Articolo 1671 codice civile
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Giurisprudenza:
Corrispettivo previsto per l’esercizio della facoltà del recesso – La domanda dell’appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l’esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell’art. 1373 c.c. presuppone l’esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l’avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello “ius poenitendi”, di una somma (“multa poenitentialis”) integrante un debito di valuta e non di valore; diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall’art.1671 c.c., la quale presuppone l’esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 7 marzo 2018, n. 5368
Appalto – Recesso unilaterale del committente dal contratto – Indennizzo all’appaltatore – In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ex articolo 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l’interruzione dell’appalto non abbia impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli abbia procurato vantaggi diversi. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 novembre 2017, n. 28402 (conforme Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 aprile 2017, n. 8853)
Importanza e gravità dell’inadempimento dell’appaltatore – In tema di appalto, nel caso di recesso del committente – sia per l’ipotesi di recesso legale di cui all’art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, sia per l’ipotesi di recesso convenzionale, ex art.1373 c.c. – il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall’appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2130
Costruzione su demanio marittimo senza autorizzazione – Insussistenza del diritto dell’appaltatore al corrispettivo pattuito o all’indennizzo ex art. 1671 cod. civ. – Il contratto di appalto per la costruzione di un’opera che comporti l’abusiva occupazione di spazio demaniale è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative del codice della navigazione, sicché, non producendo “ab origine” gli effetti suoi propri, né essendo suscettibile di convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ., l’appaltatore non può pretendere il pagamento del corrispettivo pattuito, né dell’indennizzo ex art. 1671 cod. civ., irrilevante rivelandosi, altresì, l’ignoranza di tale abusiva occupazione atteso che, nei reati contravvenzionali, la buona fede dell’agente idonea ad escludere l’elemento soggettivo va ricercata in un fattore positivo esterno, che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, e non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 settembre 2013, n. 21475
Determinazione dell’indennizzo del mancato guadagno dovuto all’appaltatore – Onere della prova – In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 6 giugno 2012, n. 9132
Subappalto – Consapevolezza o consenso del committente – Effetti – In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l’esperimento dell’azione per il pagamento dell’indennizzo spettante all’appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all’art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest’ultima natura contrattuale. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 agosto 2011, n. 16917
Azione di accertamento del recesso ed azione di inadempimento – Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall’art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa; ne consegue che la domanda giudiziale con la quale l’appaltatore chieda l’accertamento di tale recesso si fonda su presupposti diversi da quelli posti a base dell’azione con cui il medesimo deduca l’inadempimento del committente, giacchè quest’ultima domanda implica un’indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 maggio 2011, n. 9645
Domanda di risoluzione per inadempimento e di accertamento dell’esercizio del recesso – Nei contratti a prestazione continuata o periodica (nella specie, l’appalto), la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell’esercizio del recesso, distinguendosene per “causa petendi” e “petitum”, atteso che, mirando la prima a una pronuncia di carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione al momento dell’inadempimento ed essendo fondata sulla commissione di un illecito (mentre, l’altra, sull’esercizio di una facoltà consentita dalla legge), il suo accoglimento preclude l’esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale. Ne consegue, ulteriormente, che tra dette domande non vi è rapporto di continenza, sicché possono essere proposte nello stesso giudizio, dovendo il giudice, in caso di rigetto delle domande di risoluzione, esaminare se sia fondata quella di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 aprile 2011, n. 7878
Importanza e gravità dell’inadempimento dell’appaltatore – In tema di appalto, nel caso di recesso del committente – sia per l’ipotesi di recesso legale di cui all’art. 1671 cod. civ., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, sia per l’ipotesi di recesso convenzionale -ex art. 1373 cod. civ. – il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 aprile 2008, n. 10400