Articolo 1655 codice civile
Appalto – Nozione
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Giurisprudenza:
Risoluzione del contratto – Effetto retroattivo – L’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall’art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-2-2022, n. 4225
Determinazione dell’oggetto – In tema di appalto, per la determinazione dell’oggetto, non è necessario che l’opera sia specificata in tutti i suoi particolari, ma è sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Ne consegue che eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullità, quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione dell’opera e non ne impediscano l’agevole individuazione, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva ed alle cd. regole d’arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l’opera è destinata. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 8 gennaio 2020, n. 133
Appalto per interventi di ricostruzione e di immobili a seguito di eventi sismici – Danni derivanti da omessa, parziale o carente iattazione – In tema di appalto per interventi di ricostruzione e di immobili a seguito di eventi sismici, per i danni derivanti da omessa, parziale o carente riattazione, è configurabile la responsabilità, non solo dell’appaltatore, ma anche dell’amministrazione committente, alla luce degli obblighi sulla medesima incombenti con riferimento alla fase iniziale di progettazione dei lavori, a quelle successive dell’esecuzione e dell’ultimazione delle opere appaltate e a quella finale dell’accertamento della conformità delle opere stesse a quelle progettate con conseguente loro collaudo. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32991
Contratto misto – Disciplina giuridica applicabile – In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di “banqueting” per l’organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell’appalto di servizi, aveva accolto l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell’art. 1667, comma 2, c.c.). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26485
Appalto e somministrazione – Elementi distintivi – Ciò che contraddistingue l’appalto dalla somministrazione è l’oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l’attività di fare sia strumentale rispetto all’erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l’obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell’hardware, con conseguente inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18179
Appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera – Presupposti di liceità – L’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all’esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull’autonomia dell’appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell’esercizio del potere disciplinare). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15557
Appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente – Concessione edilizia rilasciata dopo la stipulazione del contratto di appalto e dopo l’inizio dei lavori ma prima della loro ultimazione – In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l’inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell’opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell’appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l’appunto, con il completamento dell’opera in virtù di accessione, ex art. 934 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11883
Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative – Requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore – In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto genuino un appalto concernente la gestione e l’assistenza tecnica di archivi informatici, affermando che, in una tale ipotesi, caratterizzata da una bassa intensità organizzativa, gli strumenti e le macchine forniti dall’appaltante non costituiscono il mezzo attraverso il quale il servizio viene reso, ma, piuttosto, l’oggetto sul quale l’attività appaltata si esercita, sì da risultare predominante la mera organizzazione dei dipendenti). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30694
Differenziazione tra vendita ed appalto – Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell’immobile). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 marzo 2018, n. 5935