di pagare il canone – Esclusione
La mancata consegna dell’immobile locato da parte del locatore esclude l’obbligo del conduttore di pagare il canone, senza che assuma rilievo la facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva del bene o per la risoluzione del contratto. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-5-2020, n. 9666
Danni originati dall’immobile condotto in locazione
In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della “res locata”. Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del “fatto del terzo” ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-11-2019, n. 30729
Danni originati dall’immobile condotto in locazione
In tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile – che può essere costituito anche dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4-11-2019, n. 28228
Errore nella determinazione del canone a misura
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell’esecuzione del contratto, non legittima direttamente all’azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell’accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l’azione di annullamento e questa non trovi accoglimento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2019, n. 20321
Clausola obbligante il conduttore a farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati – Validità – Condizioni
La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8-3-2019, n. 6882
Diminuzione del godimento dell’immobile – Unilaterale riduzione del canone – Legittimità – Condizioni
In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell’adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto inadempimento, purchè essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Deve quindi escludersi la gravità dell’inadempimento del conduttore, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per fatto a lui imputabile, ove in tali evenienze egli abbia riportato danni e sia stato costretto all’esborso di somme al fine di rendere l’immobile utilizzabile per l’uso convenuto.(In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal locatore, che lamentava l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto correttamente sollevata l’eccezione di inadempimento da parte del conduttore, che aveva rifiutato il pagamento dei canoni, pur mantenendo la detenzione dell’immobile, anche in relazione ad un periodo in cui egli non aveva potuto esercitarvi la prevista attività di ristorazione). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-9-2017, n. 22039
Diminuzione del godimento dell’immobile – Unilaterale riduzione del canone – Legittimità – Condizioni
La sospensione totale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può prescindere dall’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l’inadempimento della parte locatrice, consistito nell’aver concesso in locazione abitativa locali destinati ad uso ufficio ed in precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse sismiche, nonché nell’aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato ad occupare l’immobile e si era rifiutato di consegnare le chiavi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-5-2017, n. 11783
In mancanza di prova dell’esistenza di patto contrario al disposto di cui all’art. 1282, secondo comma, cod. civ., sui debiti delle pubbliche amministrazioni per canoni di locazione sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dell’art. 1219 cod. civ., atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, la natura “querable” dell’obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora “ex re”, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3. — Cass. III, sent. 5066 del 3-3-2009
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, gli artt. 34, terzo comma, e 69, ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, pur attribuendo al conduttore il diritto di ritenzione dell’immobile fino al pagamento dell’indennità per l’avviamento commerciale, non comportano la proroga del rapporto locativo e non garantiscono, quindi, al conduttore la prosecuzione del rapporto stesso; peraltro, l’obbligazione del locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata, mantenendola in buono stato locativo, viene meno dopo la cessazione della locazione, per qualsiasi causa avvenuta. In tali casi il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire al locatore in quanto, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l’immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l’obbligazione di “dare il corrispettivo nei termini convenuti”, ai sensi dell’art. 1587, n. 2, cod. civ., bensì quella di risarcire un danno da mora, da quantificare in relazione al periodo di effettiva occupazione. — Cass. III, sent. 24996 del 10-10-2008
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, una volta introdotta — sia con le forme speciali del procedimento per convalida sia con quelle ordinarie — l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di pagamento del canone, retroagendo l’effetto risolutivo del rapporto contrattuale al momento della litispendenza, il diritto potestativo di recedere dal contratto può essere esercitato da parte del conduttore anche durante la pendenza del giudizio ma, essendo il recesso destinato a produrre, ove legittimo, l’effetto di cessazione del contratto al momento in cui è per convenzione o per legge efficace e, quindi, in un momento successivo a quello in cui dovrebbero prodursi gli effetti dell’azione di risoluzione proposta, la sua concreta idoneità a determinare la cessazione del rapporto dipende dall’eventuale rigetto della domanda di risoluzione ma non può produrre alcun effetto sulla fondatezza di essa e sulla prosecuzione del relativo giudizio. — Cass. III, sent. 8071 del 28-3-2008
In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio «inadimplenti non est adimplendum», la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S. C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di appello aveva limitato il periodo di inutilizzabilità dell’immobile locato — con conseguente esonero del conduttore dal pagamento dei canoni della locazione e degli accessori — a quello di effettiva inagibilità dei locali, danneggiati dall’acqua utilizzata per spegnere un incendio sviluppatosi nel condominio). — Cass. III, sent. 261 del 10-1-2008
Il pignoramento dell’immobile locato costituisce, in analogia alle situazioni che si verificano in tema di disciplina della liberazione e della cessione dei canoni ai sensi dell’art. 1605 cod. civ., mezzo di pubblicità e, quindi, formalità idonea a mettere il locatore proprietario in grado di conoscere il soggetto cui il canone deve essere corrisposto da tale momento; tale scopo il pignoramento non può tuttavia adempiere nei confronti del conduttore, i cui canoni siano stati ceduti, non dovendo essere effettuata al conduttore la notificazione del pignoramento. Ne consegue che, ai fini dell’inopponibilità delle cessioni dei canoni con effetti nei confronti del conduttore, a costui deve essere data notizia dell’avvenuto pignoramento e dell’intervento nel processo esecutivo del creditore ipotecario, affinché anche per il conduttore sussista l’obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a riceverli ai sensi del quarto comma dell’art. 2812 cod. civ.. — Cass. III, sent. 18194 del 28-8-2007
In tema di locazione, la mancata autorizzazione ai lavori necessari per destinare l’immobile all’uso previsto nel contratto non rende di per sé invalido quest’ultimo, con la conseguenza che è dovuto il pagamento del canone da parte del conduttore, se tale condizione era nota alla medesima parte contraente che ne assumeva il relativo onere al momento di concludere il contratto. (Nella specie è stata esclusa la mala fede del locatario, durante le trattative ed alla stipula del contratto, per avere affittato un locale inidoneo — tettoia di copertura di campi di bocce privi di impianti igienici — alla utilizzazione convenuta — palestra di danza -, perché il conduttore aveva assunto l’onere di chiedere la autorizzazione prima di compiere la ristrutturazione e avrebbe potuto recedere dal contratto se il comune, come avvenuto, l’avesse negata). — Cass. III, sent. 13076 del 5-6-2007
L’art. 1587, n. 1, cod. civ., nel sancire l’obbligo del conduttore di servirsi della cosa locata per l’uso determinato in contratto, implica che il diritto di godimento non è illimitato, ma va esercitato entro l’ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano in modo espresso dalle condizioni pattizie o che, comunque, si desumono, anche in modo indiretto, dalle circostanze esistenti al momento della stipula della convenzione contrattuale. Sulla scorta dell’identificazione del suddetto obbligo si evince che la violazione dello stesso, ovvero l’abuso del conduttore nel godimento del bene locato, non postula necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali, con conseguente alterazione degli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario, potendo l’abuso in questione sostanziarsi in innovazioni e modifiche strutturali che non incidano direttamente sulla cosa locata in sé, ma si traducano, in ogni caso, in condotte abusive e lesive di concreti interessi del locatore, idonee ad alterare l’equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore stesso, con conseguente configurabilità di una gravità dell’inadempimento del conduttore in ordine al predetto obbligo e la correlata legittimità della declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto locatizio. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito dichiarativa della risoluzione di un contratto di locazione avente ad oggetto una malga di proprietà della locatrice, che aveva rilevato la sussistenza dell’importanza dell’inadempimento della conduttrice nella condotta della stessa, che aveva proceduto all’installazione di una base di cemento con erezione di un’antenna alta 25 mt. e con interramento del cavo necessario allo zoccolo di nuova costruzione, determinando la rovina del manto erboso circostante, così procedendo ad un’utilizzazione del terreno assolutamente preclusa e realizzando, perciò, un fatto abusivo in grado di alterare il descritto equilibrio a svantaggio della locatrice). — Cass. III, sent. 10838 del 11-5-2007
In materia di contratto di locazione, l’obbligo di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto o desumibile da altre circostanze e l’obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma non possono legittimare una azione dopo la riconsegna dell’immobile per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile realizzate dal conduttore nel corso della locazione. — Cass. III, sent. 10562 del 9-5-2007
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria — ai fini della decorrenza degli interessi — la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore. — Cass. III, sent. 5836 del 13-3-2007
Il principio secondo cui l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l’inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. — Cass. III, sent. 5328 del 8-3-2007
In tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge. — Cass. III, sent. 831 del 16-1-2007
In materia di locazioni abitative, la pattuizione del canone in deroga a quella stabilita dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, prevista dall’art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, era valida, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, alla condizione legale di essere contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenisse inefficace per giusta causa, quale l’intenzione del locatore di adibire l’immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una delle attività indicate nell’art. 27 o di eseguirvi le opere indicate nell’art. 59 della stessa legge n. 392 del 1978. — Cass. III, sent. 638 del 15-1-2007
Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile. — Cass. III, sent. 25136 del 27-11-2006
Il conduttore di un’immobile, ai sensi dell’articolo 1587 cod. civ., viola l’obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa locata non soltanto quando rechi danni materiali alla stessa, ma anche quando agisca in modo tale da ledere l’interesse del locatore alla conservazione del suo valore locativo. In particolare, il comportamento del conduttore che consenta l’esercizio del meretricio nell’immobile locato ad uso albergo, anche se riveste carattere di illecito penale, può assurgere a causa determinante della risoluzione del contratto se si concreti in una violazione dell’articolo 1587 cod. civ. e, cioè, in un abuso della «res» locata che in qualche modo la pregiudichi. (Nella specie, la S.C., sulla base dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito perché questa, avendo ravvisato inadempimento del conduttore per essere l’albergo destinato all’esercizio del meretricio, lo aveva ritenuto di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, affermando genericamentre che «ogni ulteriore considerazione pare superflua anche in ordine al pregiudizio che ne conseguiva per le proprietarie a seguito della diffusione di tali notizie»).— Cass. III, sent. 24206 del 14-11-2006
In materia di locazioni abitative, la pattuizione del canone, in deroga a quello stabilito dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, prevista dall’art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359, è valida, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, alla condizione di esser contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con speculare obbligo del locatore di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenga inefficace per giusta causa, quale l’intenzione del locatore di adibire l’immobile ad abitazione propria o di congiunti, o di esercitarvi una delle attività indicate nell’art. 27 o di eseguirvi le opere indicate nell’art. 59 legge 392/1978. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la nullità della clausola derogativa del canone equo in una locazione stipulata per la durata di due anni più due non rinnovabili). — Cass. III, sent. 21243 del 29-9-2006
Al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (Nella specie, il conduttore, dopo che l’immobile era stato lesionato dalla caduta di un albero sul tetto, aveva continuato a utilizzarlo mantenendovi i mobili e ad altri oggetti nelle stanze non danneggiate dal sinistro). — Cass. III, sent. 13133 del 1-6-2006
Poiché, ai sensi dell’accordo internazionale di Washington concluso il 31 ottobre 1950 (recepito nello Stato italiano con la legge 9 gennaio 1951, n. 11), i privilegi e l’immunità dalla giurisdizione italiana sono accordati ai soggetti del vertice dell’organizzazione della F.A.O. e ai funzionari di concetto appositamente individuati dello stesso Ente internazionale con riferimento all’ambito della loro attività connessa con i poteri di supremazia della medesima Organizzazione e con i relativi fini istituzionali, il godimento in regime di locazione in Italia di un immobile da parte di un funzionario della F.A.O., per abitarlo o per destinarlo ad altro suo uso diretto, integra un fatto che si colloca al di fuori della suddetta attività istituzionale e funzionale della F.A.O. stessa, sicché per le controversie (di pagamento per morosità, nella specie) insorgenti dal relativo contratto di diritto privato deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano. — Cass. Sez. Un., sent. 13024 del 1-6-2006
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l’art. 1588 cod. civ. (applicabile anche all’affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell’affitto, che della locazione è una «species») onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, cod. civ.), il quale non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato. — Cass. I, sent. 11005 del 12-5-2006
Il giudice non ha il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del termine di grazia concesso al conduttore ai sensi dell’art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, per sanare la morosità, costituisca inadempimento grave, né se il ritardo dipenda dal debitore o da un terzo di cui egli si sia avvalso per adempiere (come nel caso di trasmissione della somma dovuta tramite assegno spedito a mezzo del servizio postale nel termine, ma pervenuto qualche giorno dopo), perché da un lato egli ha soltanto la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore; dall’altro, l’obbligazione di pagamento del canone, in mancanza di diversa pattuizione, deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, e perciò il rischio di ritardo o mancata ricezione resta a carico del debitore, perché attiene alla fase preparatoria del pagamento. — Cass. III, sent. 9370 del 21-4-2006
In tema di locazione di immobili, con riferimento all’inadempimento del conduttore al pagamento del canone, l’articolo 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392 il quale stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento, che come tale non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell’inadempimento; tale criterio trova applicazione solo alle locazioni ad uso abitativo e non a quello ad uso diverso da quello abitativo. Ciò anche quando si tratti di morosità relativa agli onere accessori. — Cass. III, sent. 8628 del 12-4-2006
Non si configura litispendenza — per esserne diversi sia il «petitum» che la «causa petendi» — tra la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo sul presupposto della perdurante vigenza del contratto tacitamente rinnovatosi e quella successiva di condanna al pagamento del corrispettivo, relativamente allo stesso periodo, richiesto ai sensi dell’art. 1591 cod. civ. per mora nella riconsegna dell’immobile, fondata sull’asserito avvenuto esaurimento della validità del rapporto precedente. In virtù della diversità delle domande per oggetto e per titolo, è da escludersi, conseguentemente, che il giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto pronunciata con riguardo alla prima domanda determini preclusione alla proposizione della seconda. — Cass. III, sent. 8612 del 12-4-2006
In tema di locazione d’immobili ad uso diverso da abitazione, diversamente che per le autorizzazioni amministrative (come l’iscrizione alla Camera di commercio) ovvero di quelle di pubblica sicurezza necessarie all’esercizio di specifiche attività (o per poter adibire i locali a pubblici spettacoli), incombe — salvo patto contrario — sul locatore l’obbligo di curare l’ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici — richiedenti l’accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell’edificio, attestante l’idoneità dell’immobile ad essere «abitato» e più generalmente ad essere frequentato dalle persone fisiche —, la cui mancanza determina non già la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto o per «aliud pro alio», bensì una situazione d’inadempimento, in ragione dell’iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l’interesse del conduttore, che, in quanto nota alle parti, non preclude la negoziazione dell’immobile, ma, ove l’inadempimento divenga definitivo per essere il relativo rilascio definitivamente negato, consente il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno. — Cass. III, sent. 8409 del 11-4-2006
L’invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell’art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto. — Cass. III, sent. 5447 del 14-3-2006
L’obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall’art. 1591 cod. civ., a carico del conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata, presuppone la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli, la cui prova incombe al locatore, tenuto a dimostrare l’esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto e di concreti propositi di utilizzazione. Il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire, poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l’immobile dopo la cessazione del contratto non adempie all’obbligazione di «dare il corrispettivo nei termini convenuti» (ai sensi dell’art. 1587, n. 2, cod. civ.), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo ad un’obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale. Ne consegue che, vertendosi in tema di risarcimento del danno, ed essendo il risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l’importo dovuto dall’occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione. — Cass. III, sent. 2525 del 7-2-2006
L’invio di un vaglia postale per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se esso non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata (nella specie, per oltre un anno anteriormente al periodo in cui era sorta contestazione) accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del locatore, quale creditore, ai sensi dell’art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta, con la conseguenza che tale comportamento del creditore esclude lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la sua mora, idonea a consentire la risoluzione del contratto. — Cass. III, sent. 1226 del 23-1-2006
In tema di locazioni, la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell’intimazione di sfratto per morosità, non è ostativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1453 cod. civ., all’accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell’ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua successivamente al pagamento dei canoni scaduti da parte dell’intimato. — Cass. III, sent. 24460 del 18-11-2005
In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell’inadempimento — riservata al giudice di merito — deve ritenersi implicita ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, nella quale, in applicazione del richiamato principio ed in relazione ad una locazione ad uso commerciale, era stato considerato di non scarsa importanza l’inadempimento del conduttore che, sebbene il contratto prevedesse il pagamento anticipato del canone mensile, aveva corrisposto il pagamento di due mensilità solo successivamente alla notificazione dell’intimazione di sfratto, mentre in precedenza aveva consegnato al locatore un assegno non andato a buon fine, circostanza questa che non poteva trovare alcuna giustificazione nell’asserita convinzione del conduttore-ricorrente che la banca lo avrebbe pagato ugualmente). — Cass. III, sent. 24460 del 18-11-2005
Il principio secondo cui l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l’inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso della cosa in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore.(Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito impugnata, ha rilevato la congruità e la logicità della relativa motivazione con la quale, al di là della mancata prova da parte del locatore circa l’assunta diminuzione patrimoniale subita, era rimasto incontestato che l’immobile, dopo il suo rilascio da parte del conduttore convenuto, era stato locato ad un istituto bancario, che, per adattare i locali alle proprie esigenze, aveva proceduto ad un’integrale ristrutturazione degli stessi, anche con parziali demolizioni, senza che, peraltro, fosse rimasto provato che il locatore avesse locato l’immobile al nuovo conduttore ad un prezzo inferiore a quello altrimenti esigibile, per effetto dell’assunta situazione di degrado in cui versava l’immobile stesso). — Cass. III, sent. 23086 del 16-11-2005
In tema di locazione, la destinazione dell’immobile ad un uso particolare (nella specie, deposito di materiali infiammabili) può accentuare l’obbligazione di diligenza del buon padre di famiglia, posta a carico del conduttore dall’art. 1587 cod. civ., ma non vale ad esonerarlo dalla responsabilità scaturente dall’art. 1588 o ad attenuarla, mentre la presunzione di colpa stabilita da tale disposizione in relazione alla perdita o al deterioramento derivante da incendio può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell’incendio, individuata in modo preciso e concreto, non è imputabile al conduttore medesimo. — Cass. III, sent. 15818 del 28-7-2005
L’invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non produce efficacia liberatoria qualora non venga accettato dal locatore-creditore, sia perché, ai sensi dell’art. 1277 cod. civ., i debiti pecuniari si estinguono soltanto con moneta avente corso legale nello Stato, sia perché tali debiti devono essere adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l’invio del titolo comporta la sostituzione del predetto domicilio con la sede dell’ufficio postale presso il quale il vaglia è convertibile in denaro contante. L’efficacia liberatoria di questa modalità di pagamento è condizionata al consenso del creditore, che può manifestarsi anche in forma tacita, per atti concludenti, che devono, però, sostanziarsi in una pregressa e prolungata accettazione di tale modalità di corresponsione del canone. — Cass. III, sent. 15202 del 19-7-2005
In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio «inadimplenti non est adimplendum», la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti (nella specie, asserita interclusione dell’immobile protratta per due anni a causa di opere stradali), non può sospendere l’intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all’entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell’art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse. — Cass. III, sent. 14739 del 13-7-2005
Il d.P.R. 30 settembre 1972,n.1270, istitutivo (tra gli altri) del Convitto presso l’Istituto professionale per l’agricoltura di Modica, nel dichiarare applicabile, per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, la disposizione dell’art. 91 lett. f) del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ( per quanto riguarda la fattispecie in esame nel testo precedente all’abrogazione dell’art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990,n. 142, salvo quanto previsto dall’art. 59, comma 2, della stessa l. 8 giugno 1990,n.142, successivamente abrogato, con l’intero provvedimento, dall’art. 274, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 200, n.267) pone obbligatoriamente a carico del Comune la somministrazione e manutenzione dei locali destinati al menzionato Convitto. — Cass. III, sent. 14308 del 7-7-2005
In tema di locazione di immobili urbani, l’obbligo di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando non si tratta di opere di piccola manutenzione, grava sul locatore; pertanto questi non può pretendere, nel corso della locazione, il rimborso delle spese per la manutenzione delle parti dell’immobile logorate dal normale uso, né tantomeno, al termine della locazione, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova, almeno indiziaria, dello scorretto uso della cosa da parte del conduttore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva addebitato alla errata installazione di un forno elettrico in luogo di un preesistente forno a legna sia il degrado prodotto della umidità ascendente accumulatasi nelle pareti e nel controsoffitto, sia quello dei pavimenti, in parte rimossi per l’installazione del predetto forno). — Cass. III, sent. 14305 del 7-7-2005
In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, la disposizione del secondo comma dell’art. 1590 cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell’immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, si applica a tutte le locazioni, qualunque ne sia la durata, imponendo al conduttore, per vincere la presunzione suddetta, l’onere di provare rigorosamente che le condizioni dell’immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall’incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile stesso. — Cass. III, sent. 14305 del 7-7-2005
Anche all’esito dell’introduzione della nuova disciplina delle locazioni abitative ad opera della legge n. 431 del 1998, la disposizione contenuta nell’art. 5 della legge n. 392 del 1978, che ha predeterminato la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, trova applicazione esclusivamente per le locazioni ad uso di abitazione, e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall’abitazione, come si desume: a) dalla collocazione testuale della norma nell’ambito del Capo I («Locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione») del Titolo I («Del contratto di locazione») della suindicata legge n. 392 dl 1978, mentre le locazioni ad uso diverso da abitazione sono disciplinate al Capo II del medesimo Titolo I; b) dall’essere i due diversi tipi contrattuali a loro volta distinti in sottotipi, con differente disciplina in ragione dei differenti interessi tutelati; c) dal non risultare il suindicato art. 5 indicato nell’art. 41 tra quelli applicabili alle locazioni ad uso diverso da abitazione; d) dal non essere stata la norma in questione, diversamente da numerose altre, espressamente abrogata dalla citata legge n. 431 del 1998; e) dal non potersi l’applicazione estensiva dell’art. 5 farsi discendere dalla parziale liberalizzazione del canone di locazione introdotta dalla detta legge n. 431 del 1998 per le locazioni ad uso abitativo. — Cass. III, sent. 12321 del 10-6-2005
Costituisce grave inadempimento del conduttore — per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall’art. 1587 n. 2 cod. civ. — la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell’obbligo contrattuale di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio. — Cass. III, sent. 11603 del 31-5-2005
L’offerta non formale può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto ed esatto adempimento, con conseguente esclusione della mora ai sensi dell’art. 1220 cod. civ. (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in tema di riconsegna dell’immobile detenuto, aveva ritenuto che la messa a disposizione delle chiavi dello stesso integrasse gli estremi dell’offerta informale seria, con conseguente irrilevanza della mancata redazione di un processo verbale di deposito delle chiavi). — Cass. III, sent. 10184 del 16-5-2005
Il conduttore d’immobile destinato ad uso non abitativo non ha di regola l’obbligo di usare il bene locato ad eccezione dei casi in cui il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene il cui uso sia necessario alla sua conservazione, ovvero quando il prolungato non uso potrebbe provocare un deprezzamento del valore di mercato del bene locato (sia ai fini della locazione, sia ai fini della vendita del diritto di proprietà, sia con riferimento ad altri possibili usi). Nelle suddette ipotesi, come in quella in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio tra le parti nel sinallagma contrattuale, il giudice di merito deve valutare il non uso della cosa locata posto a base della domanda di risoluzione contrattuale, non ai sensi dell’art. 80 legge equo canone, che contempla il caso d’unilaterale mutamento d’uso dell’immobile locato, bensì alla stregua dei criteri generali in tema d’inadempimento contrattuale, per stabilire se e in che limiti questo sussista (ed in particolare, qualora sussista, quale importanza rivesta ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.). — Cass. III, sent. 4753 del 4-3-2005
In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell’adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che, se il conduttore ha continuato a godere dell’immobile sebbene non pienamente a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, non è giustificabile a norma dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ., il rifiuto di prestare l’intero canone, potendo però giustificarsi una riduzione dello stesso che sia proporzionata all’entità del mancato godimento, in analogia a quanto previsto dall’art. 1584 cod. civ.. — Cass. III, sent. 2855 del 11-2-2005
La colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l’uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell’ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione. (Nella specie, relativa a canoni di locazione, la S.C. ha però cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice, ritenendo che la mancata accettazione di due canoni di locazione da parte dei locatori comportasse anche il rifiuto dei successivi, peraltro non offerti, e quindi un comportamento colpevole di costoro e la non colpevolezza dell’inadempimento della conduttrice). — Cass. III, sent. 2853 del 11-2-2005
Ai fini della risoluzione del contratto, l’inadempimento che consista nella violazione di una clausola contrattuale non esime il giudice dalla valutazione concreta dell’importanza dell’inadempimento dell’obbligato, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, secondo il disposto dell’art. 1455 cod. civ. (Nella specie, attinente alla risoluzione di un contratto di affitto di azienda a causa della realizzazione — tramite opera edile abusiva di innovazione senza il consenso scritto del concedente, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che si era limitata a rilevare la violazione della relativa clausola senza valutare se vi fosse stata alterazione dell’equilibrio giuridico ed economico del contratto, anche in considerazione del fatto che trattavasi di tettoia rimossa all’insorgere della questione e che inesattamente il giudice di merito aveva ritenuto che il proprietario sarebbe stato esposto a sanzione penale, atteso che la giurisprudenza della cassazione penale esclude l’automatica responsabilità del proprietario per costruzioni abusive, soprattutto in caso di realizzazione effettuata dal conduttore sull’immobile locato o oggetto di affitto di azienda). — Cass. III, sent. 166 del 5-1-2005
Il pagamento del canone mediante assegno bancario inviato per posta può avere efficacia liberatoria per il conduttore se tale modalità è prevista dal contratto o accettata dal locatore. L’assegno però deve pervenire al domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, cod. civ.) entro il termine stabilito per il pagamento, rimanendo a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall’utilizzazione del servizio postale. — Cass. III, sent. 23695 del 21-12-2004
In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato indici della gravità dell’inadempimento di un contratto di locazione l’abbattimento di tutte le pareti interne dell’immobile e la sublocazione dei locali, attività poste in essere dal conduttore benché espressamente vietate dal contratto). — Cass. III, sent. 19652 del 1-10-2004
In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. — Cass. III, sent. 10485 del 1-6-2004
L’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1587 n. 1 cod. civ., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di cui all’art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente. Ne consegue che nel caso di cessione del contratto di locazione, l’obbligo del risarcimento del danno sorge in capo a chi, cedente o cessionario, era conduttore al momento in cui il danno stesso si è verificato, se questi non prova che il deterioramento è accaduto per causa a lui non imputabile, salva la responsabilità solidale di entrambi nei confronti del locatore. — Cass. III, sent. 10485 del 1-6-2004
E solo alla riconsegna dell’immobile al sequestratario nominato ai sensi dell’art. 1216 cod. civ. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore (nel caso, conduttore), in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti (nel caso, pagamento degli oneri accessori) dalla perdurante conduzione dell’immobile locato. — Cass. III, sent. 7982 del 27-4-2004
In tema di locazione di immobile urbano, l’accettazione da parte del locatore della anticipata riconsegna dell’immobile locato con la riserva di ottenere il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del contratto non fa venir meno per il conduttore che esercita il recesso senza il rispetto del previsto termine di preavviso (nel caso, sei mesi) l’obbligo di pagare il canone per tutto tale periodo, ovvero fino al momento in cui l’immobile medesimo venga locato a terzi. — Cass. III, sent. 5841 del 24-3-2004