Articolo 1670 codice civile
Responsabilità dei subappaltatori
L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Giurisprudenza:
L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-10-2020, n. 23071
In tema di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore, l’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e che prima di tale formale denuncia non dispone di un interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi o non denunciarli. Corte d’Appello di Milano, Sezione 4, Sentenza 15-7-2020, n. 1831
L’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall’appaltatore o da suo incaricato e non già “aliunde” come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-10-2018, n. 24717
L’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest’ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 1670 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 18-12-2014, n. 26686
In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di sindaco, l’ art. 63, comma primo, n. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco chi, come “titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento” “ha parte, direttamente o indirettamente”, in appalti nell’interesse del comune, è applicabile anche all’eletto che, rivestendo una delle qualità indicate nella succitata norma, abbia prestato la propria attività come subappaltatore nell’ambito di un contratto di appalto stipulato dal comune, se, al momento della elezioni, non sia ancora intervenuta l’approvazione del collaudo finale da parte del comune committente, o comunque, interessato al contratto; infatti, è solo con tale atto che il committente accetta definitivamente l’opera o i lavori eseguiti, anche per la parte di competenza del subappaltatore, tenuto conto che questi, nel caso di collaudo negativo, potrebbe essere esposto all’azione di regresso ex art. 1670 cod. civ., (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la redazione del verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’appaltatore, non è idonea a far ritenere esaurito il rapporto e, quindi, insussistente la causa di incompatibilità). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 8-8-2003, n. 11959