Articolo 1681 codice civile
Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Giurisprudenza:
Presunzione di responsabilità – In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall’auto, a causa dell’improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 13-1-2021, n. 414
Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza – Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest’ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-6-2020, n. 11095
Onere della prova – Presunzione di responsabilità – Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell’ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un’altra, previsto dall’unico contrato con l’unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 17-12-2019, n. 33449
Agenzia di viaggi – L’agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente l’acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest’ultimo. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 25-5-2018, n. 13226
Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza – Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell’art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-3-2017, n. 6481
Onere della prova – Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-1-2017, n. 249
Affidamento del veicolo a soggetto munito di solo ‘foglio rosa’ – In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. “foglio rosa”, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-7-2016, n. 14699
Trasporto ferroviario – In materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile – in deroga all’art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) – alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-5-2015, n. 9312
Richiesta di risarcimento all’assicuratore – Il trasportato su un veicolo a motore, che, avendo patito danni in conseguenza di un sinistro stradale, intenda proporre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, ha l’onere di formulare la previa richiesta scritta di risarcimento (di cui all’art. 145 cod. ass. e, in precedenza, di cui all’art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990) sia nel caso in cui invochi una responsabilità aquiliana del vettore, sia nel caso in cui invochi una sua responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di trasporto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-9-2012, n. 16263
Presunzione di colpa – La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in fattispecie in cui l’utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus). Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 30-4-2011, n. 9593
Trasporto ferroviario – La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento è di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall’art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all’art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di “aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi”. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-4-2011, n. 9409
Onere della prova – Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-7-2010, n. 16893
Onere della prova – Presunzione di responsabilità – In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre si accingeva a scendere da un autobus ormai arrestato al capolinea, e ne ha corretto la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta del vettore e l’evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa del vettore). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-2-2009, n. 4343
Trasporto marittimo di persone – Violazione dell’obbligo di diligenza – Incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari od utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (con riferimento a contratto di trasporto marittimo di persone, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di pace aveva considerato violato, da parte del vettore professionale, l’obbligo di particolare diligenza richiesto dall’art. 1176 secondo comma, cod. civ., per aver intrapreso il viaggio nonostante le previsioni di condizioni meteorologiche particolarmente avverse rendessero incerto il rientro pomeridiano, giacché, pur se le stesse ebbero a manifestarsi con una violenza ancora maggiore del previsto, “indipendentemente dalla tromba d’aria la motonave adibita al trasporto non aveva comunque la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri con il vento forza 7, e neanche con vento forza 4”. Nel confermare l’impugnata sentenza di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni subìti dai passeggeri per l’impossibilità del rientro in serata sul continente ed il forzato pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, peraltro privo di alberghi, la Corte ha enunziato il principio di cui in massima). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-2-2007, n. 3462
Sinistri verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate – In tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatisi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo. Ne consegue che, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto, possono intendersi – a titolo esemplificativo – la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l’obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l’apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all’interno del mezzo, la sistemazione ai posti, ma non la discesa sulla scala d’accesso alla stazione metropolitana. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-7-2003, n. 11198
Onere della prova – Presunzione di responsabilità – L’art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-7-1999, n. 7423
Seggiovia – Urto con il sedile del mezzo – Nel trasporto eseguito a mezzo di seggiovia, qualora non si possa imputare al vettore l`omesso controllo della regolare salita degli utenti sul mezzo e non sussistano le condizioni che, in base alle norme del regolamento ministeriale disciplinanti il servizio, determinano l`obbligo di intervento da parte degli addetti all`impianto (fra le quali rientra l`esplicita richiesta di aiuto da parte del passeggero, – che, peraltro, deve, di regola, agire autonomamente, o l`evidente difficoltà in cui egli si trovi, condizioni nella specie secondo l`incensurato accertamento del giudice di merito, non ricorrenti) va esclusa la responsabilità, anche extracontrattuale del vettore, per il danno subito dal passeggero in conseguenza dell`urto con il sedile del mezzo, all`inizio della risalita, non sussistendo, al di là delle menzionate ipotesi un obbligo giuridico del vettore di attivarsi per evitare eventi pregiudizievoli all`utente e in particolare non configurandosi in base alle predette norme regolamentari un dovere di intervenire per rallentare la corsa del mezzo nel momento in cui i passeggeri si apprestano a salirvi. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-2-1998, n. 1936
Onere della prova – Nel contratto di trasporto di persone, in relazione al principio fissato dall`art. 1681, primo comma, cod. civ., secondo il quale il vettore risponde dei danni che colpiscono la persona del viaggiatore, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la configurazione della responsabilità del vettore richiede apposita indagine sull`adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto e dell`indicazione delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilità; nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, tali indagini debbono essere estese alla condotta tenuta da quest`ultimo. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-6-1997, n. 5177
Seggiovia – L`inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nel contratto tipico di trasporto di persone (non escluso dalla necessaria collaborazione, più o meno attiva, dell`utente) comporta che il trasportato il quale abbia subito danni in conseguenza di una caduta successiva al suo distacco dal veicolo, possa invocare in proprio favore la norma di cui all`art. 1681 cod. civ., sulla particolare responsabilità del vettore, semprechè peraltro egli fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-5-1997, n. 4607
Seggiovia – Nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, la particolare responsabilità del vettore, di cui all`art. 1681 cod. civ., si protrae anche dopo che il viaggiatore si è staccato materialmente dal veicolo, fino a quando vengono meno gli effetti residui del moto impressogli dal mezzo, come, per il trasporto per mezzo di seggiovia, risulta anche dalle specifiche disposizioni degli artt. 5 e 21 del D.M. 31 luglio 1950, che espressamente prevedono l`obbligo degli agenti addetti agli impianti di curare la sicurezza degli utenti anche nelle stazioni di arrivo. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-1-1993, n. 356
Trasporto aereo – In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l’esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell’equipaggio dell’aereomobile, ancorchè questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall’art. 1228 c. c., sulla responsabilità del debitore per l’illecito di terzi di cui si avvalga per l’adempimento dell’obbligazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-4-1989, n. 1855