Codice Civile
Sublocazione
Articolo 1595 codice civile
Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore , e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
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Giurisprudenza:
Esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo – Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’art. 1595, comma 3, c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-3-2022, n. 9899
Opposizione all’esecuzione – Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore – che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all’emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto – fosse comunque “ab origine” infondato). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-3-2022, n. 9899
Rapporti tra il locatore e il subconduttore – Effetti della risoluzione – L’art. 1595, comma 3, cod. civ., che permette l’esplicazione degli effetti della risoluzione del contratto di locazione, anche nei confronti del sub-conduttore, opera indipendentemente dal fatto che la durata del contratto di sublocazione sia stata programmata dalle parti (o prorogata per legge) in modo da durare oltre la data di cessazione del contratto di locazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-4-2020, n. 8115
Modificazione del contenuto del contratto di sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile – Nel contratto di sublocazione, l’art. 1595 c.c. non prevede che il locatore ed il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto di un contratto di sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile, essendo l’effetto del contratto locatizio sul subconduttore circoscritto dal citato art. 1595 c.c. che, in nessuno dei suoi commi, conferisce al contratto principale un globale effetto di governo sul contratto collegato. Ne discende che qualora ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che il locatore e il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto – nella specie la durata – del contratto di sublocazione avente per oggetto lo stesso immobile del principale contratto di locazione). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-3-2018, n. 6390
Domanda di pagamento di canoni di locazione azionata in sede monitoria dalla sublocatrice verso la subconduttrice ed azione revocatoria fallimentare riguardante il rapporto locatizio principale – L’azione proposta, in via monitoria, dalla sublocatrice per il pagamento di canoni dovutile dalla subconduttrice e quella revocatoria fallimentare avente ad oggetto il contratto principale di locazione (nonché quello di sublocazione), vertendo su rapporti negoziali distinti per soggetti e cause, e non consentendo, di per sé, la previsione di cui all’art. 1595, terzo comma, cod. civ. di ravvisare tra le stesse un rapporto di pregiudizialità logico giuridica, non sono tra loro in relazione di continenza, ricorrendo quest’ultima quando due controversie, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di “causae petendi”, ma differenza quantitativa di “petitum”, o qualora le domande in esse prospettate siano interdipendenti (perché contrapposte, o in relazione di alternatività o di pregiudizialità), sempre che, però, abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale, solo in tal caso potendo ritenersi che la decisione dell’una interferisce giuridicamente su quella dell’altra. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 31-10-2013, n. 24668
Idrocarburi – Affidamento ad un terzo, da parte del concessionario, della gestione e dell’impianto di distribuzione di carburante per uso di autotrazione – Scadenza del primo contratto – Effetti – In tema di affidamento ad un terzo, da parte del concessionario, della gestione e dell’impianto di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il sistema delineato dall’art. 16, ottavo e nono comma, del d.l. n. 745 del 1970 (convertito nella legge n. 1034 del 1970) e dall’art. 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 (recante norme per l’esecuzione del citato art. 16), nel prevedere che il concessionario non può pretendere un compenso specifico per l’uso degli apparecchi in aggiunta a quello che gli deriva dall’accordo di somministrazione del carburante che normalmente si accompagna a detta cessione, da un lato esclude l’esistenza di un divieto assoluto di cessione della concessione, consentita invece a determinate condizioni (trasferimento di proprietà dell’impianto e consenso della p.a.), e dall’altro non commina espressamente la nullità di un contratto di affidamento difforme da quelli ivi previsti, sempre che sia idoneo ad assicurare il servizio ed a soddisfare il relativo fabbisogno collettivo; ne consegue che, ove siano stati pattuiti la cessione a titolo gratuito dell’impianto di distribuzione tra il concessionario ed un terzo (sulla base di due successivi contratti) ed un ulteriore subcomodato tra quest’ultimo ed altro utilizzatore finale, secondo un collegamento a contestuali contratti di sovvenzionamento del carburante, la risoluzione del primo rapporto determina in capo all’originario concedente il diritto al rilascio dell’impianto alla scadenza del secondo contratto e nei confronti dell’utilizzatore, da considerarsi subcomodatario, con applicazione del principio generale di cui all’art.1595 cod. civ., previsto per la sublocazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-9-2008, n. 23853
Titolo esecutivo nei confronti del conduttore – Efficacia nei confronti del subconduttore – Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. D’altro canto, il terzo detentore dell’immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l’ immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell’ art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-4-2006, n. 9964
Debiti del subconduttore verso il sublocatore e di quest’ultimo verso il locatore – Compensazione legale – La sublocazione – pur costituendo un caso di collegamento negoziale finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi tra due contratti, legislativamente fissato (e perciò tipico), e comportante dipendenza unilaterale del contratto derivato da quello fondamentale – conserva pur sempre la propria causa, ragion per cui tra i debiti del subconduttore verso il sublocatore e quelli di quest’ultimo verso il locatore concernenti il canone opera la compensazione legale e non si fa luogo a semplice accertamento delle rispettive posizioni attive e passive. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-1-2006, n. 260
Titolo esecutivo nei confronti del conduttore – Efficacia nei confronti del subconduttore – Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l’immobile presuppone quello del conduttore, ovvero, nell’ipotesi di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, ai sensi dell’art. 1599 cod. civ., se il titolo, pur proveniente dal proprietario alienante originario locatore, non risulti opponibile all’acquirente perché privo di data certa anteriore all’alienazione della “res locata”. Ne consegue che è irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell’intrapresa esecuzione solo nel momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, potendo comunque il terzo contro il quale l’esecuzione di fatto si svolge proporre opposizione all’esecuzione (art. 615, cod. proc. civ.), provando a detenere l’immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-4-2005, n. 9024